Legislatura 16ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 215 del 29/07/2010

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2243

 

 

            La 8a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, considerato che:

 

-        il disegno di legge in esame, all’articolo 9,reca disposizioni di semplificazione in materia ambientale riguardanti la realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto;

-        all’articolo 11, elimina la facoltatività del meccanismo di individuazione del nuovo aggiudicatario di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore;

-        all’articolo 16, detta norme di semplificazione in materia di nautica da diporto;

 

-        all’articolo 18, aggiunge un nuovo comma 9-bis all’articolo 10 del codice della strada in tema di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità relativi a beni della medesima tipologia e ripetuti nel tempo, prevedendo che siano soggetti all’autorizzazione periodica rilasciata con modalità semplificate, da definire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa;

 

nel condividere le predette disposizioni già presenti nel disegno di legge,

 

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

 

-        con la finalità di accelerare e semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici, si ritiene opportuno ipotizzare un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2013), durante il quale mantenere la possibilità dell'esclusione automatica delle offerte anomale, per gli appalti di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aggiudicati con il criterio del prezzo più basso;

-        in materia di finanza di progetto, occorre introdurre una procedura di affidamento semplificata per affidamenti relativi ad opere non comprese nella programmazione triennale, riformulando la procedura attualmente prevista dall’articolo 153, comma 19, del codice dei contratti pubblici;

-        al fine di prevenire l’insorgenza di contenziosi riferiti alla fase della gara,pare necessarioriformulare l’articolo 38 del codice dei contratti pubblici contenente i requisiti d’ordine generale per definire più puntualmente le cause di esclusione dalle gare;

-        andrebbe prolungata dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 l'efficacia della norma di cui all'articolo 253, commi 9-bis e 15-bis, del Codice dei contratti, che consente agli esecutori di lavori pubblici la dimostrazione dei requisiti anziché attraverso il riferimento agli ultimi 5 o 3 anni, attraverso i migliori 5 anni degli ultimi 10;

-        al fine di procedere più rapidamente all’affidamento dei lavori di minore importo, per semplificare l’attività delle stazioni appaltanti, sarebbe opportuno prevedere l’innalzamento da 500 mila euro a 1 milione di euro del limite massimo di importo per l’affidamento dei lavori con procedura negoziata senza bando previo esperimento di gara informale a 5, e, contestualmente, innalzare da 1 milione di euro a 1,5 milioni di euro il limite massimo di importo per l’affidamento dei lavori con procedura ristretta semplificata; in proposito si segnala che analoga previsione è contenuta nel disegno di legge n. 2259, con riferimento ai piccoli comuni, nonché nell'Atto Camera 41, con riferimento ai comuni di montagna;

-        in materia di infrastrutture strategiche, si propone di valutare la proposta di ulteriore riduzione dei termini procedurali previsti nell’ambito dell’iter di approvazione dei progetti, nonché di prevedere che al progetto posto all’esame del CIPE sia allegato anche lo schema di bando con l’obbligo di pubblicazione del bando entro 30 giorni dal parere CIPE al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere;

-        per esigenze di contenimento dei costi delle infrastrutture, si suggerisce di valutare la possibilità di introdurre disposizioni maggiormente incisive per limitare l’impatto economico-finanziario delle cosiddette "opere compensative" nel quadro dei costi complessivi di un’opera;

-        si propone di valutare l’opportunità di modificare il regime temporale di validità della VIA, prevedendo, ad esempio, che il provvedimento di VIA resti valido qualora, entro cinque anni dalla pubblicazione della stessa, siano iniziati i lavori.