Legislatura 16ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 161 del 03/08/2010
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2266-B
CURSI, FANTETTI, GHIGO, PISCITELLI, MESSINA, CAGNIN, MONTI
Considerato che:
- il comma 1117 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) non pone un termine ultimo per l'accesso agli incentivi CIP6/92, e quindi, se fosse applicato in maniera estensiva, determinerebbe il concreto rischio di un allargamento della platea dei beneficiari degli incentivi stessi.
- successivamente alla legge finanziaria per il 2007, la legge finanziaria per il 2008, adottata dopo l'entrata in esercizio di soli tre impianti nel corso del 2007, ha inserito l'ulteriore vincolo che gli impianti dovevano essere "realizzati e operativi", senza specificare a quale data. Di fatto, l'ammissione al regime è stata chiusa "dimenticando" i tre impianti che erano nel frattempo entrati in esercizio nel corso del 2007, confidando nella norma della legge finanziaria per il 2007.
- vi sono tre impianti, che hanno stipulato convenzione preliminare con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in qualità di produttori CIP6/92 ma sono entrati in esercizio nei corso del 2007 e che, data la tempistica tipica di costruzione di impianti energetici, si può ben affermare che l'impianto entrato in servizio nel 2007 fosse in avanzato stadio di costruzione nel 2006 e quindi soddisfacesse le condizioni poste dalla legge finanziaria per il 2007.
Ritenuto che:
- l'ammissione agli incentivi CIP6/92 dei tre impianti in parola non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò in quanto i finanziamenti e gli incentivi erogati ex provvedimento CIP6 /92 trovano copertura in un'apposita voce della tariffa elettrica (A3), senza incidere minimamente sulla finanza pubblica;
- sia opportuno porre un limite certo ed invalicabile dal punto di vista temporale rispetto alla possibilità di ottenere ulteriori incentivazioni per la produzione di energia elettrica da impianti CIP 6/92;
- in vista delle cd. risoluzioni volontarie dalle convenzioni CÏP6/92 di alcuni impianti "assimilati" attraverso l'adesione di alcuni produttori titolari di detti impianti secondo modalità rese note dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto in data 2 dicembre 2009 adottato ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, le quali comporteranno importanti efficienze nel mercato elettrico a favore della riduzione della spesa per le forniture energetiche di famiglie ed imprese,
impegna il Governo
a fare in modo che il Ministro dello sviluppo economico individui gli impianti di produzione di energia elettrica che hanno diritto agli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a condizione che siano impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente entro il 31 dicembre 2006 e che siano entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, assicurando che tale individuazione non possa causare incrementi della componente tariffaria specificamente destinata alla copertura degli oneri derivanti dai predetti incentivi.
Il Senato,
considerato che:
l'articolo 1-quater del del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 al comma 1 recita : "Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
il citato articolo disciplina in termini tecnici l'intervento del Governo in materia di impianti fotovoltaici autorizzati in ottemperanza a leggi Regionali che abbiano permesso l'utilizzo della DIA per avviare la costruzione e l'esercizio di Produzioni fino ad 1 Mw in difformità con i limiti imposti dalla legge n. 387 del 2003,
impegna il Governo
a esplicitare, con apposita circolare ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, gli elementi qualificanti per l'applicabilità della norma al fine di limitare gli effetti retroattivi su iniziative pienamente efficaci e già in costruzione la cui finalizzazione venisse a dipendere dall'operatività dei soggetti terzi, tali da rendere non raggiungibile la data ultima riportata nell'articolo 1-quinquies del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105 ed in particolare a prevedere nella circolare ministeriale che:
1. Siano fatti salvi i diritti derivanti da impianti che non dovessero entrare in esercizio per cause di forza maggiore e/o dall'impossibilità del Gestore locale di rete di completare le opere e attività a proprio carico e/o per l'insorgere di limitazioni di esercizio della rete stesse che impedissero il completamento delle opere di connessione;
2. Siano fatti, altresì, salvi i diritti derivanti da impianti per i quali il soggetto Proponente abbia richiesto la realizzazione in proprio delle opere necessarie alla connessione, entro i tempi previsti dal Gestore locale di Rete, così come indicati nel preventivo di connessione rilasciato dallo stesso ed accettato dal proponente.
3. Siano fatti salvi i diritti derivanti da sistemi complessi di impianti, aventi un punto di raccolta per la connessione in Alta Tensione, in aree in cui il Gestore di rete abbia preventivamente dichiarato la necessità di implementare le infrastrutture e per i quali il soggetto Proponente, dimostrato di avere espletato per conto del medesimo Gestore locale di rete in pieno ed in proprio l'iter autorizzativo, possa garantire e certificare l'entrata in esercizio della/e cabina/ e di trasformazione e/o altra infrastruttura delegata necessaria entro il limite temporale imposto dal decreto ministeriale.
Il Senato,
esaminato il disegno di legge n. 2266-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 105 del 2010;
visto l'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che così recita: " A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico";
considerata la necessità di chiarire la portata del testo in questione, delineando con maggiore precisione i settori nei quali sussistono le incompatibilità prescritte,
impegna il Governo
ad interpretare il comma 13 dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nel senso che le incompatibilità relative all'esercizio diretto o indiretto di attività professionali o di consulenza, di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati o relative alla copertura di uffici pubblici devono intendersi riferite unicamente ai settori energetico ambientali.
BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi (A.S. 2266-B);
Premesso che,
con i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 del provvedimento in esame, il Ministero dello sviluppo economico può attribuire ad Invitalia, al fine di assicurare l'attuazione di programmi europei di propria competenza, mediante apposita convenzione, talune funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento;
agli oneri relativi a tale convenzione si fa fronte mediante quota parte delle risorse destinate ai programmi europei;
impegna il Governo
a garantire che dalla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia per l'attuazione di programmi europei siano esclusi i programmi relativi ai settori energetici e che siano preservate, in tale ambito, tutte le competenze attribuite ai dipartimenti del Ministero dello sviluppo economico, nonché all'Enea.