Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 292 del 08/06/2011

      Il PRESIDENTE osserva che il parere reso dalla Commissione bilancio sugli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 2156 introduce nella prassi del Senato un elemento di novità sul quale è opportuna una riflessione attenta: infatti, è condivisibile l'esigenza di non dare luogo a "una produzione legislativa disorganica e disallineata rispetto al processo di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili previsto sia dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sia dalla legge n. 196 del 2009 sulla contabilità pubblica". Viceversa, sembra meno persuasiva la qualificazione, enunciata nello stesso parere, di disegni di legge come il n. 2156 e, ancor più nella specifica materia in questione, del disegno di legge n. 2259 ("Carta delle autonomie") come "provvedimenti omnibus". Al riguardo, osserva che il disegno di legge sulla corruzione ha certamente una sua coerenza di materia, mentre il disegno di legge n. 2259 è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, e dunque provvisto di un "contenuto proprio" per natura originaria e successive verifiche parlamentari, compiute in questo caso dalla Camera dei deputati, dove è stato discusso e approvato in prima lettura, che comportano una valutazione anche in termini di coerenza interna, dunque l'opposto stesso di ciò che comunemente s'intende per provvedimento omnibus.

Quanto alla motivazione più specifica, sotto l'aspetto di competenza propria della Commissione bilancio, ovvero il riferimento all'articolo 81 della Costituzione, che produce i ben noti e rilevanti effetti procedurali, si chiede se nel caso in esame essa sia del tutto pertinente perché dalle disposizioni degli articoli 7 e 8 deriverebbero "nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrata, (...) con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria".

Sottolinea che i buoni risultati di coordinamento nella produzione legislativa, ai quali la Commissione affari costituzionali attribuisce la massima rilevanza, anche nella sua cospicua attività consultiva, sono realizzabili più efficacemente con il concorso attivo di tutti gli organi parlamentari. Tuttavia, forse, non dovrebbero essere assunti quale presupposto per valutazioni che hanno, invece, motivazioni diverse ed effetti ulteriori, come quelle, proprie della 5ª Commissione, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

La Commissione unanime si associa.