Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 184 del 21/09/2010
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Il relatore BALBONI (PdL) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale già approvato dalla Camera dei deputati, si inserisce nel quadro della politica di deflazione carceraria perseguita dal Governo.
Si sofferma dapprima sull'articolo 1, il quale prevede la possibilità di scontare presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza la pena detentivanon superiore a dodici mesi. Dopo aver dato conto delle cause ostative alla concessione del beneficio dell’esecuzione della detenzione presso il proprio domicilio, elencate nella norma, illustra la procedura per l’applicazione del beneficio sia per icondannati nonancora detenuti sia per quelli già detenuti.
Al riguardo sottolinea come la procedura implichi l'accertamento dell’idoneità del domicilio e, nel caso in cui il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, della documentazione prevista per l’affidamento in prova dall’articolo 94 del Testo unico stupefacenti.
Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale 2 reca modifiche all'articolo 385 del codice penale, prevedendo aumenti di pena per il delitto di evasione, si sofferma sull'articolo 3, il quale introduce una nuova circostanza aggravante comune, consistente nel fatto che il soggetto abbia commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione.
Dà conto, poi, dell'articolo 4, il quale novella, in primo luogo, l’articolo 2, comma 215, della legge finanziaria per il 2010, prevedendo che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213, oltre che le maggiori entrate derivante dall’attuazione del comma 212 siano destinate anche alla finalità dell’adeguamento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, la norma rinvia a un successivo decreto del Ministro della giustizia l’introduzione di disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria. La disposizione contiene infine una novella all’articolo 2, comma 221, della legge finanziaria 2010, volta ad evitare che le medesime risorse di cui al comma 212 affluiscano anche al fondo di cui al comma 250 del suddetto articolo 2.
Illustra infine l’articolo 5, il quale prevede che, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria anche in relazione all’entità della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.