Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 197 del 25/01/2011
Azioni disponibili
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 25 GENNAIO 2011
197ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.
Il senatore ROILO (PD) espone le ragioni a fondamento della contrarietà del suo Gruppo nei confronti del provvedimento, che si presenta come l'ennesimo provvedimento omnibus, disorganico e del tutto avulso dalla grave situazione economico-sociale nella quale si dibatte il Paese. Mancano inoltre misure riguardanti la riforma degli ammortizzatori sociali, pur di urgente necessità. Una importante questione che pure viene ignorata, e che egli si augura venga quanto meno risolta in via emendativa presso le Commissioni di merito, accogliendo in tal senso una proposta di modifica del suo Gruppo, attiene alle ricadute delle modifiche introdotte dalla legge n. 122 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 a carico dei lavoratori dei comparti telefonico ed elettrico. Manca, infine, qualsiasi attenzione nei confronti dei lavoratori precari della pubblica amministrazione, settore nel quale la scadenza dei contratti a termine rischia di provocare licenziamenti in massa.
La senatrice SPADONI URBANI (PdL) stigmatizza la difficile lettura del provvedimento, molto burocratico e assai poco intelleggibile. Per quanto di competenza della Commissione, plaude all'incremento dei fondi previsti per il cosiddetto "cinque per mille". Sottolinea quindi la lentezza con la quale si sta procedendo all'emanazione del decreto ministeriale finalizzato ad individuare le modalità di applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. Segnala poi che non può perennemente farsi luogo ad una proroga degli ammortizzatori sociali e che nella fase attuale è innanzitutto necessario favorire lo sviluppo del Paese.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (n. COM(2010) 794 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta il relatore Zanoletti ha illustrato la proposta e dichiara aperto il dibattito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2514) Deputati Antonino FOTI ed altri. - Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
La relatrice SPADONI URBANI (PdL) rileva preliminarmente che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, detta negli articoli da 1 a 6 misure intese ad agevolare l'attività di impresa da parte di determinati soggetti. Il successivo articolo 7 riguarda l'inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane. Gli articoli 8 e 9 pongono norme finanziarie e finali.
In particolare, l'articolo 1 concede, in via sperimentale per il biennio 2011-2012, la possibilità che i lavoratori dipendenti destinatari degli ammortizzatori sociali e dei contratti di solidarietà individuati al comma 2 percepiscano, qualora avviino attività di impresa e per la residua durata prevista dai rispettivi istituti summenzionati, un'indennità mensile pari al cinquanta per cento della misura stabilita per gli ammortizzatori sociali in deroga. Tale possibilità è concessa al fine di contenere gli oneri correnti che, avviando la propria nuova impresa, essi dovrebbero comunque continuare a sostenere nella loro vita quotidiana e familiare. La facoltà è posta in alternativa alle norme che per l'avvio di un'attività d'impresa consentono la liquidazione in un'unica soluzione delle indennità residue spettanti. Peraltro, il comma 1 dell'articolo 2 ammette che, su richiesta, una somma corrispondente ad un quarto complessivo della nuova indennità in oggetto venga percepita in unica soluzione. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 concernono la contribuzione previdenziale, parzialmente figurativa, per i periodi di godimento della nuova indennità, il cui riconoscimento è subordinato (comma 6) alla sussistenza di un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali. I commi 7 e 8 prevedono poi uno sgravio contributivo con riferimento all'ipotesi in cui la nuova impresa in oggetto assuma lavoratori dipendenti rientranti nelle medesime condizioni di cui al comma 2. In merito alla forma dell'impresa, il successivo articolo 6, comma 2, consente, oltre all'impresa individuale, anche quella familiare, nonché la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società cooperativa. In ogni caso, il numero di addetti, occupati o comunque "impegnati" nell'impresa, non può essere superiore a tre unità, ivi compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento (comma 4 dell'articolo 6).
L'articolo 2 reca norme per favorire il finanziamento delle imprese, che, ove ne ricorrano i presupposti, possono rientrare nel regime cosiddetto dei contribuenti minimi, ipotesi nella quale possono accedere ad benefici fiscali, tra cui un credito di imposta per nuove assunzioni.
Riguardo all'applicazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, l'articolo 4 fa riferimento, per una fase iniziale, cioè per il biennio 2011-2012, alle norme previste in materia per le imprese familiari, agli obblighi discendenti dalle misure generali di tutela, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché all'obbligo, per il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività nei cantieri, di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Il successivo articolo 5 reca alcune norme in materia di rifiuti; si prevede, tra l'altro, che, per il biennio 2011-2012, esse abbiano l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi.
L'articolo 7 del disegno di legge, in tema di inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane, specifica che il socio che instauri con la suddetta società un rapporto di lavoro in forma autonoma ha titolo all'iscrizione nella gestione pensionistica INPS relativa agli artigiani. L'articolo 8 reca le norme sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria, nonché le clausole contabili e di monitoraggio. L'articolo 9, infine, dispone la presentazione alle Camere, entro un anno dall'entrata in vigore, di una relazione sull'attuazione della legge, intesa anche all'individuazione di possibili modifiche e integrazioni per la semplificazione delle procedure e alla valutazione circa la possibile estensione della disciplina ad altre categorie di lavoratori, quali i lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. - Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi tenutasi il 18 gennaio scorso era emersa la possibilità di garantire una tempestiva conclusione dell'iter del provvedimento, eventualmente richiedendone alla Presidenza del Senato il trasferimento dell'esame alla sede deliberante. Fa quindi presente che la 1a Commissione permanente ha già espresso parere non ostativo, e che si è in attesa del parere della Commissione Bilancio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2417) Deputato LO PRESTI. - Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, approvato dalla Camera dei deputati
(2082) DELOGU ed altri. - Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato
(2151) PINOTTI. - Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti
(2278) SPADONI URBANI ed altri. - Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 novembre scorso.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) ricorda che in tale precedente seduta ha illustrato il provvedimento e che la Commissione ha deliberato di adottare come testo base il disegno di legge n. 2417, già approvato dalla Camera dei deputati. Propone quindi di fissare per domani, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.
La Commissione unanime conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.
Il presidente GIULIANO ricorda che in tale precedente seduta il relatore Castro ha illustrato il provvedimento, sul quale è stata richiesta l'acquisizione dell'orientamento del Governo. Preannuncia quindi che a tal fine il rappresentante del Governo ha preannunciato la propria disponibilità per la seduta già prevista per domani.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1337) NEROZZI ed altri. - Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro
(2435) CARLINO ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi di lavoro
(Esame del disegno di legge n. 2435, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1337 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1337, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2435 e rinvio)
Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1337, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) rileva che il disegno di legge intende porre una disciplina legislativa della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro: materie che nell'ordinamento vigente sono prevalentemente regolate dalla giurisprudenza e da accordi tra le parti sociali. Il disegno di legge inoltre riformula la disciplina sui diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali e reca norme sulle modalità di adesione alle medesime organizzazioni sindacali da parte dei lavoratori.
Il testo presenta numerosi punti di contatto con l'Atto Senato n. 1337, di cui la Commissione ha già intrapreso l'esame. Al pari dell'altro, anch'esso riguarda sia il settore privato che le pubbliche amministrazioni.
Gli articoli da 1 a 4 disciplinano la costituzione delle RSU, stabilendo l'ambito di applicazione della norma proposta, i soggetti ai quali è attribuito il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze, i criteri di composizione e i procedimenti per eleggerle. In particolare, l'articolo 1 prevede che si possa istituire una rappresentanza unitaria in ogni unità produttiva avente più di quindici dipendenti e nelle unità delle pubbliche amministrazioni individuate dai contratti collettivi. Per le unità che occupano fino a quindici dipendenti è prevista, invece, la possibilità di rappresentanze unitarie aziendali o interaziendali, secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 e quelle definite dalla contrattazione collettiva nazionale o da accordi interconfederali di pari livello; qualora non si raggiungessero le intese necessarie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce temporaneamente le modalità opportune. Per le imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere creati organismi di coordinamento tra le RSU, che nell'eventuale contrattazione territoriale integrativa affiancano le organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative.
In base all'articolo 2, hanno titolo a promuovere la costituzione di RSU le associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali, le organizzazioni sindacali che nell'unità produttiva o amministrativa interessata vantino una presenza associativa non inferiore al cinque per cento dei lavoratori addetti, nonché le forme associative o i comitati di lavoratori a cui aderiscano un certo numero di addetti. Inoltre, il diritto di promuovere il rinnovo della rappresentanza unitaria spetta anche alla RSU uscente.
L'articolo 3 demanda la disciplina elettorale delle RSU ai contratti nazionali di lavoro o agli accordi interconfederali, ma reca altresì una serie di criteri vincolanti in materia, tra i quali la segretezza del voto, l'adozione di un sistema proporzionale puro, la periodicità triennale, l'equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e lavoratori e la condizione della partecipazione al voto di almeno la metà degli aventi diritto, ai fini della validità della consultazione. Eventuali controversie sulle elezioni sono di competenza del giudice del lavoro.
L'articolo 4 gradua - fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi - il numero dei componenti di una RSU in funzione del numero di addetti dell'unità produttiva o amministrativa e regola la rappresentanza delle categorie di quadri, dirigenti e lavoratori parasubordinati.
L'articolo 5 e l'articolo 6 fissano, rispettivamente, i diritti che competono alle RSU e ai loro componenti e i diritti spettanti alle associazioni sindacali rappresentative.
L'articolo 5conferisce alle RSU - facendo salve eventuali condizioni più favorevoli contemplate dalla contrattazione collettiva - i diritti alla contrattazione, i diritti all'informazione stabiliti da norme e contratti collettivi, i diritti che le medesime fonti prevedono in favore delle rappresentanze sindacali aziendali, e altri diritti elencati in dettaglio. I membri delle RSU potranno usufruire di permessi retribuiti e non retribuiti; sempre ai sensi dell'articolo 5, la RSU è legittimata ad esperire azioni legali in ordine a condotte antisindacali.
L'articolo 6 enuncia i diritti spettanti alle associazioni sindacali rappresentative, esercitati tramite rappresentanti designati: la disponibilità di un locale idoneo per le riunioni e di spazi per le affissioni, nonché la convocazione di assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
L'articolo 7afferma la competenza del giudice del lavoro per ogni controversia sulla legge e sulle relative norme attuative.
L'articolo 8stabilisce che sono considerati rappresentativi i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento -sette per cento per le categorie dei dirigenti e dei quadri-; tali soglie vengono calcolate con riferimento alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Per i sindacati delle minoranze linguistiche e per le confederazioni sindacali sono previsti specifici criteri. Le organizzazioni rappresentative hanno diritto di partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento. Il medesimo articoloistituisce comitati paritetici provinciali e un comitato paritetico nazionale, ai fini della verifica dei dati rilevanti per la rappresentatività.
L'articolo 9individua quale ordinaria modalità di adesione di un lavoratore ad un sindacato la cessione dei crediti per le retribuzioni future. La cessione del credito ha validità quadriennale. Sono tuttavia ammesse altre forme di adesione dei lavoratori ai sindacati.
L'articolo 10verte sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro, attualmente, regolata in via legislativa esclusivamente nel pubblico impiego. Affinché essi producano effetti nei confronti di tutti i lavoratori, sono poste due condizioni. La prima è la sottoscrizione da parte di sindacati che nel loro insieme rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei lavoratori oppure rappresentino almeno il sessanta per cento del dato elettorale; la seconda è che i contratti collettivi siano approvati a seguito di apposito referendum.
L'Atto Senato n. 2435, dunque, differisce dalle previsioni dell'Atto Senato n. 1337 in materia di efficacia dei contratti collettivi: secondo l'Atto Senato n. 2435, le condizioni di sottoscrizione e di approvazione referendaria devono ricorrere entrambe, mentre secondo l'altro la sottoscrizione è sufficiente ai fini dell'efficacia immediata dei contratti, e l'eventuale fase successiva della consultazione referendaria comporterebbe o la risoluzione degli effetti contrattuali o il loro proseguimento.
I rimanenti due articoli del disegno di legge n. 2435dispongono che, ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tenga conto del numero delle imprese associate, nonché del personale e della diffusione territoriale delle medesime imprese e dettano contiene norme transitorie e finali.
Conclusivamente, il presidente relatore GIULIANO (PdL) propone che l'esame del disegno di legge venga congiunto a quello del disegno di legge n. 1337, di analogo contenuto.
La Commissione conviene.
Il senatore ROILO (PD) sottolinea che entrambi i provvedimenti attengono ad un problema delicatissimo e recentemente tornato di attualità. Ciò rende a suo giudizio necessaria l'acquisizione dell'orientamento del Governo sulla materia, onde verificare le modalità più idonee per la prosecuzione dell'esame parlamentare.
Il senatore CASTRO (PdL) rileva che la posizione del Governo sul tema è ampiamente nota, e si sostanzia nella rigorosa subordinazione dell'intervento legislativo alla previa realizzazione di una intesa tra le parti. In considerazione delle recenti vicende, e con particolare riferimento alla recente consultazione svoltasi nello stabilimento FIAT di Mirafiori, suggerisce l'effettuazione in tempi rapidi di audizioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali, onde individuare l'approccio più appropriato alla materia.
I senatori ROILO (PD), PASSONI (PD) e GHEDINI (PD) convengono con tale impostazione, precisando che la loro richiesta non riguarda tanto l'acquisizione di orientamenti riguardo ai testi all'esame della Commissione, ma fa piuttosto riferimento ai fatti nuovi recentemente occorsi.
Anche il presidente GIULIANO concorda con tale impostazione, di cui sottolinea la proficuità in prospettiva.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.