Legislatura 16ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 159 del 28/09/2011

Il relatore MAZZARACCHIO (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, provvisto di relazione tecnica, reca la copertura finanziaria all'articolo 3, ove si autorizza la spesa di 12.245 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2011, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri. Al riguardo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il Governo, nel confermare che dal provvedimento non deriveranno oneri ulteriori rispetto a quelli previsti nell'articolo 3, ha assicurato che le riunioni delle delegazioni delle due Parti contraenti, previste dall'articolo 2 dell'Accordo, avranno luogo, nel 2011, in Qatar. Richiede, tuttavia, chiarimenti al fine di escludere l'insorgenza di maggiori oneri derivanti da altri articoli dell'Accordo. Infatti, per quanto riguarda gli articoli 3 (ambiti della cooperazione), 4 (forme di cooperazione), 6, paragrafo 6 (invio di delegazione al di fuori dell'ambito dell'Accordo), la relazione tecnica prevede che all'eventuale spesa si faccia fronte con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa (capitolo 1170): al riguardo, andrebbe appurata la congruità della copertura, peraltro costruita a valere sul bilancio.  Sempre al fine di escludere la formazione di nuovi o maggiori oneri, si richiedono chiarimenti sull'ambito applicativo e sulla conseguente portata finanziaria dell'articolo 5, relativo allo scambio di armamenti, peraltro non citato nella relazione tecnica. Da ultimo, per quanto attiene l'articolo 7 - riguardante l'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione - occorre chiarire con quali modalità e a valere su quali stanziamenti del Ministero della difesa potrà farsi fronte all'eventuale attivazione dei meccanismi risarcitori.

 

Il sottosegretario GENTILE dà lettura di una nota del Governo, in cui vengono affrontati i profili problematici connessi agli articoli 3, 4, 5, 6, paragrafo 6, e 7 dell'Accordo, rinviando, per ulteriori approfondimenti, al Ministero della difesa.