Legislatura 16ª - Commissioni 7° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 1 del 28/02/2012

 

COMMISSIONI 7ª e 13ª RIUNITE

(Istruzione pubblica, beni culturali) 

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2012

1ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

POSSA 

 

            La seduta inizia alle ore 14,30.

  IN SEDE REFERENTE 

(244) MARTINAT e PONTONE.  -  Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei centri storici nel quadro di una corretta logica conservativa  

(314) CHIAROMONTE ed altri.  -  Norme in materia di tutela delle città storiche  

(1206) ASCIUTTI ed altri.  -  Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte  

(1388) SBARBATI.  -  Norme per la tutela delle "città d'arte"  

(2250) Anna Maria SERAFINI ed altri.  -  Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte  

(2280) ASCIUTTI ed altri.  -  Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d'arte

(Esame congiunto e rinvio)

 

     Il senatore DI NARDO (IdV), in qualità di relatore per la 13a Commissione permanente, illustra l'Atto Senato n. 244, che presenta caratteristiche radicalmente diverse dagli altri. Infatti affronta il tema del recupero e della valorizzazione dei centri storici senza un vincolo di dimensione e imposta una disciplina generale del recupero edilizio dei centri urbani sulla base di criteri fissati dalla stessa legge circa i corretti principi della logica di conservazione, la classificazione delle aree storico-artistiche, la classificazione dei singoli edifici, la regolamentazione delle normative edilizie. Il disegno di legge si propone il raggiungimento di tre obiettivi, indicati all'articolo 1: dettare i principi di una corretta strategia di conservazione coerente con i processi di trasformazione della città; collegare gli interventi consentiti da questa strategia ad una esatta valutazione storico-artistica dei singoli monumenti, edifici, siti o trame caratteristiche; stimolare una più approfondita coscienza civica della conservazione. L'articolo 2 illustra i principi di una corretta logica conservativa dei centri storici superando il principio dell’immodificabilità degli edifici e delle destinazioni d’uso e interessando il principio del restauro conservativo, al fine di prevedere un'utilizzazione anche per nuove finalità. L'articolo 3 reca una classificazione delle aree storico-artistiche e le definizioni di area urbana storica, porzione urbana storica, quartiere storico, luogo storico. La perimetrazione relativa alle succitate aree e luoghi è rimessa ad una delibera del sindaco. L'articolo 4 predispone una classificazione di singoli edifici, complessi edilizi, siti e trame circoscritte del tessuto edilizio, suddividendoli in linea di massima in antecedenti la fine del Medioevo e fino a quelli appartenenti al recente passato. L'articolo 5 prevede la decadenza di taluni vincoli urbanistici e prescrizioni urbanistiche relative alle zone omogenee di tipo A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. L'articolo 6 dispone in merito alla regolamentazione dell'attività edilizia di restauro, recupero e trasformazione che si attua attraverso il coordinamento tra i Comuni e le soprintendenze sulle procedure di valutazione degli interventi, che si allontanano sempre più dal restauro e si avvicinano alla trasformazione in ragione inversa al grado di valutazione storico-artistica del bene considerato. L'articolo 7 istituisce il titolo di "città d'arte di interesse nazionale", assegnato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. L'articolo 8 reca modifiche normative volte alla soppressione delle limitazioni che restringono all’edilizia residenziale la disciplina relativa al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e di quelle relative al recupero nei centri storici di cui all’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 (ora articolo 3 del testo unico in materia di edilizia). Ai sensi dell'articolo 9, al fine del recupero di edifici storici e di proprietà pubblica, l’ente proprietario può concedere in uso i beni per una destinazione ricettivo-turistica o culturale o di spettacolo, per la durata di trenta anni. L'articolo 10 dispone l'approvazione del regolamento di esecuzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge n. 314 reca norme in materia di tutela delle città storiche. In particolare, esso affronta i temi della identificazione e della perimetrazione dei centri storici, compiute di intesa tra Comuni e soprintendenze, e della programmazione annuale dei progetti di recupero e di valorizzazione, di intesa con la soprintendenza, il cui programma è adottato in una apposita conferenza dei servizi (articolo 1). Il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a destinare una certa percentuale dei propri fondi al concorso per le spese di realizzazione dei programmi annuali (articolo 1), dichiara, tramite la soprintendenza competente, l’eventuale interesse culturale delle località (articolo 3). Il disegno di legge sottopone i centri storici alle disposizioni stabilite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e prevede una strettissima collaborazione tra soprintendenze, Comuni, Province e Regioni per la programmazione degli eventi e delle manifestazioni (articolo 4), nonché per la concessione in uso di immobili di interesse storico-artistico (articolo 5). I Comuni, le Province e le Regioni, ciascuno secondo le proprie prerogative e i propri ambiti, definiscono i criteri per la razionalizzazione e la ottimizzazione dei flussi turistici sul territorio (articolo 6). L’articolo 7 reca la relativa copertura finanziaria.

L'Atto Senato n. 1388 reca norme per la tutela delle città d’arte. La disciplina in esso contenuta mira a coinvolgere le Regioni nella identificazione delle città d’arte e a responsabilizzare i Comuni per il finanziamento degli interventi. Il disegno di legge prevede la politica dei matching grant - tipica degli Stati federali o a regionalismo spinto - evitando situazioni di mera rivendicazione nei confronti dell’autorità centrale ed utilizza lo strumento dell’accordo di programma. Annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria, si prevede di fissare l’ammontare delle risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di programma. In particolare, l'articolo 1 prevede le modalità per il riconoscimento delle città d'arte. L'articolo 2 reca disposizioni ai fini della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica, che devono essere assicurati dalle rispettive Amministrazioni utilizzando i fondi dei propri bilanci ordinari. Gli articoli 2 e 3 stabiliscono che gli interventi sui beni culturali di proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni fiscali e di contributi in conto interessi su mutui immobiliari stipulati per attuare interventi di restauro e conservazione, o comunque concordati con l’Amministrazione dei beni culturali. L'articolo 4 estende tale disciplina fiscale e creditizia agli immobili che siano ricompresi in comparti urbanistici identificati ad hoc dai Comuni interessati. L'articolo 5 dispone che gli accordi di programma indichino le risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione.

Gli Atti Senato nn. 1206, 2250 e 2280 recano norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d’arte. I testi dei disegni di legge sono sostanzialmente identici, fatti salvi alcuni aspetti del disegno di legge n. 1206 di puntuale competenza della 13a Commissione. In particolare, il Capo I espone i principi che i pubblici poteri devono perseguire nella propria azione di regolamentazione e di governo dei territori, delle attività e dei processi che vi si svolgono qualora ambiscano al riconoscimento dello status di città d’arte. L’articolo 1 detta le finalità della legge indicando gli obiettivi che maggiormente risultano dover connotare l’attività dei pubblici poteri nei confronti di tali città: la loro valorizzazione come fattore fondamentale di sviluppo sociale, economico e culturale; la compatibilità della localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi con le finalità sin qui ricordate; la tutela della funzione residenziale e abitativa delle città d’arte e dei loro centri storici; il rispetto delle esigenze dei residenti e il contenimento dell’impatto negativo sull’ambiente urbano causato dall’eccessivo afflusso turistico; l’incentivazione, in ultimo, degli investimenti pubblici e privati finalizzati al perseguimento dei precedenti obiettivi. L’articolo 2 contiene la definizione di città d’arte. L’articolo 3 individua gli obiettivi da perseguire per queste città: la preservazione dei beni culturali in esse contenuti, della struttura urbanistica, delle caratteristiche architettoniche e dell’aspetto urbano originari, dell’assetto viario preesistente e di ogni altro elemento incidente sull’immagine urbana, la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico; il contenimento del degrado dell’ambiente urbano conseguente all’afflusso turistico e la compatibilità della localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi; la preservazione della funzione residenziale dei centri storici e la facilitazione della convivenza tra residenti e visitatori; lo sviluppo dell’arredo urbano finalizzato a un adeguato utilizzo da parte della collettività in coerenza con le caratteristiche morfologiche e funzionali originarie dei luoghi. Il Capo II tratta dell’individuazione concreta delle realtà cui rendere applicabile la normativa in oggetto: stabilisce il procedimento di individuazione, le modalità di verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nella Lista delle città d'arte e le funzioni della Commissione per le città d'arte. Il Capo III e il Capo IV disegnano la disciplina premiale che consegue all’iscrizione nella Lista delle città d'arte. L’articolo 8 predispone la costituzione di un fondo per le città d’arte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L’articolo 9 disciplina il trattamento fiscale agevolato per le erogazioni liberali destinate a interventi di salvaguardia e valorizzazione delle città d’arte attraverso il meccanismo del credito d’imposta. Più in particolare, gli interventi per i quali è possibile usufruire del credito d’imposta sono quelli finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione di beni culturali ubicati all’interno delle città d’arte oppure inerenti 1’attuazione di interventi programmati dagli enti territoriali in sede di pianificazione territoriale. Il Capo IV propone alcune misure di salvaguardia, intese come strumenti per garantire la sensibilizzazione dell’azione pubblica alle esigenze delle città d’arte. Sono previste da una lato deroghe a discipline di settore che hanno grande incidenza sull’immagine dei centri storici, dall’altro la formalizzazione della possibilità di vedere riconosciuto il ruolo delle città d’arte all’interno dei procedimenti amministrativi concernenti opere o beni culturali appartenenti agli enti territoriali interessati. L’articolo 12, comma 1, dispensa le città d’arte dall’obbligo di installare una determinata quantità di pannelli fotovoltaici, al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia per le nuove costruzioni. Il comma 2 propone l’aggravamento dei procedimenti di localizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di interesse nazionale nonché di impianti e di infrastrutture connessi all’esercizio di servizi pubblici locali, che presentano un forte impatto sulla struttura e sull’immagine dei luoghi che ne sono interessati. In particolare, si prevede che per l’approvazione delle opere stesse, le amministrazioni procedenti debbano richiedere il parere della Commissione per le città d’arte. Si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante. L’articolo 13 propone invece un meccanismo di superamento del diniego da parte delle soprintendenze negli atti di assenso necessari agli enti locali per la gestione del proprio patrimonio vincolato. Infine, il Capo V tratta delle disposizioni finanziarie, ossia delle modalità di finanziamento del fondo per le città d’arte.

 

         Alle Commissioni riunite riferisce altresì il relatore per la 7a Commissione, senatore STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), il quale, dopo aver sottolineato le finalità comuni a tutti i disegni di legge in titolo, osserva come a volte le città d'arte non vengano valorizzate per timore che possano esserne danneggiate. In tal modo, tuttavia, esse subiscono un processo di musealizzazione che le trasforma in veri e propri "cimiteri della bellezza". Egli auspica pertanto che possano essere diffuse esperienze positive come il "circuito del mito" avviato in Sicilia, che vitalizza luoghi di interesse storico-artistico organizzando al loro interno manifestazioni culturali. La bellezza delle città d'arte deve infatti coniugarsi, a suo avviso, con lo sviluppo turistico e con il rilancio economico dei luoghi.

            Egli si sofferma indi sui singoli disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 244, a firma di esponenti del PdL, si propone di indicare nuovi principi e linee-guida al fine di assicurare una migliore conservazione dei centri storici. A tale scopo, è fornita una classificazione delle "aree storico-artistiche" e, a un livello più specifico, dei "singoli edifici e complessi edilizi". Si prevede altresì una semplificazione della normativa urbanistica e dell’attività edilizia rispetto all'ordinamento vigente. Infine, è contemplata l’istituzione del titolo di "città d’arte d’interesse nazionale" come riconoscimento dell’importanza assunta da determinate aree. Nel complesso, la proposta di legge è informata a una consistente opera di rivalutazione dei centri storici italiani, attraverso la liberalizzazione delle loro potenzialità e la delegificazione di profili essenziali, quali la normativa urbanistica e l’attività edilizia che, oggi, limitano fortemente - fino a immobilizzare - la loro evoluzione, causandone conseguentemente l'impoverimento. In particolare, il relatore pone l'accento sui numerosi vincoli che affliggono le soprintendenze, auspicandone un ridimensionamento.

Anche il disegno di legge n. 314, a firma di esponenti del PD, si pone l’obiettivo di valorizzare le attività di recupero dei centri storici italiani. A tal fine, esso prevede, all’articolo 1, una procedura per l'individuazione dei centri, quartieri e siti storici, nonché dei loro confini, nella quale i Comuni svolgono sicuramente la parte principale. Inoltre, esso pone in capo ai Comuni un obbligo di tutela e conservazione delle aree storiche così individuate, che si estrinseca nella redazione di un programma annuale. All’articolo 2, si prevede di applicare ai beni pubblici e privati ricadenti nei centri storici le tutele disposte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Agli articoli successivi si stabiliscono la dichiarazione d’interesse culturale di locali luogo di tradizionali attività, la possibilità di realizzare un programma di eventi e di manifestazioni da parte dei comuni, la concessione in uso di immobili demaniali d’interesse storico o artistico e la realizzazione di attività di promozione e qualificazione dell’offerta turistica ricadente sui centri storici da parte dei comuni. Rispetto altri provvedimenti in titolo, questo disegno di legge concede larghissimo spazio al ruolo dei Comuni, in accordo al mandato costituzionale. Ad avviso del relatore, tuttavia, tale ruolo potrebbe essere utilmente integrato con quello degli altri attori del sistema, a partire dalle altre autorità locali.

Passando ai disegni di legge nn. 1206 e 2280, a prima firma del senatore Asciutti, il relatore ne riporta anzitutto la definizione di città d'arte. I due testi, molto simili fra loro, individuano infatti le città d'arte in quelle città "rappresentative della storia delle civiltà sedimentatesi al loro interno, che ne contengono testimonianze materiali di notevole importanza storica, artistica, archeologica ed etno-antropologica". Essi poggiano inoltre sul presupposto che in molti casi le esigenze delle città d’arte potrebbero trovare risposta nell'applicazione di alcuni strumenti legislativi e regolamentari già esistenti, troppo spesso inapplicati. La soluzione prospettata è l’attuazione di una disciplina premiale, differenziata rispetto agli ordinari strumenti delle amministrazioni locali. Pertanto, il Capo I espone i principi che i pubblici poteri, a tutti i livelli, devono perseguire nella propria azione di regolamentazione e di governo dei territori qualora ambiscano al riconoscimento dello status di città d’arte. Il Capo II stabilisce la normativa per l’individuazione delle città d’arte. Il Capo III e il Capo IV costituiscono la "disciplina premiale" che consegue all’iscrizione nella Lista, differenziata rispetto alla disciplina generale. In particolare, il Capo III propone alcune misure di valorizzazione mentre il Capo IV prevede misure di salvaguardia, intese come strumenti per garantire la sensibilizzazione dell’azione pubblica alle esigenze della città d’arte. Infine, il Capo V tratta delle disposizioni finanziarie, ossia delle modalità di finanziamento del Fondo per le città d’arte. Al riguardo, si propone un sistema che non preveda trasferimenti diretti da parte dello Stato bensì l’attribuzione di percentuali di risorse già assegnate al settore dei beni culturali.

Il disegno di legge n.  1388, a prima firma della senatrice Sbarbati, configura una legge di procedura volta a garantire la conservazione del patrimonio artistico nazionale. A tal fine, esso prevede, all’articolo 1, la procedura per la definizione delle città d’arte e, agli articoli 2 e 3, delle agevolazioni per la conservazione e il restauro dei beni culturali di proprietà pubblica e privata. Infine, agli articoli 4 e 5si stabilisce la copertura finanziaria di tali costi, in base da un accordo di programma tra il comune, la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e finanziato da una parte dell’imposta sugli immobili.

Il relatore conclude accennando al disegno di legge n.2250, a prima firma della senatrice Annamaria Serafini, di cui sottolinea la somiglianza con i disegni di legge nn. 1206 e 2280.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

(2564) BARBOLINI ed altri.  -  Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO

(Esame e rinvio)

 

     Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la 7a Commissione, senatore ASCIUTTI (PdL), il quale osserva anzitutto che il disegno di legge n. 2564 si iscrive nella medesima ottica degli altri disegni di legge all'esame delle Commissioni riunite 7a e 13a, rispettivamente sulle città d'arte e sui borghi antichi, di cui oggi inizia contestualmente l'iter. Anch'esso parte infatti dalla constatazione del ruolo decisivo per lo sviluppo economico che può svolgere la rivitalizzazione del vasto patrimonio architettonico e culturale italiano. Si distingue tuttavia dagli altri provvedimenti in quanto comprende, nelle iniziative di riqualificazione, anche i siti inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale" dell'Unesco che, come è ben noto, non si esauriscono in centri urbani di particolare rilievo storico, ma comprendono un patrimonio ben più vasto come ad esempio, in Italia, la Costiera amalfitana, le Dolomiti, nonché beni immateriali come il Canto a tenore e l'Opera dei pupi. Il relatore pone peraltro in luce come l'attenzione della 7a Commissione ai siti Unesco sia sempre stata assai viva, ricordando, ad esempio, la legge 20 febbraio 2006, n. 77, di cui egli stesso fu il primo firmatario, che dispose un finanziamento pari a 4 milioni di euro per il triennio 2006-2008 per un ampio spettro di interventi in tali siti, fra cui la predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché di pulizia e raccolta rifiuti, la realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità, la valorizzazione e diffusione della conoscenza dei siti nelle istituzioni scolastiche.

            Saluta pertanto con estremo favore il disegno di legge in titolo, che include i predetti siti fra i luoghi di cui è prevista la valorizzazione e il rilancio.

            In considerazione della grave situazione di crisi dei bilanci pubblici, a livello sia nazionale sia locale, occorrono tuttavia, prosegue il relatore, forme di coordinamento e sinergia che mettano insieme i diversi livelli di competenze, per rendere pienamente attrattivo al pubblico il nostro sterminato patrimonio storico-artistico. In questo senso, il disegno di legge si ripropone di favorire gli strumenti volontari di integrazione fra pubblico e privato, assieme agli interventi pubblici unilaterali, nonché di implementare l'adozione di politiche virtuose di riqualificazione e valorizzazione. A tal fine, ai Comuni è data facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici o dei siti Unesco, le zone di particolare pregio nelle quali avviare gli interventi. E' poi definito il ruolo delle Regioni, cui compete la definizione di forme di indirizzo e coordinamento. Sono altresì introdotte, all'articolo 2, diversi incentivi a favore dei soggetti privati che intendessero partecipare alle azioni integrate, come detrazioni fiscali e un'aliquota IVA agevolata. Per la realizzazione degli interventi di recupero, tutela e valorizzazione previsti dalla legge è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013. Inoltre, per la copertura delle agevolazioni disposte all'articolo 2, sono previsti ulteriori 200 milioni per ciascun anno del triennio. La quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento è pertanto pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio, che il provvedimento propone di coprire attraverso risparmi sulle spese della Pubblica amministrazione, secondo i criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 (decreto "Brunetta"). Al riguardo, pur ritenendo senz'altro indispensabili cospicui investimenti per le finalità del disegno di legge, il relatore rileva tuttavia come - in una difficile congiuntura economica come l'attuale - l'ammontare di 1.200 milioni di euro nel triennio sia indubbiamente elevato. Inoltre, la copertura finanziaria dovrebbe essere verificata più approfonditamente, oltre che ovviamente aggiornata. Auspica comunque un sereno confronto fra le forze politiche sulle finalità del testo, rimettendosi alle valutazioni della Commissione bilancio sulla copertura.

 

         Il senatore DELLA SETA(PD), in qualità di relatore per la 13a Commissione permanente, fa presente che il disegno di legge in esame vuole assicurare, mediante interventi di carattere pubblico e privato, lo sviluppo socio-economico  delle realtà urbane caratterizzate dalla presenza di centri e siti riconosciuti patrimonio dell'UNESCO.

La Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale è il trattato internazionale adottato dalla Conferenza generale dell’UNESCO nel 1972 al fine di garantire l’identificazione, la conservazione, la conoscenza e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale. La Convenzione, ratificata da parte dello Stato italiano con la legge n. 184 del 1977, prevede l’adozione di una lista che raccolga i beni considerati d’interesse eccezionale e di valore universale per l’umanità.

La legge n. 77 del 2006, "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO", prevede per i siti UNESCO la priorità nell’assegnazione di finanziamenti destinati ad interventi secondo le leggi vigenti, la redazione di piani di gestione e misure di sostegno, ai fini di una gestione compatibile e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti.

L’articolo 1 del disegno di legge prevede l’istituzione, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, di un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, al quale sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013. Ovviamente il riferimento temporale del triennio indicato all'articolo 1 va aggiornato. 

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione degli interventi - conformi agli strumenti urbanistici riguardanti i centri storici, come precisato al comma 7 - di  risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, alla realizzazione di opere pubbliche per il miglioramento dell'arredo urbano, alla manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, all'attuazione di interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici di proprietà privata, alla realizzazione di infrastrutture e di servizi per la promozione turistica e culturale dei centri storici e di altri siti, alla realizzazione di impianti per la sicurezza e l'efficienza energetica. Ai Comuni spetta il compito di individuare l'area all'interno della quale effettuare i suddetti interventi, mentre alle Regioni  sono attribuite funzioni di indirizzo e coordinamento. Sono demandate ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi annualmente, la ripartizione del Fondo nonché la definizione delle modalità di presentazione  e di controllo dei progetti degli interventi.

L’articolo 2prevede una serie di agevolazioni a favore di soggetti privati per il recupero di edifici e per il consolidamento statico e antisismico degli edifici ubicati nei centri urbani, nei siti riconosciuti patrimonio mondiale UNESCO e nelle zone a questi limitrofe. Le agevolazioni, che riguardano interventi  effettuati interamente dai privati, consistono anzitutto in una detrazione fiscale a fini IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali. Il disegno di legge in esame richiama, a tal fine, la disciplina contenuta all’articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'articolo 2 fissa a 100.000 euro l'ammontare complessivo delle spese sostenute e riconosce la detrazione per la quota del 55 per cento, da ripartire in cinque anni.

Si prevede inoltre l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, considerando soggetti  a tale tipo di imposta le  prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e l’acquisto di beni relativi alla realizzazione degli interventi di recupero. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali si prevede il rilascio da parte dei Comuni di certificati attestanti l'inclusione dell'immobile all'interno delle aree interessate dagli interventi di recupero. L'articolo 2 fissa per queste agevolazioni fiscali un tetto di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013. Anche qui va riformulata l'indicazione del triennio di riferimento.

Infine, l’articolo 3detta le norme concernenti la copertura finanziaria. La copertura dell’onere, calcolato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, èeffettuata mediante i risparmi di spesa che si prevede possano derivare alle pubbliche amministrazioni da alcune misure: dal divieto, in mancanza di apposite  valutazioni, di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; dal divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio qualora egli  non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione; dal divieto di attribuire aumenti retributivi ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico. Si prevede che i risparmi siano conseguiti da ciascuna amministrazione in proporzione alle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie.

 

            Il seguito dell'esame è rinviato.

 

(2862) Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tommaso Foti e Carlucci; Iannuzzi ed altri; Iannuzzi; Bocci ed altri 

(630) BERSELLI.  -  Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei "borghi antichi d'Italia"  

(2461) COSTA.  -  Incentivi per interventi edilizi nei centri storici dei piccoli comuni  

(2529) NEGRI ed altri.  -  Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi antichi d'Italia  

- e voto regionale n. 80 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)  

 

La senatrice GALLONE (PdL), in qualità di relatrice per la 13a Commissione permanente, illustra anzitutto il disegno di legge n. 2862, risultante dall'unificazione di più proposte di legge, approvate dall'Assemblea della Camera il 17 luglio 2011. Il disegno di legge è finalizzato a consentire l’avvio di interventi volti al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, da realizzare in zone situate all'interno di un perimetro, individuato dagli stessi Comuni interessati, con propria deliberazione. Gli interventi possono prevedere il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici. In particolare, l’articolo 1 prevede, al comma 1, che lo Stato favorisca interventi volti al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, circoscrivendo l’ambito di applicazione di tali interventi ai soli Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e alle unioni di Comuni costituite esclusivamente da Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti. Tali interventi hanno l’obiettivo di attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti dai Programmi operativi nazionali (PON) e dai Programmi operativi regionali (POR) adottati nell’ambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013. Il comma 2 pone in capo ai Comuni la facoltà di individuare zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana nel rispetto e compatibilmente con le strutture e le tipologie originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione regionale e statale. Le zone di particolare pregio architettonico e culturale saranno individuate non soltanto nell’ambito del perimetro dei centri storici, ma anche negli insediamenti urbanistici definiti, sulla base di parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, dal decreto interministeriale previsto al comma 6. Alle zone così individuate sarà assegnato il marchio di "borghi antichi d’Italia". I Comuni e le unioni di Comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione, all’interno dei centri storici, dei centri commerciali naturali intesi come "insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti", con specifico riferimento alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali e alla promozione turistica e culturale del territorio. Il comma 3 definisce la tipologia degli interventi: si tratta, in particolare, del risanamento, della conservazione e del recupero del patrimonio edilizio, della realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, nel rispetto dei caratteri identificativi delle zone di particolare pregio individuate dai Comuni e dalle unioni di Comuni, nonché del miglioramento e dell'adeguamento dei servizi urbani, degli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici. Il comma 4 dispone che le Regioni possano prevedere forme di indirizzo e coordinamento volte al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai Comuni. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi integrati di cui all’articolo 1, l’articolo 2, commi 1 e 4, dispone l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2012. Il comma 2 prevede che con apposito decretointerministeriale, previaintesain sede di Conferenza unificata, sia emanato un bando di gara destinato ai Comuni e alle unioni di Comuni che intendano realizzare gli interventi integrati, ai fini del riparto delle risorse assegnate al Fondo e con il vincolo dell’attribuzione di una parte delle medesime, ossia di una quota pari ad almeno il 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i "borghi antichi d’Italia". Tale decreto stabilisce procedure per il controllo degli interventi e per l’eventuale revoca dei contributi nonché le modalità di riparto per dare priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una quota minima di risorse come indicato nel bando di gara. Il comma 5 reca la clausola di copertura finanziaria del Fondo per il 2012, mentre il comma 7 dispone circa la copertura finanziaria per le annualità successive al 2012.  L’articolo 3 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il disegno di legge n. 630 si prefigge di favorire lo sviluppo di piccoli Comuni che ospitano un patrimonio storico, artistico, paesaggistico, di cultura e tradizioni, ai fini di una valorizzazione anche turistica del territorio. L'articolo 1 prevede iniziative volte alla riqualificazione urbana dei centri storici e degli insediamenti storici, da realizzare in zone che spetta ai Comuni individuare con propria deliberazione. Gli interventi possono prevedere il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici. Ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati insediamenti urbanistici in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di "borghi antichi d'Italia". Il riconoscimento del marchio comporta per le rispettive amministrazioni comunali la possibilità di accedere, ai sensi dell'articolo 2, al sostegno finanziario dello Stato per progetti di risanamento e di recupero del patrimonio edilizio da parte dei privati. L'articolo 2, infatti, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, le cui modalità di riparto sono stabilite con decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata. L'articolo 2 reca, in fine, le disposizioni finanziarie.

Il disegno di legge n. 2529 fissa norme per il coordinamento e il rafforzamento degli interventi urbanistici ed edilizi applicabili ai borghi antichi.  I primi due articoli riproducono con lievi varianti le disposizioni dei corrispondenti articoli delle proposte precedentemente descritte. L’articolo 1, comma 2, infatti, stabilisce che con determinate procedure in seno alla Conferenza unificata e previa consultazione dell'ANCI siano definiti i parametri qualitativi sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di "borghi antichi d’Italia. Il comma 3 prevede l’istituzione di un Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la rivitalizzazione dei borghi antichi d’Italia. Con l’articolo 2 si stabiliscono i possibili interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla rivitalizzazione dei centri storici. Il comma 1 stabilisce che i Comuni  possano delimitare zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Il comma 2 elenca gli interventi previsti. È poi definito, al comma 3, il ruolo delle Regioni, che possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai Comuni. Il comma 4 dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, debba emanare ogni anno un bando di gara, destinato ai Comuni che intendono promuovere gli interventi, con il quale provvedere alla ripartizione del Fondo, destinando una quota pari almeno al 55 per cento agli interventi per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Il decreto è volto ad individuare, inoltre, gli adeguati meccanismi di controllo dei progetti, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. L’articolo 3 reca disposizioni non presenti nei disegni di legge precedentemente illustrati, poiché tratta la disciplina di una serie di agevolazioni a favore di soggetti privati per il recupero di edifici ubicati nei borghi antichi. Tra queste vi sono: detrazioni fiscali nei confronti dei proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e sull’acquisto di beni relativi alla realizzazione degli interventi di recupero. Infine, l’articolo 4 contiene le norme concernenti la copertura finanziaria, cui si provvede mediante risparmi di realizzati ridimensionando il trattamento economico dei dirigenti pubblici.

            Il disegno di legge n. 2461 prevede l'introduzione di incentivi a favore dei privati che realizzano interventi edilizi nei borghi antichi dei piccoli Comuni, ed è volto prevalentemente alla valorizzazione dell'offerta turistica nei Comuni del Mezzogiorno. Questa sua dichiarata finalizzazione turistica lo differenzia dai precedenti, come anche l'articolo 4 destinato a disciplinare dettagliatamente gli incentivi. Il disegno di legge propone all'articolo 1, comma 1, il parziale rimborso delle spese sostenute dai privati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari situate nei centri storici,  a condizione che tali unità vengano destinate all'accoglienza a fini turistici. L'articolo 2 individua i centri storici oggetto della normativa indicando i Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti ubicati in aree depresse (ai sensi di parametri fissati da documenti europei) e indica gli strumenti urbanistici esecutivi. Come stabilito dall'articolo 3, i beneficiari dell'agevolazione sono le persone fisiche titolari del diritto di proprietà e l'agevolazione si applica anche a ristrutturazioni di immobili commerciali. Le modalità di tali rimborsi sono descritte all'articolo 4, comma 1, che dispone che il rimborso sia calcolato nella misura del 50 per cento delle spese effettuate e documentate, secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998). I commi da 2 a 10 descrivono le procedure di presentazione delle domande, le tipologie di spese ammesse al rimborso, il ruolo dei Comuni che ricevono le domande. Un decreto ministeriale definisce le misure per la verifica, il controllo e la certificazione delle richieste di ammissione, nonché per l'erogazione dell'agevolazione. L'articolo 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria, prevedendo il ricorso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) nonché il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti nel finanziamento degli interventi. La società Poste italiane SpA svolgerebbe il ruolo di soggetto erogatore tramite la rete degli sportelli sul territorio. Si prevede, in alternativa, che le banche possano erogare finanziamenti specifici con garanzia dello Stato.

 

         Il PRESIDENTE informa che la senatrice Vittoria Franco, relatrice per la 7a Commissione, riferirà nella prossima seduta.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,30.