Legislatura 16ª - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 84 del 06/10/2010
Azioni disponibili
COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2010
84ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REFERENTE
(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
(2044) BAIO ed altri. - Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione
(2164) LI GOTTI ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(2168) D'ALIA. - Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione
(2174) FINOCCHIARO ed altri. - Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati
- e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.
Il presidente BERSELLI manifesta la propria disponibilità a che si proceda all'audizione del procuratore Davigo. Ricorda che non era stato possibile svolgere tale audizione nel corso delle passate settimane per impedimenti personali dello stesso Procuratore. Tale audizione potrebbe avere luogo il prossimo martedì, alle ore 14. Qualora il Procuratore fosse impossibilitato, si potrebbe comunque procedere alla illustrazione degli emendamenti.
Fa presente poi che è stato assegnato alle Commissioni riunite il disegno di legge n. 2346, del senatore Zanda, del quale propone la congiunzione ai provvedimenti in titolo.
Il relatore per la 2a Commissione, relatore BALBONI (PdL), si chiede in quale veste sia audito il procuratore Davigo.
La senatrice DELLA MONICA (PD) concorda con la proposta del Presidente di procedere all'audizione del procuratore Davigo nella giornata di martedì, sottolineando come lo stesso Presidente della 1a Commissione abbia manifestato il proprio assenso. Invita poi la Presidenza delle Commissioni riunite a valutare l'opportunità di congiungere anche il disegno di legge n. 487, a prima firma del senatore Barbolini, in materia di falso in bilancio. Di tale provvedimento, assegnato alla sola Commissione giustizia, dovrebbe essere richiesta - precisa l'oratrice - preventivamente la riassegnazione alle Commissioni riunite.
Il presidente BERSELLI sottolinea come le richieste di audizione e di congiunzione di nuovi provvedimenti stiano in concreto rallentando l'iter d'esame del disegno di legge governativo. Al riguardo, osserva come siano quindi inique le accuse mosse dall'onorevole Bocchino nei suoi confronti sull'insabbiamento del provvedimento.
Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime il proprio rammarico per il fatto che, seppure infondatamente, l'idea di un presunto insabbiamento del provvedimento si stia diffondendo. Con riguardo alla prosecuzione dell'iter d'esame del disegno di legge in titolo, osserva come sia opportuno che le Commissioni riunite tengano conto anche di quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1999, recentemente ratificata dal Senato.
Il presidente BERSELLI avverte quindi che si riprenderà dall'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.
La senatrice DELLA MONICA (PD), integrando il proprio intervento, illustra l'emendamento 2.0.2, con il quale si introducono, con il nuovo articolo 2-ter, limiti ai compensi per incarichi in amministrazioni, enti o organismi pubblici. Al riguardo, sottolinea come nei casi di violazione del limite il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del pagamento stesso risultano essere responsabili in solido a titolo di danno erariale. Importanti sono, inoltre, le norme volte a garantire il principio di trasparenza, le quali impongono che dei trattamenti economici sia data adeguata pubblicità nel sito web. Si sofferma poi sull'articolo 2-quater, introdotte sempre dall'emendamento aggiuntivo 2.0.2, il quale prevede invece limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate. Dopo aver dato conto delle norme di carattere ordinamentale relative agli incarichi in amministrazioni, enti o organismi pubblici, introdotte con il nuovo articolo 2-quinquies, dà conto brevemente delle norme relative ai contratti assicurativi per rischi derivanti dalla pubblica funzione.
Il presidente BERSELLI condivide gran parte delle considerazioni testé svolte dalla senatrice Della Monica relativamente all'opportunità di introdurre in questa o in altra sede - in un'ottica moralizzatrice e di garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione - una disciplina delle retribuzioni percepite dai dipendenti pubblici.
Dopo una breve precisazione del sottosegretario CALIENDO, il relatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 2.0.3, volto a tutelare il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro.
Il sottosegretario CALIENDO sottolinea l'esigenza di considerare anche l'ipotesi in cui la denuncia avvenga con ritardo rispetto al fatto.
La senatrice DELLA MONICA (PD) condivide il contenuto dell'emendamento 2.0.3, salvo i profili problematici sulla portata della norma messi in luce dal rappresentante del Governo.
Il senatore CASSON (PD) illustra il subemendamento 1.1/1, diretto a prevedere che il controllo sia effettuato da un organismo che goda di autonomia e indipendenza, in particolare dalla commissione per la valutazione, trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Dà per illustrato il subemendamento 1.1/4, di contenuto analogo.
La senatrice DELLA MONICA (PD) commenta il subemendamento 1.1/2, anch'esso diretto a promuovere il controllo da parte di un soggetto terzo, in particolare l'alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, tenuto conto che si tratta anche di fattispecie diverse da quelle della tradizionale corruzione in ambito pubblico.
Dà quindi conto dei subemendamenti 1.1/5 e 1.1/6. A proposito di quest'ultimo, nota che la locuzione "se del caso" implica un margine di discrezionalità non congruo e ricorda che la Corte dei conti ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di evitare un radicamento eccessivamente lungo nelle cariche, poiché potrebbero discenderne fenomeni di opacità nella gestione degli uffici.
Si sofferma quindi sull'emendamento 2.0.4, teso a contenere i compensi per gli incarichi extragiudiziari dei magistrati, in modo da scoraggiare lo svolgimento, da parte della magistratura, di attività estranee a quelle istituzionali, che talvolta si prolungano in carriere parallele. Dà conto anche degli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6, diretti a sopprimere la competenza della protezione civile sui grandi eventi e a ripristinare il controllo preventivo della Corte dei conti sulle ordinanze di protezione civile.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2156
Art. 1
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 1.1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere il comma 1;
2) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» e, alla lettera c), sostituire le parole: «gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150», con le seguenti: «e gli organismi internazionali»;
3) sopprimere il comma 3;
4) al comma 4, sostituire le parole: «al Dipartimento di cui al comma 3», con le seguenti: «alla Commissione di cui al comma 2 ».
DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
All'emendamento 1.1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 la lettera a) è soppressa;
b) al comma 6-bis del medesimo articolo le parole: «lettere a) e» sono sostituite dalle seguente: «lettera».
1-bis. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116 è così modificato:
''Art. 6. – 1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.
2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività''».
Conseguentemente:
1) al comma 2 sostituire le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione»;
2) sopprimere il comma 3;
3) al comma 4, alinea, le parole: «al Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità nazionale».
All'emendamento 1.1, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito ''Comitato''. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di:
a) definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) esercitare la supervisione del rispetto, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, dell'adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, ed il coordinamento di tale applicazione, proponendo al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri spettanti al Governo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 1.1, al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» e, alla lettera c), sostituire le parole: «gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150», con le seguenti: «e gli organismi internazionali».
Conseguentemente:
1. sopprimere il comma 3;
2. al comma 4, sostituire le parole: «al Dipartimento di cui al comma 3», con le seguenti: «alla Commissione di cui al comma 2».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BARBOLINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
All'emendamento 1.1, comma 2, sopprimere la lettera c).
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), numero 3) sopprimere le parole: «, se del caso,».
MALAN, RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito ''Comitato''. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di:
a) sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;
b) predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito ''Convenzione'');
c) svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
d) ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di:
1) promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione;
2) sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno;
3) realizzare programmi e progetti internazionali;
e) valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;
f) al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Convenzione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara, stipula e gestione dell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) pubblicare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella pubblica amministrazione;
h) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4;
i) definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
f) convocare periodicamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale.
4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3:
a) propri piani di azione che:
1) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
2) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui al numero 1);
3) specificano procedure appropria te per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;
4) attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera f);
5) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite;
b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i).».
Art. 2
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.1, lettera a), nel comma 1, sostituire le parole: «tutela della riservatezza», con le seguenti: «protezione».
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
All'emendamento 2.1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 6 dopo il primo periodo inserire il seguente: «I regolamenti vengono adottati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e prevedono anche la pubblicazione di informazioni relative alle retribuzioni, alle indennità e agli emolumenti comunque denominati degli amministratoripubblici e del personale di livello dirigenziale.».
All'emendamento 2.1, lettera a), capoverso «1», sopprimere le parole: «di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali».
MALAN, RELATORE
Apportare all'articolo apportare le seguenti modificazioni:
«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali.'';
b) al comma 2, lettera b), le parole: «secondo le modalità previste dal» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole da: ''regolamenti'' fino a: ''modificazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,''».
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
All'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali l'incarico è stato conferito o autorizzato, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta del dipendente cui l'incarico è stato conferito o autorizzato e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera d), capoverso 16-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: «16-ter. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».
All'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Alle persone fisiche che hanno concluso il contratto o conferito l'incarico ai soggetti di cui al primo periodo, conoscendone la qualità, è irrogata la sanzione di cui all'articolo 32-ter del codice penale fino a tre anni; alle persone giuridiche che hanno concluso il contratto o conferito l'incarico ai soggetti di cui al primo periodo, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è irrogata la sanzione del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto n. 231 del 2001, per i successivi tre anni».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.
1-ter. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.
1-quater. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affiini entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.
1-quinquies. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di conflitto di interessi».
MALAN, RELATORE
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai fini dell'autorizzazione,l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.'';
b) il comma 11 è sostituito dal seguente: ''11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.'';
c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.''.
d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: ''16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni''».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.0.3, al comma 1, sostituire le parole: «pubblico dipendente» con le seguenti: «dipendente pubblico o privato».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «pubblico», inserire la seguente: «o privato».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.0.3, al comma 1, dopo le parole: «condotte illecite», inserire le seguenti: «e comunque idonee a pregiudicare gli interessi dell'amministrazione di appartenenza».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.0.3, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa l'attribuzione di mansioni di grado inferiore».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.0.3, al comma 2, preporre le seguenti parole: «Ferma restando la possibilità per il segnalato di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,».
All'emendamento 2.0.3, al comma 2, premettere alle parole: «L'identità del segnalante» le seguenti parole: «Fatte salve le previsioni del codice di procedura penale,».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.0.3, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti, non è consentito al segnalato di avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per ottenere informazioni sull'identità del segnalante».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.0.3, al comma 2, sopprimere la parola: «preliminari».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.0.3, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:
«2-bis. Fermo restando il rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il trattamento dei dati relativi al soggetto segnalato è legittimamente effettuato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche in presenza di segnalazioni anonime. ».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
All'emendamento 2.0.3, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:
«2-bis. Fermo restando il rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, il trattamento dei dati relativi al soggetto segnalato è legittimamente effettuato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, al fine di accertare la fondatezza della segnalazione e di adottare le misure conseguenti».
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti».