Legislatura 16ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 590 del 28/09/2011

  BILANCIO    (5ª)

 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2011

590ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.              

 

            La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con presupposti e osservazione) 

 

       Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

            In considerazione degli approfondimenti contenuti nella relazione tecnica depositata nella precedente seduta, il relatore FLERES (CN-Io Sud-FS) illustra una proposta di relazione non ostativa, con presupposti e osservazione.

 

    Il senatore MORANDO (PD) esprime una ferma contrarietà sulla proposta di relazione illustrata dal senatore Fleres, in particolare relativamente all'articolo 4 e all'articolo 22, comma 4, del disegno di legge comunitaria 2010.

       Per quanto concerne l'articolo 4, ritiene del tutto inescusabile la modalità con cui si è proceduto all'elaborazione della disposizione, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, il Ministero degli affari esteri ha adottato un provvedimento interno di rimodulazione del meccanismo del rimborso spese per le missioni, sopprimendo l'indennità di diaria, con conseguenti risparmi di spesa. Con l'articolo 4 del disegno di legge comunitaria, si procede, invece, a derogare alla previsione del decreto-legge n. 78, ripristinando il meccanismo della diaria ed individuando una copertura nella legislazione vigente, che viene modificata proprio dall'articolo 4.

Ritiene, quindi, che il Governo avrebbe potuto, legittimamente, prendere atto della necessità di reintrodurre il meccanismo della diaria, ma si sarebbe dovuto attenere ad una procedura più lineare e trasparente, individuando altresì meccanismi di copertura conformi alla legge di contabilità.

Per quanto riguarda, poi, il comma 4 dell'articolo 22, rileva che esso rappresenta un caso classico di norma tautologica caratterizzata da un circuito vizioso: infatti, la normativa vigente prevede sistemi di agevolazione fiscale per le fondazioni bancarie, a condizione che non superino una determinata soglia di investimento del proprio patrimonio in beni non strumentali; con il decreto-legge n. 78 del 2010, è stata prevista la possibilità di innalzare la soglia, senza però ampliare l'ambito operativo delle agevolazioni. Invece, con l'articolo 22, comma 4, si procede ad una correzione finalizzata ad estendere il sistema fiscale di favore, mentre sarebbe stato più opportuno, trattandosi di una norma potenzialmente onerosa, intervenire in maniera più trasparente, individuando una copertura adeguata.

       Ribadisce, pertanto, la propria valutazione fortemente negativa sulla proposta avanzata dal senatore Fleres, motivandola con le criticità connesse agli articoli 4 e 22, comma 4, per i quali chiede la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione.

 

    Il presidente AZZOLLINI propone al senatore Fleres l'integrazione della proposta di relazione, inserendovi un'apposita osservazione volta a recepire i rilievi formulati dal senatore Morando.

 

Con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, il relatore FLERES, integrando la propria precedente proposta, propone l'approvazione di una relazione del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: per quanto riguarda l'articolo 4, la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientri negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010), fermo restando che la diaria rappresenta solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale; dall'articolo 6, comma 2, lettera l), che prevede la modifica della disciplina sanzionatoria e di vigilanza sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, per lo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza, la Banca d'Italia e la Consob provvederanno alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte autonomamente, con le ordinarie forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati; l'articolo 8, comma 2, lettera h), che amplia la platea dei soggetti IVA che possono accedere al meccanismo dei rimborsi infrannuali, rechi effetti trascurabili sul gettito, in considerazione dell'esiguità dei soggetti interessati; l'articolo 8, comma 2, lettera l), avendo carattere procedurale, non produca effetti sul gettito; la definizione delle imprese turistico-balneari contenuta nell'articolo 11, comma 6, non comporti effetti onerosi connessi all'ampliamento delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge n. 70 del 2011; l'articolo 22, comma 4, che modifica il regime tributario delle fondazioni bancarie, risulti necessario ai fini del coordinamento con l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha innalzato dal 10 al 15 per cento la quota percentuale del patrimonio delle fondazioni bancarie investibile in immobili diversi da quelli strumentali. Peraltro, secondo la Ragioneria generale dello Stato, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto, in sede di relazione tecnica al decreto n. 78 del 2010, non sono stati ascritti effetti alle disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.

Osserva, infine, con riferimento agli articoli 4 e 22, comma 4, che la legge di contabilità pubblica imporrebbe una corretta copertura finanziaria di qualunque onere ancorché esiguo.".

 

Il senatore MERCATALI (PD) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

 

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del Relatore.

 

(2243-ter) Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

     Il relatore PICHETTO FRATIN (PdL) richiama la relazione relativa agli emendamenti svolta nella seduta di ieri.

 

            Il sottosegretario GENTILE dà lettura di una Nota che illustra la posizione del Governo sulle proposte emendative al provvedimento in titolo, esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

 

            Il presidente AZZOLLINI si dichiara favorevole all'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.11 e 2.15, nonché su talune parti degli emendamenti 2.600 e 2.700, perché evidentemente onerosi. Al contrario, in relazione all'emendamento 2.12 (testo 2), il parere negativo espresso dal rappresentante del Governo non può essere condiviso, in quanto attiene ai profili del merito e non a quelli della copertura. Propone pertanto che su tale emendamento sia espresso un parere di semplice contrarietà.

 

Il relatore PICHETTO FRATIN (PdL), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.11, 2.15, 2.600 (limitatamente alla lettera s-bis), punto 3, s-ter) e s-quinquies, limitatamente alle parole "e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi") e 2.700 (testo 2) (limitatamente alla lettera s-ter), punto 6, e s-quinquies, limitatamente alle parole "e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi"). Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.12 (testo 2) e di nulla osta sui restanti emendamenti.".

 

            La Commissione approva.

 

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti) 

       Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

       Il sottosegretario GENTILE fornisce chiarimenti sull'articolo 10 del disegno di legge in titolo, relativo ai ritardi nei pagamenti dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, evidenziando come le norme in esso contenute possano impattare negativamente sui saldi di finanza pubblica. Deposita poi una nota di chiarimento in ordine ai differenti profili sollevati dal relatore in relazione al testo.

 

       Il PRESIDENTE rileva, a nome di tutta la Commissione, che sarebbe assai opportuna la predisposizione di una normativa organica volta a porre rimedio all'increscioso problema del mancato pagamento dei debiti contratti dalle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese, ma che tuttavia l'articolo 10 del disegno di legge n. 2626 presenta indubbie criticità sul piano della copertura finanziaria. Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento al fine di analizzare i contenuti della nota depositata dal Governo.

 

       Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

(143) MENARDI.  -  Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale  

(263) Marco FILIPPI ed altri.  -  Riforma della legislazione in materia portuale  

(754) GRILLO ed altri.  -  Riforma della legislazione in materia portuale  

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(Parere all'8a Commissione sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il sottosegretario GENTILE dà lettura di una Nota da cui emerge la contrarietà della Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento 17.100 (testo 2), in tema di autonomia finanziaria delle autorità portuali.

 

Il senatore GRILLO (PdL) esprime preliminarmente forte perplessità per i rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato sul comma 5 dell'emendamento 17.100 (testo 2), in quanto sembra venga ignorato il fatto che, dal 2002 ad oggi, si è fatto ampio ricorso alla tecnica della finanza di progetto.

Per quanto riguarda, invece, i rilievi sulla copertura finanziaria, fa appello alla sensibilità della Commissione bilancio, affinché sia garantita la celere approvazione di una legge strategica per il rilancio dell'economia nazionale.

 

Il PRESIDENTE evidenzia come alcuni dei rilievi del Governo sulla copertura finanziaria attengano alle finalizzazioni delle risorse, più che alla loro effettiva disponibilità, ricordando che il parere di questa Commissione non può essere condizionato da valutazioni concernenti, per l'appunto, le finalizzazioni.

 

Il senatore MORANDO (PD) ritiene debole il rilievo del Governo, per quanto riguarda l'innalzamento delle accise sui tabacchi, richiamando invece l'importanza di verificare l'effettiva disponibilità dell'accantonamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente.

 

Il senatore ZANETTA (PdL), nel ricordare che il disegno di legge sulla riforma della portualità rappresenta il risultato di un confronto costruttivo e prolungato nel tempo tra la maggioranza e le opposizioni, auspica che la Commissione bilancio sia in grado di superare i rilievi, francamente eccessivi, formulati dal Governo sull'emendamento 17.100 (testo 2).

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

     Il senatore ZANETTA (PdL), parlando anche a nome del senatore Legnini, chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni sui disegni di legge nn. 2566 e 2688, riguardanti i territori di montagna, proponendo, in particolare, che vengano sentiti, oltre al Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, onorevole Fitto, anche i vertici dell'ANCI, dell'UNCEM e del Club Alpino Italia.

 

            Il PRESIDENTE assicura il senatore Zanetta che si farà carico di inserire nel calendario dei lavori della Commissione le audizioni richieste.

 

La seduta termina alle ore 16,20.