Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 197 del 25/01/2011
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(2435) CARLINO ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi di lavoro
(Esame del disegno di legge n. 2435, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1337 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1337, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2435 e rinvio)
Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1337, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) rileva che il disegno di legge intende porre una disciplina legislativa della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro: materie che nell'ordinamento vigente sono prevalentemente regolate dalla giurisprudenza e da accordi tra le parti sociali. Il disegno di legge inoltre riformula la disciplina sui diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali e reca norme sulle modalità di adesione alle medesime organizzazioni sindacali da parte dei lavoratori.
Il testo presenta numerosi punti di contatto con l'Atto Senato n. 1337, di cui la Commissione ha già intrapreso l'esame. Al pari dell'altro, anch'esso riguarda sia il settore privato che le pubbliche amministrazioni.
Gli articoli da 1 a 4 disciplinano la costituzione delle RSU, stabilendo l'ambito di applicazione della norma proposta, i soggetti ai quali è attribuito il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze, i criteri di composizione e i procedimenti per eleggerle. In particolare, l'articolo 1 prevede che si possa istituire una rappresentanza unitaria in ogni unità produttiva avente più di quindici dipendenti e nelle unità delle pubbliche amministrazioni individuate dai contratti collettivi. Per le unità che occupano fino a quindici dipendenti è prevista, invece, la possibilità di rappresentanze unitarie aziendali o interaziendali, secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 e quelle definite dalla contrattazione collettiva nazionale o da accordi interconfederali di pari livello; qualora non si raggiungessero le intese necessarie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce temporaneamente le modalità opportune. Per le imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere creati organismi di coordinamento tra le RSU, che nell'eventuale contrattazione territoriale integrativa affiancano le organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative.
In base all'articolo 2, hanno titolo a promuovere la costituzione di RSU le associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali, le organizzazioni sindacali che nell'unità produttiva o amministrativa interessata vantino una presenza associativa non inferiore al cinque per cento dei lavoratori addetti, nonché le forme associative o i comitati di lavoratori a cui aderiscano un certo numero di addetti. Inoltre, il diritto di promuovere il rinnovo della rappresentanza unitaria spetta anche alla RSU uscente.
L'articolo 3 demanda la disciplina elettorale delle RSU ai contratti nazionali di lavoro o agli accordi interconfederali, ma reca altresì una serie di criteri vincolanti in materia, tra i quali la segretezza del voto, l'adozione di un sistema proporzionale puro, la periodicità triennale, l'equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e lavoratori e la condizione della partecipazione al voto di almeno la metà degli aventi diritto, ai fini della validità della consultazione. Eventuali controversie sulle elezioni sono di competenza del giudice del lavoro.
L'articolo 4 gradua - fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi - il numero dei componenti di una RSU in funzione del numero di addetti dell'unità produttiva o amministrativa e regola la rappresentanza delle categorie di quadri, dirigenti e lavoratori parasubordinati.
L'articolo 5 e l'articolo 6 fissano, rispettivamente, i diritti che competono alle RSU e ai loro componenti e i diritti spettanti alle associazioni sindacali rappresentative.
L'articolo 5conferisce alle RSU - facendo salve eventuali condizioni più favorevoli contemplate dalla contrattazione collettiva - i diritti alla contrattazione, i diritti all'informazione stabiliti da norme e contratti collettivi, i diritti che le medesime fonti prevedono in favore delle rappresentanze sindacali aziendali, e altri diritti elencati in dettaglio. I membri delle RSU potranno usufruire di permessi retribuiti e non retribuiti; sempre ai sensi dell'articolo 5, la RSU è legittimata ad esperire azioni legali in ordine a condotte antisindacali.
L'articolo 6 enuncia i diritti spettanti alle associazioni sindacali rappresentative, esercitati tramite rappresentanti designati: la disponibilità di un locale idoneo per le riunioni e di spazi per le affissioni, nonché la convocazione di assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
L'articolo 7afferma la competenza del giudice del lavoro per ogni controversia sulla legge e sulle relative norme attuative.
L'articolo 8stabilisce che sono considerati rappresentativi i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento -sette per cento per le categorie dei dirigenti e dei quadri-; tali soglie vengono calcolate con riferimento alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Per i sindacati delle minoranze linguistiche e per le confederazioni sindacali sono previsti specifici criteri. Le organizzazioni rappresentative hanno diritto di partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento. Il medesimo articoloistituisce comitati paritetici provinciali e un comitato paritetico nazionale, ai fini della verifica dei dati rilevanti per la rappresentatività.
L'articolo 9individua quale ordinaria modalità di adesione di un lavoratore ad un sindacato la cessione dei crediti per le retribuzioni future. La cessione del credito ha validità quadriennale. Sono tuttavia ammesse altre forme di adesione dei lavoratori ai sindacati.
L'articolo 10verte sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro, attualmente, regolata in via legislativa esclusivamente nel pubblico impiego. Affinché essi producano effetti nei confronti di tutti i lavoratori, sono poste due condizioni. La prima è la sottoscrizione da parte di sindacati che nel loro insieme rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei lavoratori oppure rappresentino almeno il sessanta per cento del dato elettorale; la seconda è che i contratti collettivi siano approvati a seguito di apposito referendum.
L'Atto Senato n. 2435, dunque, differisce dalle previsioni dell'Atto Senato n. 1337 in materia di efficacia dei contratti collettivi: secondo l'Atto Senato n. 2435, le condizioni di sottoscrizione e di approvazione referendaria devono ricorrere entrambe, mentre secondo l'altro la sottoscrizione è sufficiente ai fini dell'efficacia immediata dei contratti, e l'eventuale fase successiva della consultazione referendaria comporterebbe o la risoluzione degli effetti contrattuali o il loro proseguimento.
I rimanenti due articoli del disegno di legge n. 2435dispongono che, ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tenga conto del numero delle imprese associate, nonché del personale e della diffusione territoriale delle medesime imprese e dettano contiene norme transitorie e finali.
Conclusivamente, il presidente relatore GIULIANO (PdL) propone che l'esame del disegno di legge venga congiunto a quello del disegno di legge n. 1337, di analogo contenuto.
La Commissione conviene.
Il senatore ROILO (PD) sottolinea che entrambi i provvedimenti attengono ad un problema delicatissimo e recentemente tornato di attualità. Ciò rende a suo giudizio necessaria l'acquisizione dell'orientamento del Governo sulla materia, onde verificare le modalità più idonee per la prosecuzione dell'esame parlamentare.
Il senatore CASTRO (PdL) rileva che la posizione del Governo sul tema è ampiamente nota, e si sostanzia nella rigorosa subordinazione dell'intervento legislativo alla previa realizzazione di una intesa tra le parti. In considerazione delle recenti vicende, e con particolare riferimento alla recente consultazione svoltasi nello stabilimento FIAT di Mirafiori, suggerisce l'effettuazione in tempi rapidi di audizioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali, onde individuare l'approccio più appropriato alla materia.
I senatori ROILO (PD), PASSONI (PD) e GHEDINI (PD) convengono con tale impostazione, precisando che la loro richiesta non riguarda tanto l'acquisizione di orientamenti riguardo ai testi all'esame della Commissione, ma fa piuttosto riferimento ai fatti nuovi recentemente occorsi.
Anche il presidente GIULIANO concorda con tale impostazione, di cui sottolinea la proficuità in prospettiva.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.