Legislatura 16ª - Commissioni 7° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 1 del 28/02/2012
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Il senatore DI NARDO (IdV), in qualità di relatore per la 13a Commissione permanente, illustra l'Atto Senato n. 244, che presenta caratteristiche radicalmente diverse dagli altri. Infatti affronta il tema del recupero e della valorizzazione dei centri storici senza un vincolo di dimensione e imposta una disciplina generale del recupero edilizio dei centri urbani sulla base di criteri fissati dalla stessa legge circa i corretti principi della logica di conservazione, la classificazione delle aree storico-artistiche, la classificazione dei singoli edifici, la regolamentazione delle normative edilizie. Il disegno di legge si propone il raggiungimento di tre obiettivi, indicati all'articolo 1: dettare i principi di una corretta strategia di conservazione coerente con i processi di trasformazione della città; collegare gli interventi consentiti da questa strategia ad una esatta valutazione storico-artistica dei singoli monumenti, edifici, siti o trame caratteristiche; stimolare una più approfondita coscienza civica della conservazione. L'articolo 2 illustra i principi di una corretta logica conservativa dei centri storici superando il principio dell’immodificabilità degli edifici e delle destinazioni d’uso e interessando il principio del restauro conservativo, al fine di prevedere un'utilizzazione anche per nuove finalità. L'articolo 3 reca una classificazione delle aree storico-artistiche e le definizioni di area urbana storica, porzione urbana storica, quartiere storico, luogo storico. La perimetrazione relativa alle succitate aree e luoghi è rimessa ad una delibera del sindaco. L'articolo 4 predispone una classificazione di singoli edifici, complessi edilizi, siti e trame circoscritte del tessuto edilizio, suddividendoli in linea di massima in antecedenti la fine del Medioevo e fino a quelli appartenenti al recente passato. L'articolo 5 prevede la decadenza di taluni vincoli urbanistici e prescrizioni urbanistiche relative alle zone omogenee di tipo A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. L'articolo 6 dispone in merito alla regolamentazione dell'attività edilizia di restauro, recupero e trasformazione che si attua attraverso il coordinamento tra i Comuni e le soprintendenze sulle procedure di valutazione degli interventi, che si allontanano sempre più dal restauro e si avvicinano alla trasformazione in ragione inversa al grado di valutazione storico-artistica del bene considerato. L'articolo 7 istituisce il titolo di "città d'arte di interesse nazionale", assegnato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. L'articolo 8 reca modifiche normative volte alla soppressione delle limitazioni che restringono all’edilizia residenziale la disciplina relativa al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e di quelle relative al recupero nei centri storici di cui all’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 (ora articolo 3 del testo unico in materia di edilizia). Ai sensi dell'articolo 9, al fine del recupero di edifici storici e di proprietà pubblica, l’ente proprietario può concedere in uso i beni per una destinazione ricettivo-turistica o culturale o di spettacolo, per la durata di trenta anni. L'articolo 10 dispone l'approvazione del regolamento di esecuzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il disegno di legge n. 314 reca norme in materia di tutela delle città storiche. In particolare, esso affronta i temi della identificazione e della perimetrazione dei centri storici, compiute di intesa tra Comuni e soprintendenze, e della programmazione annuale dei progetti di recupero e di valorizzazione, di intesa con la soprintendenza, il cui programma è adottato in una apposita conferenza dei servizi (articolo 1). Il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a destinare una certa percentuale dei propri fondi al concorso per le spese di realizzazione dei programmi annuali (articolo 1), dichiara, tramite la soprintendenza competente, l’eventuale interesse culturale delle località (articolo 3). Il disegno di legge sottopone i centri storici alle disposizioni stabilite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e prevede una strettissima collaborazione tra soprintendenze, Comuni, Province e Regioni per la programmazione degli eventi e delle manifestazioni (articolo 4), nonché per la concessione in uso di immobili di interesse storico-artistico (articolo 5). I Comuni, le Province e le Regioni, ciascuno secondo le proprie prerogative e i propri ambiti, definiscono i criteri per la razionalizzazione e la ottimizzazione dei flussi turistici sul territorio (articolo 6). L’articolo 7 reca la relativa copertura finanziaria.
L'Atto Senato n. 1388 reca norme per la tutela delle città d’arte. La disciplina in esso contenuta mira a coinvolgere le Regioni nella identificazione delle città d’arte e a responsabilizzare i Comuni per il finanziamento degli interventi. Il disegno di legge prevede la politica dei matching grant - tipica degli Stati federali o a regionalismo spinto - evitando situazioni di mera rivendicazione nei confronti dell’autorità centrale ed utilizza lo strumento dell’accordo di programma. Annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria, si prevede di fissare l’ammontare delle risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di programma. In particolare, l'articolo 1 prevede le modalità per il riconoscimento delle città d'arte. L'articolo 2 reca disposizioni ai fini della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica, che devono essere assicurati dalle rispettive Amministrazioni utilizzando i fondi dei propri bilanci ordinari. Gli articoli 2 e 3 stabiliscono che gli interventi sui beni culturali di proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni fiscali e di contributi in conto interessi su mutui immobiliari stipulati per attuare interventi di restauro e conservazione, o comunque concordati con l’Amministrazione dei beni culturali. L'articolo 4 estende tale disciplina fiscale e creditizia agli immobili che siano ricompresi in comparti urbanistici identificati ad hoc dai Comuni interessati. L'articolo 5 dispone che gli accordi di programma indichino le risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione.
Gli Atti Senato nn. 1206, 2250 e 2280 recano norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d’arte. I testi dei disegni di legge sono sostanzialmente identici, fatti salvi alcuni aspetti del disegno di legge n. 1206 di puntuale competenza della 13a Commissione. In particolare, il Capo I espone i principi che i pubblici poteri devono perseguire nella propria azione di regolamentazione e di governo dei territori, delle attività e dei processi che vi si svolgono qualora ambiscano al riconoscimento dello status di città d’arte. L’articolo 1 detta le finalità della legge indicando gli obiettivi che maggiormente risultano dover connotare l’attività dei pubblici poteri nei confronti di tali città: la loro valorizzazione come fattore fondamentale di sviluppo sociale, economico e culturale; la compatibilità della localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi con le finalità sin qui ricordate; la tutela della funzione residenziale e abitativa delle città d’arte e dei loro centri storici; il rispetto delle esigenze dei residenti e il contenimento dell’impatto negativo sull’ambiente urbano causato dall’eccessivo afflusso turistico; l’incentivazione, in ultimo, degli investimenti pubblici e privati finalizzati al perseguimento dei precedenti obiettivi. L’articolo 2 contiene la definizione di città d’arte. L’articolo 3 individua gli obiettivi da perseguire per queste città: la preservazione dei beni culturali in esse contenuti, della struttura urbanistica, delle caratteristiche architettoniche e dell’aspetto urbano originari, dell’assetto viario preesistente e di ogni altro elemento incidente sull’immagine urbana, la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico; il contenimento del degrado dell’ambiente urbano conseguente all’afflusso turistico e la compatibilità della localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi; la preservazione della funzione residenziale dei centri storici e la facilitazione della convivenza tra residenti e visitatori; lo sviluppo dell’arredo urbano finalizzato a un adeguato utilizzo da parte della collettività in coerenza con le caratteristiche morfologiche e funzionali originarie dei luoghi. Il Capo II tratta dell’individuazione concreta delle realtà cui rendere applicabile la normativa in oggetto: stabilisce il procedimento di individuazione, le modalità di verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nella Lista delle città d'arte e le funzioni della Commissione per le città d'arte. Il Capo III e il Capo IV disegnano la disciplina premiale che consegue all’iscrizione nella Lista delle città d'arte. L’articolo 8 predispone la costituzione di un fondo per le città d’arte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L’articolo 9 disciplina il trattamento fiscale agevolato per le erogazioni liberali destinate a interventi di salvaguardia e valorizzazione delle città d’arte attraverso il meccanismo del credito d’imposta. Più in particolare, gli interventi per i quali è possibile usufruire del credito d’imposta sono quelli finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione di beni culturali ubicati all’interno delle città d’arte oppure inerenti 1’attuazione di interventi programmati dagli enti territoriali in sede di pianificazione territoriale. Il Capo IV propone alcune misure di salvaguardia, intese come strumenti per garantire la sensibilizzazione dell’azione pubblica alle esigenze delle città d’arte. Sono previste da una lato deroghe a discipline di settore che hanno grande incidenza sull’immagine dei centri storici, dall’altro la formalizzazione della possibilità di vedere riconosciuto il ruolo delle città d’arte all’interno dei procedimenti amministrativi concernenti opere o beni culturali appartenenti agli enti territoriali interessati. L’articolo 12, comma 1, dispensa le città d’arte dall’obbligo di installare una determinata quantità di pannelli fotovoltaici, al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia per le nuove costruzioni. Il comma 2 propone l’aggravamento dei procedimenti di localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di interesse nazionale nonché di impianti e di infrastrutture connessi all’esercizio di servizi pubblici locali, che presentano un forte impatto sulla struttura e sull’immagine dei luoghi che ne sono interessati. In particolare, si prevede che per l’approvazione delle opere stesse, le amministrazioni procedenti debbano richiedere il parere della Commissione per le città d’arte. Si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante. L’articolo 13 propone invece un meccanismo di superamento del diniego da parte delle soprintendenze negli atti di assenso necessari agli enti locali per la gestione del proprio patrimonio vincolato. Infine, il Capo V tratta delle disposizioni finanziarie, ossia delle modalità di finanziamento del fondo per le città d’arte.