Legislatura 16ª - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 84 del 06/10/2010

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2156

Art.  1

1.1/1

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 1.1, apportare le seguenti modificazioni:

            1) sopprimere il comma 1;

            2) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» e, alla lettera c), sostituire le parole: «gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150», con le seguenti: «e gli organismi internazionali»;

            3) sopprimere il comma 3;

            4) al comma 4, sostituire le parole: «al Dipartimento di cui al comma 3», con le seguenti: «alla Commissione di cui al comma 2 ».

1.1/2

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'emendamento 1.1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6 la lettera a) è soppressa;

            b) al comma 6-bis del medesimo articolo le parole: «lettere a) e» sono sostituite dalle seguente: «lettera».

        1-bis. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116 è così modificato:

        ''Art. 6. – 1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

        2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività''».

        Conseguentemente:

            1) al comma 2 sostituire le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione»;

            2) sopprimere il comma 3;

            3) al comma 4, alinea, le parole: «al Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità nazionale».

1.1/3

D'ALIA

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito ''Comitato''. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di:

            a) definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

            b) esercitare la supervisione del rispetto, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, dell'adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, ed il coordinamento di tale applicazione, proponendo al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri spettanti al Governo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003».

1.1/4

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 1.1, al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» e, alla lettera c), sostituire le parole: «gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150», con le seguenti: «e gli organismi internazionali».

        Conseguentemente:

            1. sopprimere il comma 3;

            2. al comma 4, sostituire le parole: «al Dipartimento di cui al comma 3», con le seguenti: «alla Commissione di cui al comma 2».

1.1/6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), numero 3) sopprimere le parole: «, se del caso,».

1.1

MALAN, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito ''Comitato''. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.

        2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di:

            a) sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;

            b) predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito ''Convenzione'');

            c) svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

            d) ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di:

                1) promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione;

                2) sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno;

                3) realizzare programmi e progetti internazionali;

            e) valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;

            f) al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Convenzione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara, stipula e gestione dell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

            g) pubblicare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella pubblica amministrazione;

            h) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4;

            i) definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

            f) convocare periodicamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.

        3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale.

        4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3:

            a) propri piani di azione che:

                1) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

                2) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui al numero 1);

                3) specificano procedure appropria te per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;

                4) attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera f);

                5) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite;

            b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i).».

Art.  2

2.1/1

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.1, lettera a), nel comma 1, sostituire le parole: «tutela della riservatezza», con le seguenti: «protezione».

2.1/2

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'emendamento 2.1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:

            c) al comma 6 dopo il primo periodo inserire il seguente: «I regolamenti vengono adottati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e prevedono anche la pubblicazione di informazioni relative alle retribuzioni, alle indennità e agli emolumenti comunque denominati degli amministratoripubblici e del personale di livello dirigenziale.».

2.1/3

D'ALIA

All'emendamento 2.1, lettera a), capoverso «1», sopprimere le parole: «di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali».

2.1

MALAN, RELATORE

Apportare all'articolo apportare le seguenti modificazioni:

            «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali.'';

            b) al comma 2, lettera b), le parole: «secondo le modalità previste dal» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»;

            c) al comma 6, primo periodo, le parole da: ''regolamenti'' fino a: ''modificazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,''».

2.0.1/1

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali l'incarico è stato conferito o autorizzato, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta del dipendente cui l'incarico è stato conferito o autorizzato e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione».

2.0.1/2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera d), capoverso 16-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: «16-ter. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».

2.0.1/3

D'ALIA

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Alle persone fisiche che hanno concluso il contratto o conferito l'incarico ai soggetti di cui al primo periodo, conoscendone la qualità, è irrogata la sanzione di cui all'articolo 32-ter del codice penale fino a tre anni; alle persone giuridiche che hanno concluso il contratto o conferito l'incarico ai soggetti di cui al primo periodo, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è irrogata la sanzione del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto n. 231 del 2001, per i successivi tre anni».

2.0.1/4

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.

        1-ter. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

        1-quater. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affiini entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

        1-quinquies. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di conflitto di interessi».

2.0.1

MALAN, RELATORE

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

        1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai fini dell'autorizzazione,l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.'';

            b) il comma 11 è sostituito dal seguente: ''11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.'';

            c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.''.

            d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: ''16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni''».

2.0.3/1

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, al comma 1, sostituire le parole: «pubblico dipendente» con le seguenti: «dipendente pubblico o privato».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «pubblico», inserire la seguente: «o privato».

2.0.3/2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, al comma 1, dopo le parole: «condotte illecite», inserire le seguenti: «e comunque idonee a pregiudicare gli interessi dell'amministrazione di appartenenza».

2.0.3/3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa l'attribuzione di mansioni di grado inferiore».

2.0.3/4

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, al comma 2, preporre le seguenti parole: «Ferma restando la possibilità per il segnalato di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,».

2.0.3/5

D'ALIA

All'emendamento 2.0.3, al comma 2, premettere alle parole: «L'identità del segnalante» le seguenti parole: «Fatte salve le previsioni del codice di procedura penale,». 

2.0.3/6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti, non è consentito al segnalato di avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per ottenere informazioni sull'identità del segnalante».

2.0.3/7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, al comma 2, sopprimere la parola: «preliminari».

2.0.3/8

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

        «2-bis. Fermo restando il rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il trattamento dei dati relativi al soggetto segnalato è legittimamente effettuato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche in presenza di segnalazioni anonime. ».

2.0.3/9

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

All'emendamento 2.0.3, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

        «2-bis. Fermo restando il rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il trattamento dei dati relativi al soggetto segnalato è legittimamente effettuato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, al fine di accertare la fondatezza della segnalazione e di adottare le misure conseguenti».

2.0.3

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

        1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

        2. L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti».