Legislatura 16ª - Commissioni 7° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 1 del 28/02/2012

La senatrice GALLONE (PdL), in qualità di relatrice per la 13a Commissione permanente, illustra anzitutto il disegno di legge n. 2862, risultante dall'unificazione di più proposte di legge, approvate dall'Assemblea della Camera il 17 luglio 2011. Il disegno di legge è finalizzato a consentire l’avvio di interventi volti al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, da realizzare in zone situate all'interno di un perimetro, individuato dagli stessi Comuni interessati, con propria deliberazione. Gli interventi possono prevedere il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici. In particolare, l’articolo 1 prevede, al comma 1, che lo Stato favorisca interventi volti al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, circoscrivendo l’ambito di applicazione di tali interventi ai soli Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e alle unioni di Comuni costituite esclusivamente da Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti. Tali interventi hanno l’obiettivo di attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti dai Programmi operativi nazionali (PON) e dai Programmi operativi regionali (POR) adottati nell’ambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013. Il comma 2 pone in capo ai Comuni la facoltà di individuare zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana nel rispetto e compatibilmente con le strutture e le tipologie originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione regionale e statale. Le zone di particolare pregio architettonico e culturale saranno individuate non soltanto nell’ambito del perimetro dei centri storici, ma anche negli insediamenti urbanistici definiti, sulla base di parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, dal decreto interministeriale previsto al comma 6. Alle zone così individuate sarà assegnato il marchio di "borghi antichi d’Italia". I Comuni e le unioni di Comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione, all’interno dei centri storici, dei centri commerciali naturali intesi come "insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti", con specifico riferimento alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali e alla promozione turistica e culturale del territorio. Il comma 3 definisce la tipologia degli interventi: si tratta, in particolare, del risanamento, della conservazione e del recupero del patrimonio edilizio, della realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, nel rispetto dei caratteri identificativi delle zone di particolare pregio individuate dai Comuni e dalle unioni di Comuni, nonché del miglioramento e dell'adeguamento dei servizi urbani, degli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici. Il comma 4 dispone che le Regioni possano prevedere forme di indirizzo e coordinamento volte al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai Comuni. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi integrati di cui all’articolo 1, l’articolo 2, commi 1 e 4, dispone l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2012. Il comma 2 prevede che con apposito decretointerministeriale, previaintesain sede di Conferenza unificata, sia emanato un bando di gara destinato ai Comuni e alle unioni di Comuni che intendano realizzare gli interventi integrati, ai fini del riparto delle risorse assegnate al Fondo e con il vincolo dell’attribuzione di una parte delle medesime, ossia di una quota pari ad almeno il 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i "borghi antichi d’Italia". Tale decreto stabilisce procedure per il controllo degli interventi e per l’eventuale revoca dei contributi nonché le modalità di riparto per dare priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una quota minima di risorse come indicato nel bando di gara. Il comma 5 reca la clausola di copertura finanziaria del Fondo per il 2012, mentre il comma 7 dispone circa la copertura finanziaria per le annualità successive al 2012.  L’articolo 3 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il disegno di legge n. 630 si prefigge di favorire lo sviluppo di piccoli Comuni che ospitano un patrimonio storico, artistico, paesaggistico, di cultura e tradizioni, ai fini di una valorizzazione anche turistica del territorio. L'articolo 1 prevede iniziative volte alla riqualificazione urbana dei centri storici e degli insediamenti storici, da realizzare in zone che spetta ai Comuni individuare con propria deliberazione. Gli interventi possono prevedere il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici. Ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati insediamenti urbanistici in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di "borghi antichi d'Italia". Il riconoscimento del marchio comporta per le rispettive amministrazioni comunali la possibilità di accedere, ai sensi dell'articolo 2, al sostegno finanziario dello Stato per progetti di risanamento e di recupero del patrimonio edilizio da parte dei privati. L'articolo 2, infatti, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, le cui modalità di riparto sono stabilite con decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata. L'articolo 2 reca, in fine, le disposizioni finanziarie.

Il disegno di legge n. 2529 fissa norme per il coordinamento e il rafforzamento degli interventi urbanistici ed edilizi applicabili ai borghi antichi.  I primi due articoli riproducono con lievi varianti le disposizioni dei corrispondenti articoli delle proposte precedentemente descritte. L’articolo 1, comma 2, infatti, stabilisce che con determinate procedure in seno alla Conferenza unificata e previa consultazione dell'ANCI siano definiti i parametri qualitativi sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di "borghi antichi d’Italia. Il comma 3 prevede l’istituzione di un Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la rivitalizzazione dei borghi antichi d’Italia. Con l’articolo 2 si stabiliscono i possibili interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla rivitalizzazione dei centri storici. Il comma 1 stabilisce che i Comuni  possano delimitare zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Il comma 2 elenca gli interventi previsti. È poi definito, al comma 3, il ruolo delle Regioni, che possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai Comuni. Il comma 4 dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, debba emanare ogni anno un bando di gara, destinato ai Comuni che intendono promuovere gli interventi, con il quale provvedere alla ripartizione del Fondo, destinando una quota pari almeno al 55 per cento agli interventi per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Il decreto è volto ad individuare, inoltre, gli adeguati meccanismi di controllo dei progetti, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. L’articolo 3 reca disposizioni non presenti nei disegni di legge precedentemente illustrati, poiché tratta la disciplina di una serie di agevolazioni a favore di soggetti privati per il recupero di edifici ubicati nei borghi antichi. Tra queste vi sono: detrazioni fiscali nei confronti dei proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e sull’acquisto di beni relativi alla realizzazione degli interventi di recupero. Infine, l’articolo 4 contiene le norme concernenti la copertura finanziaria, cui si provvede mediante risparmi di realizzati ridimensionando il trattamento economico dei dirigenti pubblici.

            Il disegno di legge n. 2461 prevede l'introduzione di incentivi a favore dei privati che realizzano interventi edilizi nei borghi antichi dei piccoli Comuni, ed è volto prevalentemente alla valorizzazione dell'offerta turistica nei Comuni del Mezzogiorno. Questa sua dichiarata finalizzazione turistica lo differenzia dai precedenti, come anche l'articolo 4 destinato a disciplinare dettagliatamente gli incentivi. Il disegno di legge propone all'articolo 1, comma 1, il parziale rimborso delle spese sostenute dai privati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari situate nei centri storici,  a condizione che tali unità vengano destinate all'accoglienza a fini turistici. L'articolo 2 individua i centri storici oggetto della normativa indicando i Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti ubicati in aree depresse (ai sensi di parametri fissati da documenti europei) e indica gli strumenti urbanistici esecutivi. Come stabilito dall'articolo 3, i beneficiari dell'agevolazione sono le persone fisiche titolari del diritto di proprietà e l'agevolazione si applica anche a ristrutturazioni di immobili commerciali. Le modalità di tali rimborsi sono descritte all'articolo 4, comma 1, che dispone che il rimborso sia calcolato nella misura del 50 per cento delle spese effettuate e documentate, secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998). I commi da 2 a 10 descrivono le procedure di presentazione delle domande, le tipologie di spese ammesse al rimborso, il ruolo dei Comuni che ricevono le domande. Un decreto ministeriale definisce le misure per la verifica, il controllo e la certificazione delle richieste di ammissione, nonché per l'erogazione dell'agevolazione. L'articolo 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria, prevedendo il ricorso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) nonché il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti nel finanziamento degli interventi. La società Poste italiane SpA svolgerebbe il ruolo di soggetto erogatore tramite la rete degli sportelli sul territorio. Si prevede, in alternativa, che le banche possano erogare finanziamenti specifici con garanzia dello Stato.