Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 197 del 25/01/2011

(2514) Deputati Antonino FOTI ed altri.  -  Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio) 

 

La relatrice SPADONI URBANI (PdL)  rileva preliminarmente che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, detta negli articoli da 1 a 6 misure intese ad agevolare l'attività di impresa da parte di determinati soggetti. Il successivo articolo 7 riguarda l'inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane. Gli articoli 8 e 9 pongono norme finanziarie e finali.

In particolare, l'articolo 1 concede, in via sperimentale per il biennio 2011-2012, la possibilità che i lavoratori dipendenti destinatari degli ammortizzatori sociali e dei contratti di solidarietà individuati al comma 2 percepiscano, qualora avviino attività di impresa e per la residua durata prevista dai rispettivi istituti summenzionati, un'indennità mensile pari al cinquanta per cento della misura stabilita per gli ammortizzatori sociali in deroga. Tale possibilità è concessa al fine di contenere gli oneri correnti che, avviando la propria nuova impresa, essi dovrebbero comunque continuare a sostenere nella loro vita quotidiana e familiare. La facoltà è posta in alternativa alle norme che per l'avvio di un'attività d'impresa consentono la liquidazione in un'unica soluzione delle indennità residue spettanti. Peraltro, il comma 1 dell'articolo 2 ammette che, su richiesta, una somma corrispondente ad un quarto complessivo della nuova indennità in oggetto venga percepita in unica soluzione. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 concernono la contribuzione previdenziale, parzialmente figurativa, per i periodi di godimento della nuova indennità, il cui riconoscimento è subordinato (comma 6) alla sussistenza di un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali. I commi 7 e 8 prevedono poi uno sgravio contributivo con riferimento all'ipotesi in cui la nuova impresa in oggetto assuma lavoratori dipendenti rientranti nelle medesime condizioni di cui al comma 2. In merito alla forma dell'impresa, il successivo articolo 6, comma 2, consente, oltre all'impresa individuale, anche quella familiare, nonché la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società cooperativa. In ogni caso, il numero di addetti, occupati o comunque "impegnati" nell'impresa, non può essere superiore a tre unità, ivi compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento (comma 4 dell'articolo 6).

L'articolo 2 reca norme per favorire il finanziamento delle imprese, che, ove ne ricorrano i presupposti, possono rientrare nel regime cosiddetto dei contribuenti minimi, ipotesi nella quale possono accedere ad benefici fiscali, tra cui un credito di imposta per nuove assunzioni.

Riguardo all'applicazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, l'articolo 4 fa riferimento, per una fase iniziale, cioè per il biennio 2011-2012, alle norme previste in materia per le imprese familiari, agli obblighi discendenti dalle misure generali di tutela, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché all'obbligo, per il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività nei cantieri, di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il successivo articolo 5 reca alcune norme in materia di rifiuti; si prevede, tra l'altro, che, per il biennio 2011-2012, esse abbiano l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi.

L'articolo 7 del disegno di legge, in tema di inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane, specifica che il socio che instauri con la suddetta società un rapporto di lavoro in forma autonoma ha titolo all'iscrizione nella gestione pensionistica INPS relativa agli artigiani. L'articolo 8 reca le norme sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria, nonché le clausole contabili e di monitoraggio. L'articolo 9, infine, dispone la presentazione alle Camere, entro un anno dall'entrata in vigore, di una relazione sull'attuazione della legge, intesa anche all'individuazione di possibili modifiche e integrazioni per la semplificazione delle procedure e alla valutazione circa la possibile estensione della disciplina ad altre categorie di lavoratori, quali i lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU).

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.