Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 184 del 21/09/2010

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" (n. 250)

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore MAZZATORTA (LNP)  riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, sul quale la Commissione giustizia è chiamata a formulare osservazioni alla Commissione ambiente. Il provvedimento, volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva comunitaria 2008/98/CE in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, si compone di 34 articoli, i quali recano puntuali modifiche alla parte del testo unico ambientale. Nel procedere alla disamina delle sole norme di rilievo per la 2a Commissione, si sofferma sull'articolo 3, il quale introduce nel testo unico ambientale l'articolo 178-bis, in materia di responsabilità estesa del produttore. La definizione delle modalità e dei criteri di introduzione della responsabilità suddetta sono demandate, dalla norma in questione, a successivi decreti ministeriali.

Illustra poi l'articolo 15, il quale introduce nel testo unico l' articolo 188-ter in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La disposizione in questione prevedendo che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, possa essere esteso l'obbligo di iscrizione al SISTRI anche a soggetti, per i quali tale iscrizione è attualmente solo su base volontaria, determina l' ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione anche del regime sanzionatorio.

Si sofferma quindi sugli articoli da 30 a 32,  i quali recano norme sanzionatorie.

In particolare l'articolo 30 apporta modifiche all'articolo 255 del testo unico incidendo sul regime sanzionatorio nel caso di abbandono di rifiuti. Si prevede da un lato, un incremento della sanzione amministrativa pecuniaria per l’abbandono dei rifiuti non pericolosi fino a cinquemila euro. Qualora, invece, si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi tale sanzione può essere elevata fino al doppio.

L'articolo 31 interviene sull'articolo 258 del testo unico, relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 258 così come riformulato prevede che i soggetti dell’articolo 190, comma 1 qualora omettano di tenere o tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.Il comma 2 del nuovo articolo 258 è rivolto ai produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Tali soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. In merito alla formulazione del comma 2 rileva l'erroneità del riferimento normativo all’articolo 1, comma 1, della legge n. 26 del 2006, che dovrebbe essere sostituito con il richiamo all’articolo 11, comma 1, della legge n. 29 del 2006. A ben vedere è in tale articolo che si fa riferimento ai produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che hanno l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il comma 3 dispone che le sanzioni ivi previste siano applicabili solo alle imprese con meno di 5 dipendenti, mentre il testo previgente prevedeva una riduzione per imprese con meno di 15 dipendenti. Fa presente poi, che nel corso di alcune audizioni svolte presso la Commissione ambiente del Senato è stato evidenziato come l’articolo 3 della legge comunitaria 2008 consenta la delega a sanzionare unicamente quelle violazioni che non siano già oggetto di sanzioni penali o amministrative, mentre nel comma in esame vengono modificate sanzioni relative a violazioni già sanzionate. La nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 258 risolve, invece, un’annosa questione inerente l’applicabilità dell’articolo 483 del codice penale, ovvero se la pena da esso prevista sia applicabile in tutte le ipotesi di cui al comma 4 o solo nel caso di predisposizione di un certificato di analisi falso. I nuovi commi 6 e 7 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi che hanno alcuni obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 220, comma 2 e nei confronti dei sindaci che non presentino il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o lo presentino incompleto o inesatto oppure oltre i termini previsti.

Dà infine conto dell'articolo 32, il quale, inserendo nel testo unico gli articoli 260-bis e 260-ter , reca un nuovo regime sanzionatorio derivante dall’inadempimento degli obblighi introdotti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009. In generale il nuovo articolo 260-bis prevede puntuali sanzioni sia amministrative che penali per gli illeciti commessi dai soggetti obbligati all'iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Sono, inoltre, previste riduzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per le imprese con meno di 15 dipendenti che omettono la compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI – Area Movimentazione. Il successivo nuovo articolo 260-ter dispone, invece, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti per un anno qualora il responsabile sia recidivo o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. Il comma 2 prevede anche l’applicabilità, in quanto compatibili, di alcune norme del Codice della strada, sul sequestro e fermo amministrativo del veicolo. Il comma 3 dispone che all’accertamento delle violazioni per i trasportatori di rifiuti pericolosi che utilizzano veicoli non iscritti al SISTRI, oltre alla sanzione prevista anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo di un anno del mezzo. Infine, il comma 4 prevede che, nel caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, venga sempre disposta la confisca del veicolo ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato

 

            La seduta termina alle ore 15,30.