Legislatura 16ª - Commissioni 7° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 1 del 28/02/2012
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Alle Commissioni riunite riferisce altresì il relatore per la 7a Commissione, senatore STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), il quale, dopo aver sottolineato le finalità comuni a tutti i disegni di legge in titolo, osserva come a volte le città d'arte non vengano valorizzate per timore che possano esserne danneggiate. In tal modo, tuttavia, esse subiscono un processo di musealizzazione che le trasforma in veri e propri "cimiteri della bellezza". Egli auspica pertanto che possano essere diffuse esperienze positive come il "circuito del mito" avviato in Sicilia, che vitalizza luoghi di interesse storico-artistico organizzando al loro interno manifestazioni culturali. La bellezza delle città d'arte deve infatti coniugarsi, a suo avviso, con lo sviluppo turistico e con il rilancio economico dei luoghi.
Egli si sofferma indi sui singoli disegni di legge in titolo.
Il disegno di legge n. 244, a firma di esponenti del PdL, si propone di indicare nuovi principi e linee-guida al fine di assicurare una migliore conservazione dei centri storici. A tale scopo, è fornita una classificazione delle "aree storico-artistiche" e, a un livello più specifico, dei "singoli edifici e complessi edilizi". Si prevede altresì una semplificazione della normativa urbanistica e dell’attività edilizia rispetto all'ordinamento vigente. Infine, è contemplata l’istituzione del titolo di "città d’arte d’interesse nazionale" come riconoscimento dell’importanza assunta da determinate aree. Nel complesso, la proposta di legge è informata a una consistente opera di rivalutazione dei centri storici italiani, attraverso la liberalizzazione delle loro potenzialità e la delegificazione di profili essenziali, quali la normativa urbanistica e l’attività edilizia che, oggi, limitano fortemente - fino a immobilizzare - la loro evoluzione, causandone conseguentemente l'impoverimento. In particolare, il relatore pone l'accento sui numerosi vincoli che affliggono le soprintendenze, auspicandone un ridimensionamento.
Anche il disegno di legge n. 314, a firma di esponenti del PD, si pone l’obiettivo di valorizzare le attività di recupero dei centri storici italiani. A tal fine, esso prevede, all’articolo 1, una procedura per l'individuazione dei centri, quartieri e siti storici, nonché dei loro confini, nella quale i Comuni svolgono sicuramente la parte principale. Inoltre, esso pone in capo ai Comuni un obbligo di tutela e conservazione delle aree storiche così individuate, che si estrinseca nella redazione di un programma annuale. All’articolo 2, si prevede di applicare ai beni pubblici e privati ricadenti nei centri storici le tutele disposte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Agli articoli successivi si stabiliscono la dichiarazione d’interesse culturale di locali luogo di tradizionali attività, la possibilità di realizzare un programma di eventi e di manifestazioni da parte dei comuni, la concessione in uso di immobili demaniali d’interesse storico o artistico e la realizzazione di attività di promozione e qualificazione dell’offerta turistica ricadente sui centri storici da parte dei comuni. Rispetto altri provvedimenti in titolo, questo disegno di legge concede larghissimo spazio al ruolo dei Comuni, in accordo al mandato costituzionale. Ad avviso del relatore, tuttavia, tale ruolo potrebbe essere utilmente integrato con quello degli altri attori del sistema, a partire dalle altre autorità locali.
Passando ai disegni di legge nn. 1206 e 2280, a prima firma del senatore Asciutti, il relatore ne riporta anzitutto la definizione di città d'arte. I due testi, molto simili fra loro, individuano infatti le città d'arte in quelle città "rappresentative della storia delle civiltà sedimentatesi al loro interno, che ne contengono testimonianze materiali di notevole importanza storica, artistica, archeologica ed etno-antropologica". Essi poggiano inoltre sul presupposto che in molti casi le esigenze delle città d’arte potrebbero trovare risposta nell'applicazione di alcuni strumenti legislativi e regolamentari già esistenti, troppo spesso inapplicati. La soluzione prospettata è l’attuazione di una disciplina premiale, differenziata rispetto agli ordinari strumenti delle amministrazioni locali. Pertanto, il Capo I espone i principi che i pubblici poteri, a tutti i livelli, devono perseguire nella propria azione di regolamentazione e di governo dei territori qualora ambiscano al riconoscimento dello status di città d’arte. Il Capo II stabilisce la normativa per l’individuazione delle città d’arte. Il Capo III e il Capo IV costituiscono la "disciplina premiale" che consegue all’iscrizione nella Lista, differenziata rispetto alla disciplina generale. In particolare, il Capo III propone alcune misure di valorizzazione mentre il Capo IV prevede misure di salvaguardia, intese come strumenti per garantire la sensibilizzazione dell’azione pubblica alle esigenze della città d’arte. Infine, il Capo V tratta delle disposizioni finanziarie, ossia delle modalità di finanziamento del Fondo per le città d’arte. Al riguardo, si propone un sistema che non preveda trasferimenti diretti da parte dello Stato bensì l’attribuzione di percentuali di risorse già assegnate al settore dei beni culturali.
Il disegno di legge n. 1388, a prima firma della senatrice Sbarbati, configura una legge di procedura volta a garantire la conservazione del patrimonio artistico nazionale. A tal fine, esso prevede, all’articolo 1, la procedura per la definizione delle città d’arte e, agli articoli 2 e 3, delle agevolazioni per la conservazione e il restauro dei beni culturali di proprietà pubblica e privata. Infine, agli articoli 4 e 5si stabilisce la copertura finanziaria di tali costi, in base da un accordo di programma tra il comune, la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e finanziato da una parte dell’imposta sugli immobili.
Il relatore conclude accennando al disegno di legge n.2250, a prima firma della senatrice Annamaria Serafini, di cui sottolinea la somiglianza con i disegni di legge nn. 1206 e 2280.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.