Legislatura 16ª - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 83 del 29/09/2010
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2156
Art. 1
MALAN, RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito ''Comitato''. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di:
a) sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;
b) predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito ''Convenzione'');
c) svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
d) ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di:
1) promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione;
2) sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno;
3) realizzare programmi e progetti internazionali;
e) valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;
f) al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Convenzione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara, stipula e gestione dell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) pubblicare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella pubblica amministrazione;
h) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4;
i) definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
f) convocare periodicamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale.
4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3:
a) propri piani di azione che:
1) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
2) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui al numero 1);
3) specificano procedure appropria te per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;
4) attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera f);
5) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite;
b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i).».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BARBOLINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1 dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» inserire le parole: «entro il 31 dicembre 2010».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, BIANCO, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
2. Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «al Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
3. Al comma 4, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
Conseguentemente, al medesimo comma 4, sopprimere le parole da: «e la Commissione» fino alla fine del comma.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, se del caso,».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, MARITATI, DELLA MONICA
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, se del caso,».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I piani di azione predisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali assicurano il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto autorità nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116».
DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
«4. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppressa».
Conseguentemente al comma 6-bis del medesimo articolo le parole: «lettere a) e» sono sostituite dalle seguenti: «lettera».
Conseguentemente:
L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è così modificato:
«1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.
2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività».
Art. 2
MALAN, RELATORE
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali.'';
b) al comma 2, lettera b), le parole: «secondo le modalità previste dal» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole da: ''regolamenti'' fino a: ''modificazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,''».
Al comma 1, dopo le parole: «, ed è assicurata», inserire le seguenti: «nell'ambito delle proprie competenze, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano,».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «, e comunque nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: «Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice e gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente».
Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,», inserire le seguenti: «le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, e».
INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 2, dopo le parole: «le amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «anche quelle che si avvalgono di procedure di urgenza atte a fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di trasparenza di cui al comma 2, si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. – (Misure per il rafforzamento della trasparenza nelle procedure eccezionali). – 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
''c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225'';
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Per le ordinanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci''.
2. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: ''altri eventi che, per intensità ed estensione,'' sono sostituite dalle seguenti: ''altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,''
b) all'articolo 5, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze'';
c) all'articolo 5, comma 5, sono aggiunti i seguenti periodi: ''I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti'';
d) All'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al penultimo periodo, le parole: ''e all'ISTAT'' sono sostituite dalle seguenti: '', all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge''.
3. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001 n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 5 del sono soppresse le parole: ''e da altri grandi eventi'';
b) è abrogato il comma 5 dell'articolo 5-bis.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.
5. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
6. È abrogato il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative derogatorie».
INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «Ogni amministrazione pubblica rende noto» inserire le seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2011» e, dopo il medesimo comma, inserire il seguente:
«4-bis. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «Ogni amministrazione pubblica rende noto» inserire le seguenti: «entro il 30 giugno 2011».
INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 5 sostituire le parole: «possono rendere» con la seguente: «rendono».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 5, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «debbono».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 6, dopo le parole: «infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza,» inserire le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia,».
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I regolamenti vengono adottati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e prevedono anche la pubblicazione di informazioni relative alle retribuzioni, alle indennità e agli emolumenti comunque denominati degli amministratori pubblici e del personale di livello dirigenziale».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».
MALAN, RELATORE
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai fini dell'autorizzazione,l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.'';
b) il comma 11 è sostituito dal seguente: ''11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.'';
c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.''.
d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: ''16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni''».
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. Il presente articolo si applica ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
b) le amministrazioni degli organi costituzionali;
c) le autorità indipendenti;
d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;
f) le università;
g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
h) la Banca d'Italia;
i) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Il trattamento economico complessivo massimo dei soggetti di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione.
3. L'individuazione del limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è efficace, ai fini di cui al comma 5, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ogni incremento del trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno ad personam, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.
6. Il limite di cui al comma 2 può essere superato se concorrono tutte le seguenti condizioni:
a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata per un periodo di tempo non superiore a tre anni:
1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un contingente massimo di venticinque unità nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;
2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna, entro un contingente massimo di non oltre il 2 per cento delle posizioni apicali nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;
b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera a) del presente comma alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;
c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
7. Il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera c) del comma 6.
8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computati in modo cumulativo gli emolumenti comunque erogati all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.
10. Ai diplomatici di carriera il presente articolo si applica limitatamente agli emolumenti riferiti al periodo svolto nel territorio italiano.
Art. 2-ter.
(Limiti ai compensi per incarichi in amministrazioni,
enti od organismi pubblici)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:
a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis;
b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano.
2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceve a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 2-bis.
4. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo per una somma pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 1. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.
5. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, nel sito web dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 1, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.
8. Il presente articolo si applica anche alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera con i soggetti di cui al comma 1, anche se aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.
9. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI – Radiotelevisione italiana Spa sono resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 2-quater.
(Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:
a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:
1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis;
2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);
b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera a);
c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.
2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.
3. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, si applica il comma 4 dell'articolo 2-ter a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.
4. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 1, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.
5. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 1 e l'ammontare del compenso, attraverso il sito web della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.
6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.
7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 1, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.
Art. 2-quinquies.
(Disposizioni ordinamentali sugli incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici)
1. Ai fini del presente articolo si definisce ''incarico'':
a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;
b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis.
2. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico.
3. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti di cui al comma 2 fissano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2-ter, comma 3, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione.
4. Con il regolamento di cui al comma 3 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 1.
5. L'affidamento di incarichi di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.
7. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 1 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
8. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 1 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in uno degli uffici del Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.
9. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano nel proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 2-sexies.
(Contratti assicurativi per rischi derivanti dalla pubblica funzione)
1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.
3. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
Art. 2-septies.
(Principi fondamentali, coordinamenti ed abrogazioni)
1. Le disposizioni degli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Per l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 2-bis a 2-sexies si applica il comma 128 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, presenta alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-bis a 2-sexies.
3. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Restano salve le previsioni dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. I commi 127, 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
5. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 43 a 59 sono abrogati.
6. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: ''all'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244'' sono soppresse».
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati)
1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso (ivi inclusi i rimborsi spesa) relativo agli incarichi di cui al primo comma all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.
3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.
4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Grandi eventi)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze
di protezione civile da parte della Corte dei Conti)
1. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato».
Art. 3
Sostituire l'articolo con il seguente:
Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere le parole da: «si avvale» alle parole: «da altre norme».
2. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 263, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ogni altro dato ritenuto utile per l'attività di vigilanza».
3. AI comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole da: «Le stazioni appaltanti» fino a: «150.000 euro» con le seguenti: «Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a inserire nella BDNCP, per tutti i contratti:».
4. AI comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«c) ogni altro dato ritenuto utile».
5. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il comma.
6. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutti i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture raccolti dall'Autorità secondo le modalità previste dalla presente legge.
Fanno parte della BDNCP, in particolare, i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d) anche per i contratti stipulati sottosoglia, e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, nonché ogni altro dato utile per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo.
Tutte le stazioni appaltanti dovranno inserire nella BDNCP, con le modalità previste dal comma 10-bis, tutte le informazioni inerenti la pubblicazione, l'aggiudicazione e l'esecuzione di affidamenti di lavori servizi e forniture effettuate sulla base di qualsiasi procedura di scelta del contraente.
Fa parte della BDNCP il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
7. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Per le finalità della presente legge l'Autorità, tenuto conto del regolamento previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, definisce:
a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati nonché le modalità di tenuta e gestione della banca dati stessa;
b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati.
10-ter. Il regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
10-quater. Tutte le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di chiedere all'Autorità il rilascio del CIG (Codice Identificativo Gara) per l'avvio di qualsiasi procedura di affidamento e per qualunque importo; le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti sono tenute ad adempiere agli obblighi correlati secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità».
INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, capoverso «10», primo periodo, dopo le parole: «per le situazioni di emergenza» inserire le seguenti: «, dando notizia anche delle variazioni in corso d'opera».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, nel comma 10 ivi richiamato, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Banca Dati, valida per qualunque tipo di contratto e di stazione appaltante, è configurata in modo da consentire una analisi del rischio sulla base di specifici indicatori e costantemente aggiornata dalle amministrazioni interessate assicurando l'opportuno coordinamento con la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di acquisire in tempo reale le informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli, e di disporre con immediatezza di tutte le informazioni, garantire la massima trasparenza del mercato degli appalti e, conseguentemente, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazione malavitosa nei contratti pubblici».
INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 81 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è inserito il seguente:
''2-bis. Nel caso in cui il criterio scelto sia quello del prezzo più basso, nessuna offerta può in ogni caso essere inferiore al trenta per cento della media delle offerte presentate''.
1-ter. L'articolo 82 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è soppresso».
BUBBICO, DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-ter. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente
1- bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica Amministrazione o una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariali per i responsabili dei relativi procedimenti
2. Le controversie in materia di concessione, appalti pubblici e ogni altro sistema di affidamento o gestione di opere, servizi e forniture pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. – È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«All'articolo 118 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
''12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerato subappalto l'affidamento di lavori, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio, da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato, con questi ultimi, un contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 con i contenuti di cui all'articolo 49, comma 2, lett. g), secondo periodo, e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:
a) l'affidamento dei lavori da parte dell'aggiudicatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai prezzi di contratto e nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto;
b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici, con un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
d) al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n 575, e successive modificazioni».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Dopo il comma 8 dell'articolo 84 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:
''8-bis. Salva la competenza legislativa regionale, per le opere di rilievo regionale, provinciale e comunale, i commissari diversi dal Presidente sono nominati, con sorteggio e criterio di rotazione, tra i soggetti inseriti nell'Albo Commissari tenuto da ciascun Ente al cui ambito territoriale appartiene l'opera da realizzare. Nell'Albo, soggetto a revisione biennale, sono inseriti i soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 8.
Gli enti provvedono, senza nuovi o maggiori oneri, alla tenuta dell'albo con le risorse disponibili a legislazione vigente».
DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in materia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Art. 4
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, aggiungere il seguente periodo: «La banca dati viene costantemente aggiornata».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «, di norma,».
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: «standard definiti» aggiungere le seguenti: «sentita la conferenza unificata».
Art. 5
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Elenchi dei fornitori, delle imprese subappaltatrici, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori per le attività a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti di cui al comma 2, successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo, qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
h) autotrasporti conto terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
3. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia sui contratti pubblici, e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma l, nonché per l'attività di verifica e le modalità attuative della tracciabilità dei flussi finanziari. Nel termine occorrente alla emanazione del decreto di cui al presente comma, i controlli antimafia sono comunque effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetti lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire le parole: «periodiche» con le seguenti: «mensili».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire le parole: «periodiche» con le seguenti: «bimestrali».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire la parola: «periodiche» con la seguente: «trimestrali».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire la parola: «periodiche» con la seguente: «quadrimestrali».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «periodiche» inserire le seguenti: «, e comunque con cadenza almeno semestrale,».
Il Governo
Al comma 2, sostituire le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico» con le seguenti: « delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 2, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «, dell'economia e delle finanze».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della valutazione reputazionale dell'impresa si tiene conto anche dell'iscrizione, in coerenza con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e con l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La prefettura titolare delle white list è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei casi di perdita dell'iscrizione per revoca della liberatoria, ai fini dell'aggiornamento del casellario informatico delle imprese, ovvero della iscrizione in capo al soggetto inadempiente delle annotazioni.».
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5. – (Identificazione delle attività a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata ed elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori). – 1. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:
a) attività di cava;
b) noli a caldo;
c) fornitura di calcestruzzo;
d) fornitura di bitume;
e) smaltimento di rifiuti per conto terzi;
f) movimento terra per conto terzi;
g) trasporto a discarica per conto terzi.
2. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività.
3. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa.
4. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 2 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.»
Stralciare l'articolo.
Art. 6
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Sopprimere l'articolo.
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. – (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). – 1. Dopo l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
«Art. 135-bis.
(Risoluzione del contratto per reati accertati di corruzione)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore, in relazione al contratto in oggetto, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il comma 2 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici, è sostituito dal seguente:
''2. Gli organi di direzione politica delle amministrazioni e gli enti usuari, su proposta dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali, dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi ‘segreti' ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure ‘eseguibili con speciali misure di sicurezza'''».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «2007, n. 124» sopprimere le parole: «o di altre norme vigenti,».
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Dopo l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è inserito il seguente:
''Art. 1-bis.
(Danno erariale e sequestro conservativo)
1. L'entità del danno erariale derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione si presume, fatta salva la prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tal caso, il danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, salvo prova contraria, pari alla somma di denaro o al valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
2. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale.''».
MALAN, RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Princìpi generali per regioni ed enti locali)
1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, nonché gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6.».
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Capo I-bis.
DISPOSIZIONI SUGLI ARBITRATI E SUGLI INCARICHI
DEI MAGISTRATI E DEI SOGGETTI ASSIMILABILI
Art. 6-bis.
(Arbitrati)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere ed oggetto, neanche in qualità di presidenti del collegio.
2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.
3. I soggetti indicati al comma l che partecipano a collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dalla parte che aveva diritto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.
Art. 6-ter.
(Collaudi)
1. È fatto divieto di affidare collaudi, o comunque di nominare in commissioni di collaudo di qualunque genere e comunque denominate, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.
2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a commissioni di collaudo dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.
3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a commissioni di collaudo, comunque denominate; già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dal soggetto che aveva provveduto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.
Art. 6-quater.
(Partecipazione ad organi societari)
1. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato.
2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.
3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti secondo le norme relative alla nomina degli amministratori di tali enti o società. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.
Art. 6-quinquies.
(Incarichi sportivi)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I..
2. Le norme che prevedono o autorizzano l'assunzione degli incarichi sportivi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati al medesimo comma sono abrogate.
3. I soggetti indicati al comma 1 che hanno assunto incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., decadono immediatamente dall'incarico. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti)
1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1995 n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:
a) per uno dei delitti previsti nel Titolo Il, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis; 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altra delitto non colposo.
2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale a parziale, dei contributi a dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.
3. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni a incentivi:
a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), della presente legge;
b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui al comma 1 emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni a erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere a) e b).
5. La persona a l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-bis e delle cause di sospensione di cui all'articolo 9-ter della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
6. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivi bili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.
7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui al comma 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
8. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. I consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 1 sub 2) della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono assegnati in via esclusiva all'esercizio delle funzioni consultive per almeno otto anni dalla nomina.
2. Per tale periodo è loro vietata l'assunzione o comunque l'autorizzazione di qualsiasi incarico anche gratuito da parte di pubbliche amministrazioni».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni sugli arbitrati e sugli altri incarichi vietati ai magistrati e ai soggetti assimilabili)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie hanno divieto di:
a) partecipazione a collegi arbitrali o di assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
b) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
c) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
d) partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;
e) assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.
2. Ogni altra norma in materia è abrogata.
3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti».
«Art. 6-ter.
(Incarichi conferiti dopo la cessazione dalle funzioni)
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età non possono rivestire nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine é elevato a due anni se la cessazione delle funzioni avviene per altra causa».
Art. 7
INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Sopprimere l'articolo.
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7.
(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:
''Art. 49.
(Pareri sulle proposte di deliberazione)
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi''.
2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:
''Art. 147.
(Tipologia dei controlli interni)
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;
c) valutare il posizionamento strategico dell'ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico rispetto all'evoluzione del contesto ambientale di riferimento;
d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno;
e) verificare attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
2. Le lettere e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Le disposizioni di cui agli articoli 147-sexies e 147-septies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province.
3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
5. Il sistema dei controlli interni deve essere organizzato garantendo l'integrazione con il sistema di valutazione della performance definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
Art. 147-bis.
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica atte stante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto atte stante la copertura finanziaria.
1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, con il parere di regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali verifiche devono risultare nei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, nelle determinazioni a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.
Art. 147-ter.
(Controllo di gestione)
1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione è svolto secondo modalità definite dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto dei principi del presente articolo. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economicofinanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.
3. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei costi di erogazione dei servizi che tenga conto sia dei costi diretti sia di quelli indiretti, finalizzata alla stima di un costo unitario di produzione comprensivo dei costi indiretti;
d) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta confrontando le risorse acquisite, i costi dei servizi e il livello delle prestazioni rese con i parametri gestionali dei servizi resi da altri enti locali.
5. Le risultanze del controllo di gestione sono rivolte agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
Art. 147-quater.
(Controllo strategico)
1. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa l'ente locale definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione e alla valutazione degli impatti ottenuti sui bisogni e sulle aspettative della collettività, dello stato di attuazione dei programmi, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa.
2. L'organo esecutivo dell'ente presenta al consiglio rapporti periodici sugli esiti del controllo strategico anche al fine di consentire la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti secondo le linee approvate dal consigli medesimi.
Art. 147-quinquies.
(Controllo degli equilibri finanziari)
1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
3. il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.
Art. 147-sexies.
(Controlli sugli organismi gestionali)
1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.
3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
Art. 147-septies.
(Controllo sulla qualità dei servizi)
1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite organismi gestionali partecipati o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini''.
3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:
''Art. 151.
(Princìpi in materia di contabilità)
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre i documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, coerenza, pareggio finanziario, trasparenza e pubblicità, valenza pluriennale del sistema di bilancio, lettura non solo contabile dei documenti, coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. I documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio da deliberare ai sensi del comma l sono la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione di appartenenza, il bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne almeno la lettura per programmi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile atte stante la copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti in attuazione dei programmi deliberati nella relazione previsionale e programmatica.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo''.
4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:
''Art. 169.
(Piano esecutivo di gestione)
1. Ai fini dell'attuazione delle finalità dei programmi deliberati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli degli interventi di spesa in capitoli. La codifica contabile dei capitoli del PEG deve consentire la lettura dei budget di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, oltre alla chiara distinzione delle responsabilità di destinazione delle risorse da quelle connesse alla gestione dei procedimenti di accertamento delle entrate ed alla gestione dei procedimenti di spesa.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.
4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni''.
5. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 100 del testo unico, dopo le parole: ''violazione dei doveri d'ufficio'' sono inserite le seguenti: ''e per violazione degli obblighi connessi alle funzioni assegnate''».
INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 2, capoverso «Art. 147», sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati».
Conseguentemente,
al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite»;
al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale»;
al capoverso articolo 147-bis sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione»;
sostituire i capoversi articolo 147-quinquies e articolo 147-sexies con i seguenti:
«Art. 147-quinquies.
(Controllo degli equilibri finanziari)
1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
3. il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.
Art. 147-sexies.
(Controlli sugli organismi gestionali)
1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.
3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) garantire la misurazione, valutazione e rendicontazione della performance nonché la trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 2, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 3, sopprimere le seguenti parole: «il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 4, dopo le parole: «posso istituire», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 1, sopprimere le parole: «e contabile»; sostituire le parole: «è inoltre» con le seguenti: «di regolarità contabile è».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente».
Conseguentemente, nel comma 3 del medesimo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, a cura del segretario,».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis. », comma 3, dopo le parole «sono trasmesse» sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «ogni quattro mesi».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis», comma 3, dopo le parole «sono trasmesse» sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «ogni tre mesi».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 2, capoverso «Art. 147-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:
«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e alle Province».
Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater» sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati mediante contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati. I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile salvo diverse disposizioni normative. Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», al comma 4 sostituire le parole: «sono rilevati» con le seguenti: «possono essere rilevati».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Sulle eventuali responsabilità per danno all'erario derivanti dall'inosservanza dei criteri di sana gestione delle società di cui al presente articolo, giudica la Corte dei conti».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 2, capoverso «Art. 147-quinquies» al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 2, capoverso «Art. 147-sexies» nel comma 1, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 3, capoverso «Art. 151», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «dell'interno».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 3, capoverso «Art. 151», nel comma 4, dopo le parole: «impegni di spesa» inserire le seguenti: « o riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 3, capovcrso «Art. 151», nel comma 5, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».
Al comma 3, capoverso «Art. 151» sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 1 sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «possono applicare».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «5.000» con la seguente:
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o, in assenza, al segretario comunale».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 5, capoverso «Art. 196», sopprimere il comma 8.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Gli articoli 197, 198, 198-bis, 229, 230 e 232 del testo unico sono abrogati».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Nelle more della loro soppressione, le comunità montane restano comunque sottoposte al controllo di gestione ai sensi della legislazione vigente».
Stralciare l'articolo 8.
Art. 8
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. – (Revisione economico finanziaria). – All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria, un collegio di revisori composto da tre membri'';
a-bis) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
''2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti'';
b) al comma 3, le parole: ''15.000 abitanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''5.000 abitanti''. Le parole: ''«a maggioranza assoluta dei membri'' sono sostituite dalle seguenti: ''a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria,'';
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore''.
2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse.
3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: ''regolamento'' sono inserite le seguenti: ''di contabilità'';
a-bis) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
''b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali'';
b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
''c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà'';
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità. delle impostazioni. Nei pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione'';
d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
''a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente''».
INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
«a) premettere la lettera 0a):
''0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale'';
b) sostituire la lettera a) con la seguente:
''a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
''2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
''a) uno tra gli iscritti ai registro dei revisori legali;
b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il presidente deve in ogni caso essere iscritto ai registro dei revisori legali''.
2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili'';
c) sostituire la lettera c) con la seguente:
''c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri. Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2''».
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale''».
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
''2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente,volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori legali;
b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Nella composizione del Collegio, deve essere garantita, ad entrambi i generi la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Il presidente deve in ogni caso essere iscritto al registro dei revisori legali.
2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.''».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-bis.
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
''3-bis. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70% dei membri.
3-ter. Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70% dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. In ogni caso la composizione del Collegio deve seguire i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, mentre la nomina del revisore unico deve garantire l'alternanza di genere nella successione dei mandati.''».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
''4-bis. Per le finalità dei commi precedenti viene istituito presso le sezioni regionali della Corte dei conti un elenco degli addetti alla revisione legale negli enti locali, cui sono iscritti i soggetti, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti;
4-ter. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale, sulla base delle domande e delle rinunce intervenute rispettivamente entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario''».
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico si aggiunge l'avverbio: ''consecutivamente'' dopo le parole ''sono rieleggibili''».
INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico dopo le parole ''sono rieleggibili'' aggiungere la seguente ''consecutivamente''».
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
''b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali'';
b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
''c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà'';
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Nei pareri di cui ai numeri 1, 2, della lettera b) del comma 1, è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli altri pareri è espresso un motivato giudizio sul mantenimento degli equilibri finanziari anche prospettici, sui riflessi economici e patrimoniali sul bilancio dell'ente, sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sul rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione''».
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Capo II-bis.
DISCIPLINA GENERALE DELLE PROCEDURE DI TRASPARENZA DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI DI ELETTI E NOMINATI
Art. 8-bis.
(Componenti del Parlamento nazionale)
1. Le disposizioni contenute nel presente Capo si applicano ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Art. 8-ter.
(Dichiarazioni)
1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e quelli della Camera dei deputati depositano presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato i seguenti atti:
a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente:
1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, detenuti in proprio o per interposta persona;
2) le azioni di società, detenute in proprio o per interposta persona;
3) le quote di partecipazione a società, detenute in proprio o per interposta persona;
4) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, ovvero le situazioni in cui ad essi si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identifIcazione dell'amministratore di fatto;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fIsiche;
c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi e dei parenti conviventi entro il secondo grado.
3. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, e i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59, sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.
Art. 8-quater.
(Variazioni)
1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 8-ter sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 8-ter intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2 dell'articolo 8-ter.
Art. 8-quinquies.
(Cessazione)
1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dal mandato, i soggetti indicati nell'articolo 8-bis sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 8-ter, comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Si applica il comma 2 dell'articolo 8-ter.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.
Art. 8-sexies.
(Modello)
1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate mediante un modulo predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Art. 8-septies.
(Prima applicazione)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8-ter.
Art. 8-octies.
(Sanzioni)
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-septies, si applica l'articolo 8 comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, constatata l'inadempienza, procede altresì alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, con le modalità di cui all'articolo 8-decies.
3. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il Presidente della Camera di appartenenza dà notizia all'Assemblea dell'applicazione dei commi 1 e 2.
Art. 8-nonies.
(Pubblicità)
1. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all'articolo 8-ter, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8-decies.
2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.
Art. 8-decies.
(Bollettino)
1. Le dichiarazioni previste alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 8-ter, nonché quelle previste dagli articoli 8-quater e 8-quinquies, sono riportate in apposito bollettino pubblicato, rispettivamente per i deputati e i senatori, a cura della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, lettera b).
2. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, rispettivamente per i deputati e i senatori, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.
Capo II-ter
DISCIPLINA SPECIALE DELLE PROCEDURE
DI CUI AL CAPO Il-bis
Art. 8-undecies.
(Componenti del Governo nazionale)
1. L'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, è sostituito dal seguente:
''Art. 5. – (Dichiarazione degli interessati). – 1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette all'Autorità di cui al medesimo comma:
a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
b) una dichiarazione concernente le azioni di società e le quote di partecipazione a società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che le funzioni sono cessate» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il pregresso esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.
4. Il titolare di cariche di governo dichiara, a norma dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoni ali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata. Rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.
5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.
7. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione di cui al comma 6.
8. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. Le disposizioni contenute nei periodi precedenti non si applicano nel caso di nuova titolarità di una carica di governo nazionale assunta immediatamente dopo la cessazione della precedente''.
2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Entro la medesima data, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa tra di loro, approvano uno schema di modulo per le dichiarazioni indicate nell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
Art. 8-duodecies.
(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni statali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8-septies ed 8-octies si applicano:
a) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;
b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;
c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro;
d) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato.
2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-septies sono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dal decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. La procedura di cui all'articolo 8-octies comma 1 è effettuata dal Presidente della Commissione di cui al comma 2, il quale altresì, constatata l'inadempienza, procede alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, secondo quanto disposto al comma 4.
4. La pubblicazione prevista nell'articolo 8-decies viene effettuata attraverso il sito Internet dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 8-terdecies.
(Componenti degli organi elettivi regionali e locali)
1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:
''Art. 3-bis.
(Anagrafe degli eletti)
1. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell'anagrafe patrimoniale degli eletti nel consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, individuando modalità di pubblicità che garantiscano l'accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:
a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 8-ter a 8-decies della presente legge si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
3. La pubblicazione prevista nell'articolo 8-decies viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 8-octies comma 1 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati nel comma 1, secondo i casi, dal prefetto territorialmente competente, il quale, constatata l'inadempienza, ne dà notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o neIÌalbo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.
Art. 8-quaterdecies.
(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni regionali e locali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8-septies ed 8-octies si applicano:
a) agli assessori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;
b) agli assessori provinciali e di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;
c) ai direttori generali delle aziende speciali previste dal testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente ed al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro; ai direttori generali delle aziende autonome delle regioni.
2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-septies sono trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera a) e b) del comma 1 del presente articolo, rispettivamente al presidente del consiglio regionale, provinciale o comunale, e, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, al presidente dell'amministrazione regionale o locale interessata.
3. La procedura di cui all'articolo 2-octies, comma 1, è effettuata dal prefetto territorialmente competente: esso, constatata l'inadempienza, ne dà notizia attraverso il sito Internet, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune interessato.
4. La pubblicazione prevista nell'articolo 2-decise viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda le province ed i comuni, sul sito Internet della provincia o del comune interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.
5. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n.215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico ai sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:
a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;
b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. All'articolo 76, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: «consensualmente» è soppressa.
Capo II-quater.
NORME FINALI SULLE PROCEDURE DEI CAPI Il-bis E II-ter
Art. 8-quinquiesdecies.
(Copertura finanziaria, privacy e abrogazione)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei capi Il-bis e II-ter della presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.
2. Il primo conferimento di documenti sul sito Internet di istituzioni, amministrazioni od altri organi pubblici, ai sensi delle disposizioni contenuti nella presente legge, è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
3. Il parere espresso ai sensi del comma 2 è vincolante in ordine alle soluzioni ivi prescritte per conseguire la tracciabilità del richiedente in ordine alle misure di protezione ivi dettate per prevenire la contraffazione o la riproduzione selettiva del documento conferito.
4. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata».
BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, CECCANTI, VITALI, BASTICO, DE SENA, CASSON, CHIURAZZI, SANNA, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO, LATORRE
Stralciare l'articolo.
Art. 9
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 sostituire le parole: '', con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali'' con le seguenti: ''con individuazione dei casi di incandidabilità ed ineleggibilità, a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali''».
BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, SANNA, VITALI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, DE SENA, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, LATORRE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I Presidenti di giunte regionali destinatari della procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione o imputabili del grave dissesto nelle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, non sono ricandidabili alla carica di presidente della Giunta regionale per il turno elettorale immediatamente successivo né a qualsiasi altra carica a livello locale, regionale e nazionale per i successivi tre anni. ».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 1, sostituire le parole: «del fallimento politico, che consiste nell'applicazione» con le seguenti: «dell'applicazione».
Sostituire la rubrica con la seguente: «Incandidabilità del Presidente della Regione in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 126, comma 1 Cost.)».
MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI
Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «temporanea».
BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, DE SENA, SANNA, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, LATORRE
Al comma 1, eliminare le parole: «volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 247 del testo Unico è sostituito dal seguente:
Art. 247.
(Omissione della deliberazione di dissesto)
1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'art. 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141.
2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'art. 144 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo di revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.
3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sopprimere le seguenti parole: ''specifica e''».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, il secondo e il terzo periodo sono abrogati».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Abrogazione dell'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di indipendenza della Corte dei conti)
1. L'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 è abrogato.
2. Le integrazioni eventualmente intercorse in seno alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti effettuate in forza dell'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 sono nulle. È comunque fatta salva l'attività svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti sino alla data di entrata in vigore della presente legge».
Art. 10
Sostituire l'articolo 10 con i seguenti:
«Art. 10.. – 1. L'articolo 1 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:
''Art. 1. – (Elettori). – 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis''.
Art. 10-bis.
1. L'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dai seguenti:
''Art. 2. – (Limitazioni per incapacità civile). – 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.
Art. 2-bis. – (Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile). – 1. Non sono elettori:
a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);
g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 2-ter. – (Limitazioni per indegnità morale). – 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti del provvedimento stesso.
c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell'articolo 14, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
2. La norma prevista dal comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».
Art. 10-ter.
1. All'articolo 32, primo comma, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ''della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)'' sono sostituite dalle seguenti: ''della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-ter, comma 1''.
2. All'articolo 15, comma 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.''.
3. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole ''Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fatto salvo l'obbligo del candidato di disporre dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,''.
4. L'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
''1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.''.
Art. 10-quater.
3. L'articolo 6 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:
''Art. 6. – 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) siano elettori;
b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.
2. Non possono essere candidati a deputato:
a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;
b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.
3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:
a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b).
4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera a) sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera b) sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori''.
Art. 6-bis. – 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.
2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare osservazioni.
3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b), esisteva al momento della candidatura''.
Art. 10-quinquies.
1. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 10-quater, non possono neppure rivestire:
a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;
2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli ministri, della Giunta regionale o del suo Presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;
b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che per norma di Costituzione o di legge hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera a);
c) la carica di:
1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. – (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore). – 1. AI testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, al Capo Il, del Titolo Il sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''candidabilità ed eleggibilità'';
b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
''Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli artt. 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis del codice penale.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla''.
2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. – (Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
''Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, primo comma, numero 2 siano compiute nello svolgimento delle funzioni o del servizio, al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, ai sensi dell'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:
a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 3-quater, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;
c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera a)''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera b) ed all'articolo 10 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ''come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327'' sono sostituite dalle seguenti: ''e successive modificazioni''».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1 capoverso «Art. 6-bis» comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio ingiudicato della sentenza di condanna», e le parole: «superiori a due anni».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1 capoverso «Art. 6-bis» comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio ingiudicato della sentenza di condanna» sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» con le seguenti: «dagli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, 380, comma 2, e 407 comma 2, lettera a)».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e 320», con le seguenti: «320 e 323».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 4, dopo le parole: «la decadenza» inserire le parole: «immediata».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 4, dopo le parole: «dalla Camera dei Deputati» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della Autorità giudiziaria della sentenza di condanna definitiva».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente :
«2-bis. All'articolo 60, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:
''1-bis. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale.
1-ter. Agli effetti del comma 1-bis, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, del presente articolo, non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. La perdita delle condizioni di eleggibilità, per i motivi di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, comporta la decadenza dalla carica sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali''».
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''4-bis. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, n. 5) e 248, comma 5''».
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60,in materia di incompatibilità parlamentari)
Dopo l'articolo 1-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60 è aggiunto il seguente:
''Art. 1-ter.
1. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunto durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dagli articoli 6-bis e 7 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
2. I membri del Parlamento per i quali esista o si determinino le incompatibilità di cui al comma 1 optano, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità amministratori locali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri desumibili dalla presente legge per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le ulteriori modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i componenti delle assemblee elettive, delle giunte e dei Presidenti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
''a-bis) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale''.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)
1.Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
''Art.4-bis.
(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla''».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo)
1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo)
1. Coloro che stanno per assumere incarichi di governo devono attestare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) che non sia stato disposto nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:
1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;
2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;
3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
4) per il delitto di attivita organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;
5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ex articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) che non siano stati destinatari di:
1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
3) di non essere stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduto ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Ai fIni del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
Art. 11
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. – (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). – 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: ''320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)'' sono inserite le seguenti: ''322 (Istigazione alla corruzione), e 629 (Estorsione)'';
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: ''320'' sono inserite le seguenti: ''322, 325, e 629''».
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e 353 (turbata libertà degli incanti)» con le seguenti: «, 353 (turbata libertà degli incanti) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e 353 (turbata libertà degli incanti)», con le seguenti: «323 (abuso di ufficio) e 353 (turbata libertà degli incanti)».
ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 inserire il seguente:
''1-bis. Non sono eleggibili alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e alla carica di presidente di Giunta provinciale i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica''».
ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1 dopo il numero 2) inserire il seguente:
''2-bis. i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica''».
ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Sostituire l'articolo 83 con il seguente:
''Art. 83. – (Divieto di cumulo). – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta''».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 11-bis.
(Modifiche al codice civile)
1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: ''con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e'' e le parole: ''previste dalla legge'' sono soppresse;
2) le parole: ''con l'arresto fino a due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione fino a cinque anni'';
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati'';
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
''Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni'';
c) al sesto comma, le parole: ''per i fatti previsti dal primo e terzo comma'' sono soppresse;
d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.
3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
''Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate''.
4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: ''con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,'' e le parole: '', se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,'' sono soppresse;
2) dopo le parole: ''od occultano'' è inserita la seguente: ''consapevolmente'';
3) le parole: ''con l'arresto fino a un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione fino a quattro anni'';
b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
''Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata''».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. In esecuzione della disposizione dell'art. 58 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituite presso l'AISE e presso l'AISI unità di intelligence finanziaria, responsabili della ricezione e analisi di informazioni relative a variazioni finanziarie sospette, nonché volte ad individuare e impedire il trasferimento di proventi relativi ai reati contro la pubblica amministrazione..
MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. In esecuzione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, 13 giugno 2002, squadre investigative comuni possono essere richieste dal Procuratore della Repubblica anche quando procede per i delitti di cui agli articoli 318 e 322 del codice penale».
CASSON, ZANDA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.
2. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affIni entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.
4. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione del segreto in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione)
«1. AI codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione: all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole ''285, 416-bis, 416-ter'' sostituire le parole: ''e 422 del codice penale'' con le seguenti: ''422, 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 640 cpv. n. 1 del codice penale''».
Art. 12
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. – (Modifiche al codice penale). – 1. AI codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, le parole: ''317, 318,'', le parole: ''319-bis, 320, 321,'' e le parole: ''322-bis'' sono soppresse e dopo le parole: ''501-bis,'' sono inserite le seguenti: ''629, secondo comma,'';
b) all'articolo 32-quinquies, le parole: ''317, 318, 319, 319-ter e 320'' sono sostituite dalle seguenti: ''319, 319-ter e 629, secondo comma,'';
c) all'articolo 314, primo comma, la parola: ''tre'' è sostituita dalla seguente: ''quattro'';
d) all'articolo 316, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a quattro anni'';
e) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a cinque anni'';
f) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a quattro anni'';
g) all'articolo 317-bis, le parole: ''per il reato di cui agli articoli 314 e 317'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il reato di cui all'articolo 314'';
h) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;
i) l'articolo 319 è sostituito dal seguente: ''Art. 319. – (Corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto'';
l) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente: ''Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno'';
m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente: ''Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Qualora l'offerta o la promessa, effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, non sia accettata, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo'';
n) all'articolo 322-ter, primo comma, la parola: ''320'' è sostituita dalla seguente: ''319-ter'' e le parole: ''anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma,'' sono soppresse;
o) all'articolo 322-ter, secondo comma, le parole: ''anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma,'' e le parole: ''o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma'' sono soppresse;
p) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente: ''Art. 323-bis. – (Circostanze attenuanti). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici'';
q) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente: ''Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.'';
r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente: ''Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici'';
s) all'articolo 354, primo comma, le parole: ''sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a un anno'';
t) all'articolo 356, primo comma, le parole: ''da uno a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due a sei anni''.
u) all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
''Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali'';
v) all'articolo 358, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
''Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali'';
z) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente: ''Art. 360-bis. – (Circostanza attenuante). – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite'';
aa) all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:
''La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628''».
Conseguentemente l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 346, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
Conseguentemente, all'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,»;
Conseguentemente, all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322»;
b) al comma 2-bis, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,».
Conseguentemente, aI testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) «sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629»;
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,»;
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,».
Conseguentemente, all'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».
Sostituire l'articolo 12 con i seguenti:
«Art. 12.
(Modifiche al codice penale)
1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, le parole: ''per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323''.
2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: ''da tre a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a dodici anni''.
3. All'articolo 316 del codice penale, le parole ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a cinque anni''.
4. All'articolo 316-bis del codice penale, le parole ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a sei anni''.
5. All'articolo 317 del codice penale, le parole ''da quattro a dodici anni'' sono sostituite dalle seguenti ''da cinque a quattordici anni''.
6. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 317-bis. – Pene accessorie. 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici''.
7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a quattro anni''.
8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole ''fino a un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''da tre mesi a tre anni''.
9. All'articolo 319 del codice penale, le parole ''da due a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da tre a sette anni''.
10. Al comma 1 dell'articolo 3l9-ter del codice penale, le parole ''da tre a otto anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a dieci anni''.
11. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 322-ter. (Confisca). 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.
5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.«
12. All'articolo 323 del codice penale, le parole «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole «da sei mesi a cinque anni».
13. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».
14. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.
15. L'articolo 346 è sostituito dal seguente: ''Art. 346. (Traffico d'influenza). 1. Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.
2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.
3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.
4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni''.
16. Dopo l'articolo 513-bis, è inserito il seguente: ''Art. 513-ter. (Corruzione nel settore privato). 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.
3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori''.».
Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole «commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti parole: «346, commi 1 e 2,»;
b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera b), dopo le parole «513-bis» sono inserite le seguenti parole: «, 513-ter».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 32-quinquies, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-ter, 322 e 629».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314, », dopo le parole: «319-bis» sono è inserita la seguente: «319-ter», e dopo le parole «501-bis», sono inserite le seguenti: «629».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole «di cui agli articoli» inserire le seguenti «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 346, 629».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 314:
1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;
2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente: «La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente :
g) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
«Art. 319. – (Corruzione).
– Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
La condanna per i fatti previsti dal presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis) l'articolo 319-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 319-bis. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Se i fatti indicati nell'articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
La stessa pena prevista per i fatti di cui ai commi primo e secondo si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
La condanna per i fatti di cui al presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter primo comma ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma ridotta di un terzo».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 323-bis. – (Circostanze attenuanti comuni e speciali). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Per i delitti previsti dagli articoli 319 e 319-ter, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fmo a due terzi.
3. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena, ritenuta la circostanza attenuante di cui al secondo comma del presente articolo, per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l 'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione».
Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:
«m-bis) all'articolo 368 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono aumentate fino a due terzi quando il delitto è stato commesso mediante una dichiarazione rilevante agli effetti dell'applicazione delle circostanze di cui al secondo dell'articolo 323-bis»;
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:
''Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o dei grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
''Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doveme comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali».
Conseguentemente all'articolo 11 sostituire la lettera a con la seguente:
«a) al comma 1, lettera b), le parole: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale'', sono sostituite dalle seguenti: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 346 (Traffico di influenze illecite), e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvro adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:
«m-bis) all'articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;
m-ter) all'articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali''».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti :
«m-bis) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: ''Fuori dei casi di concorso nel reato,'' sono soppresse;
m-ter) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: ''dei casi di concorso nel reato e'' sono soppresse''».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) all'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis o di suoi associati''».
Conseguentemente
all'articolo 11 lettera sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1, lettera b), le parole: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale'', sono sostituite dalle seguenti: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 353 (turbata libertà degli incanti) e 416-ter (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale''».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente:
«Art. 513-ter.
(Corruzione nel settore privato).
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.
Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.
Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».
Conseguentemente
all'articolo 11 lettera sostituire la lettera a) con la seguente
«b) al comma 1, lettera b), le parole: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale'', sono sostituite dalle seguenti: '', 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 353 (turbata libertà degli incanti) e 513-ter (Corruzione nel settore privato) del codice penale''».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:
m-bis) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
Conseguentemente:
1. Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) l'articolo 317 è soppresso».
2. Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:
«Oa) all'articolo 32-quater, dopo le parole: ''501-bis'', sono inserite le seguenti: ''629,''».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)
1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:
a). Coloro che siano o siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva:
1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia;
2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;
3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del DL 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
b. Coloro che siano o siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoni ali, ancorchè non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) Coloro che siano o siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) Coloro che siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di violazione del divieto, consegue la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimento».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;
b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera che precede;
c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non defInitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari
connessi al delitto di corruzione)
1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)
1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Attività di contrasto e norme processuali)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».
2. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.
3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Attività di contrasto e norme processuali)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».
2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto quest'ultima sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronunzia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Attività di contrasto e norme processuali)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 346 del codice penale, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a quattro anni''».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al Codice civile)
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
''Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.'';
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
''Art. 2622. – (False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo Il, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni'';
c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:
''Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà''.
d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:
''Art. 2624. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni''.
e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:
''Art. 2624-bis. (False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione) – Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito''».
DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
''Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'';
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
''Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.
La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.'';
c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:
''Art. 2625. – (Impedito controllo). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni''.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:
''Art. 173-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni'';
b) all'articolo 174-bis, nel comma 1, le parole: ''con l'intenzione di ingannare i destinatari'' sono soppresse».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Norme in materia di influenze illecite)
1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
''Articolo 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici''.
Conseguentemente, l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
''Articolo 25. – (Corruzione e traffico di influenze illecite)
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 1 e comma 2, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, e 346, quinto comma, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a novecento quote.
3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: ''Fuori dei casi di concorso nel reato,'' sono soppresse;
b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 12-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale in materia di riciclaggio)
1. All'articolo 379; primo comma, del codice penale le parole: ''articoli 648-bis e 648-ter sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-bis'';
2. L'articolo 648-bis del codice penale e sostituito dal seguente:
''Art. 648-bis. – (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con a reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.
3. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.
4. L'articolo 648-quater, al primo comma, le parole: ''dagli articolo 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 648-bis'' e al terzo comma le parole: ''di cui agli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-bis''».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)
1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:
''Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata faccia riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali''».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)
1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:
''Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata concerna un procedimento per taluno dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II''».
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
''2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa''.
2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale''».
DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO MARIA MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazione)
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
''2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa''.
2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale''».
CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale
in materia di intercettazioni)
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa''».
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
''Art. 371-ter.
(Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni)
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.
2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.
3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.
7. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.
8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:
a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
c) del nominativo del direttore della squadra;
d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
e) degli atti da compiersi;
f) della durata delle indagini;
g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.
9. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.
10. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
11. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, In quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.
13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.
15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.
16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.«
17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
''d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;''.
18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.
20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.
21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».