Legislatura 16ª - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 79 del 27/07/2010

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2226

G/2226/1/1 e 2

INCOSTANTE, DE SENA

Il Senato

        in sede di esame del disegno di legge recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

            considerato che le disposizioni contenute nella proposta di legge risultano in parte condivisibili, anche se non si rintracciano misure specifiche volte a garantire, in special modo con riferimento agli enti locali, che coloro i quali siano stati oggetti di misure di prevenzione non possano essere ricandidati al fine di garantire che – fatta salva ogni altra eventuale misura interdittiva – i medesimi soggetti responsabili, anche in parte, della decisione di scioglimento, possano tentare di usare la loro personale condizione per falsare la competizione elettorale;

        impegna il Governo

            a prendere in considerazione, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, l'introduzione di misure che garantiscano che gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare non possano essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso qualora il Tribunale competente per territorio abbia valutato in via definitiva, sulla base della proposta di scioglimento inviata dal Ministro dell'interno, la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare di uno o più amministratori locali ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare una alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

G/2226/2/1 e 2

DE SENA, INCOSTANTE

Il Senato

        in sede di esame del disegno di legge recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

            considerato che le disposizioni contenute nella proposta di legge risultano in parte condivisibili, anche se non si rintracciano misure specifiche volte a garantire che le misure di prevenzione e di eventuale scioglimento vengano poste in essere anche nei confronti delle Aziende sanitarie locali, considerata il loro sensibilissimo ruolo nella gestione e nella erogazione di servizi fondamentali per i cittadini, e che per ciò stesso andrebbe tutelato in maniera ancor più massiccia;

            preso atto del fatto che la necessità di interventi sulle Aziende sanitarie locali necessita non solo dei medesimi strumenti previsti per gli enti locali ma anche di una maggiore attenzione alla programmazione delle attività per il risanamento i nonché alle modalità di sostegno, da porre in essere anche quando non sussistano i gravi motivi previsti per lo scioglimento delle medesime ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata,

        impegna il Governo

            a prendere in considerazione, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, l'introduzione di una o più disposizioni con cui, con riguardo alle Aziende sanitarie locali, si preveda la sostituzione dei vertici dell'ente laddove all'esito dell'accesso consegua la necessità dello scioglimento e che i nuovi dirigenti vengano nominati scegliendo tra professionisti di comprovata esperienza; il decreto di scioglimento deve prevedere anche la nomina di una Commissione di garanzia formata da dirigenti dell'amministrazione civile dei Ministeri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si affianchi all'attività dei nuovi dirigenti dell'azienda per un periodo di dodici mesi, prorogabili di altri sei a seguito di richiesta dei vertici dell'Azienda stessa o del prefetto e che essa, unitamente ai vertici aziendali, nei primi sessanta giorni dall'insediamento, approvi un programma di attività per il risanamento dell'Azienda con particolare riguardo all'organigramma e dia avvio ai procedimenti disciplinari ritenuti necessari in esito agli accertamenti compiuti nei confronti dei dipendenti da parte della Commissione d'accesso; tale programma deve inoltre essere sottoposto alla valutazione del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della regione; la Commissione di garanzia così istituita deve inoltre riferire alla regione e al prefetto sullo stato delle procedure di risanamento con cadenza almeno trimestrale;

            a specificare che anche laddove dalla relazione d'accesso non emergano elementi tali da rendere necessaria l'adozione del provvedimento di scioglimento ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata possa essere adottato, con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del prefetto, un programma, preventivamente approvato dal Consiglio regionale, che indichi un percorso utile a far cessare il rischio di pregiudizio riscontrato e che venga istituita una commissione di garanzia che operi con le medesime modalità e con gli stessi obiettivi di quella istituita in caso di scioglimento.

G/2226/3/1 e 2

D'ALIA, DELLA MONICA

Il Senato,

        premesso che:

            l'analisi dell'attività giudiziaria svolta nell'ultimo decennio dimostra, in modo ormai inequivocabile e ampiamente condiviso, che l'infiltrazione malavitosa, più che i contratti principali, sui quali comunque devono rimanere i controlli e le certificazioni attualmente in essere, riguarda i sub-contratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che sono espressione del controllo del territorio esercitato dalle organizzazioni criminali;

            l'articolo 2, comma 1, lettera f), che prevede di estendere la certificazione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, indipendentemente dal valore del contratto alle attività che saranno individuate con un apposito regolamento, appare del tutto insufficiente a garantire un reale contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti;

        impegna il Governo

            ad individuare, indipendentemente dalle risultanze del citato regolamento attuativo, l'attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo, la fornitura di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i lavori in terra ed il trasporto a discarica, quali attività economiche ad alto rischio di infiltrazioni malavitose;

            a prevedere la creazione, presso ogni Prefettura, di elenchi a cui devono iscriversi i fornitori e prestatori di servizi per l'esercizio delle attività prima ricordate.

G/2226/4/1 e 2

D'ALIA, DELLA MONICA

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione diretta a realizzare una esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;

            l'articolo 648-bis del codice penale disciplina il reato di riciclaggio, consistente nella sostituzione a trasferimento di denaro, beni a altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero nel compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

            l'articolo 648-ter punisce chiunque impiega in attività economiche a finanziarie denaro, beni a altre utilità provenienti da delitto,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di introdurre nell'ordinamento penale il reato di autoriciclaggio.

G/2226/5/1 e 2

D'ALIA, DELLA MONICA

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, diretto a realizzare una esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;

            l'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa è affidata alla interpretazioni talora contraddittorie della giurisprudenza,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di introdurre nell'ordinamento penale una formulazione specifica, autonoma e tassativa del reato di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso.

 

G/2226/6/1 e 2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

        premesso che:

            il settore agro-alimentare del nostro Paese sta sperimentando, in modo sempre più pervasivo, la presenza di fenomeni di illegalità e di criminalità che alterano la libera e leale competizione tra le imprese del settore; tale situazione, particolarmente grave nelle regioni meridionali, si manifesta con pesanti elementi di condizionamento dell'attività economica, del controllo delle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari;

            il controllo dei mercati ortofrutticoli e florovivaistici da sempre si configura come un'attività particolarmente redditizia per le reti criminali organizzate: soprattutto al Sud, sono numerosi i segmenti della catena produttiva, commerciale e logistica che scontano le pressioni e le infiltrazioni della criminalità (dalla fornitura di materie prime agricole e di prodotti agricoli ai servizi di imballaggio merci, dalle attività di trasformazione e confezionamento del prodotto ai servizi logistici e di trasporto, a quelli di facchinaggio);

            i gravi scontri di Rosarno tra popolazione residente e lavoratori immigrati costretti a lavorare in condizione di schiavitù sono solo il segnale di una situazione che sta degenerando in maniera incontrollata, i cui contorni si stanno allargando, condizionando tutto il comparto;

            è di queste ultime settimane la notizia dello smantellamento, da parte della Dia di Napoli e della Squadra mobile di Caserta, di una presunta organizzazione criminale che imponeva il monopolio ai commercianti ed agli autotrasportatori di prodotti ortofrutticoli in tutto il Centro-Sud Italia, con la conseguente lievitazione dei prezzi dei prodotti orto frutti coli. In totale, secondo quanto riferito dagli organi inquirenti, sono state eseguite circa 70 ordinanze di custodia cautelare. Nel mirino di magistratura e investigatori sono finiti i vertici del clan camorristico dei Casalesi e dei Mallardo di Giugliano (Napoli) che, alleate con le famiglie mafiose siciliane dei Santapaola-Ercolano di Catania, imponeva il monopolio dei trasporti, con il conseguente incremento dei prezzi dei prodotti orto frutti coli;

            è noto che le pressioni e le infiltrazioni riguardano non solo le regioni meridionali (dal mercato ortofrutticolo di Gela a quello di Fondi, al mercato dei fiori di Pompei) ma anche il mercato

            ortofrutticolo di Milano è da tempo al centro delle polemiche per presunte infiltrazioni mafiose; proprio le infiltrazioni della malavita nelle attività di autotrasporto, secondo autorevoli associazioni di categoria, sono la causa dell'incremento dei prezzi della frutta e della verdura che, dal campo alla tavola, possono scontare aumenti anche del 200 per cento, aumenti che si riflettono significativamente sulla capacità di acquisto dei consumatori italiani. Secondo le stesse fonti di categoria, in un Paese come l'Italia, dove oltre 1'86 per cento dei trasporti commerciali avviene su gomma, la logistica incide per quasi un terzo sui costi di frutta e verdura,

        impegna il Governo:

            ad adottare provvedimenti urgenti per spezzare il monopolio ed i cartelli criminali che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati agro alimentari italiani, penalizzando in maniera significativa i consumatori di prodotti agro-alimentari italiani; ad adottare, comunque, ogni iniziativa di sua competenza al fine di contrastare i fenomeni malavitosi e la presenza delle organizzazioni criminali nel settore agro-alimentare italiano.

G/2226/7/1 e 2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

        premesso che:

            il riciclaggio e il cosiddetto «auto riciclaggio» costituiscono uno dei principali canali di impiego dei guadagni illeciti, attraverso i quali le associazioni criminali non solo occultano la provenienza delittuosa delle loro risorse, ma dai quali soprattutto traggono formidabili risorse economiche per potenziare sempre più la loro azione illegale;

            infatti, è attraverso il riciclaggio che le mafie operano per ripulire il denaro sporco e per usare i proventi derivanti da attività illecite, illegali e criminali. Pensiamo allo spaccio di stupefacenti, al racket delle estorsioni, ai sequestri di persona, all'organizzazione dell'immigrazione clandestina, all'organizzazione della prostituzione e via di questo passo: il riciclaggio è usato per infiltrarsi nell'economia legale investendo in tal senso forti risorse;

            le norme incriminatrici del riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale) escludono, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, non consentendo quindi l'incriminazione del cosiddetto «autoriciclaggio»;

            nonostante, dunque, la rilevanza criminologica e il disvalore penale del cosiddetto autoriciclaggio, esso attualmente non assurge a illecito penale autonomo: l'autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, infatti, punibile per il reato di riciclaggio, mentre potrà esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio;

            tale esclusione suscita perplessità sia a livello istituzionale, sia nel contesto internazionale (essendo stata, ad esempio, censurata espressamente dal Fondo monetario internazionale nel «Detailed assessment report on anti-money laundering and combatting the financing ofterrorism»);

            è evidente, inoltre, la necessità di adeguare il sistema penale interno alle previsioni contenute nella terza direttiva europea antiriciclaggio (direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005), che all'articolo 1, nel definire le condotte di riciclaggio vietate, non contempla alcuna clausola di riserva riferita al reato presupposto;

            la scelta di prescindere dalla clausola di riserva è stata compiuta da numerose legislazioni straniere (in particolare, quelle della Spagna e di tutti i paesi di common law) e risponde meglio all'attuale struttura del reato di riciclaggio, che, com'è noto, non contiene alcuna selezione dei delittipresupposto ed ha progressivamente assunto un suo autonomo e rilevante disvalore;

        impegna il Governo:

            ad adottare, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nell'ambito delle proprie competenze, iniziative normative che prevedano come autonoma fattispecie delittuosa il comportamento di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, nonché l'irrogazione di pene qualitativamente e quantitativamente adeguate.

G/2226/8/1 e 2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

        premesso che:

            la criminalità organizzata ha, soprattutto negli ultimi anni, individuato nel traffico e nello smaltimento illecito dei rifiuti, nell'abusivismo edilizio e nelle attività di escavazione, una fonte straordinaria di guadagno, un vero e proprio grande business che si va ad aggiungere e a saldarsi alle attività più «tradizionali», come il racket, l'estorsione, il traffico di droga;

            lo smaltimento illegale di rifiuti tossici o di scorie nucleari da parte di aziende che hanno ricevuto l'appalto per la loro depurazione, gestione e messa in sicurezza è considerato uno dei campi più lucrosi e pericolosi di attività delle ecomafie;

            anche l'abusivismo edilizio non conosce tregua: 28 mila nuove case illegali e un'infinità di reati urbanistici, soprattutto nelle aree di maggior pregio per non parlare del saccheggio del patrimonio culturale, boschivo, idrico, agricolo e faunistico: si parla di un giro di affari da capogiro, e la progressiva ma inesorabile devastazione del territorio è che ciò che ne consegue è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti,

        impegna il Governo:

            ad attivarsi, nell'ambito delle sue proprie prerogative, per l'introduzione nel codice penale di norme relative ai reati contro l'ambiente che prevedano e sanzionino in modo idoneo le condotte di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico illecito di rifiuti e di frode in materia ambientale al fine di dotare le Forze dell'ordine e la magistratura degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente, per «disarmare» la criminalità organizzata e fermare la distruzione del territorio, nonché per adeguare il nostro sistema penale alle previsioni normative degli altri partner europei.

G/2226/9/1 e 2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

        premesso che:

            l'analisi dell'attività giudiziaria svolta nell'ultimo decennio dimostra, in modo ormai inequivocabile e ampiamente condiviso, che l'infiltrazione malavitosa, più che i contratti principali, sui quali comunque devono rimanere i controlli e le certificazioni attualmente in essere, riguarda i subcontratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che sono espressione del controllo del territorio esercitato dalle organizzazioni criminali;

            la previsione di cui all'articolo 2, comma l, lettera d) del presente disegno di legge, che prevede di estendere la certificazione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 indipendentemente dal valore del contratto alle attività che saranno individuate con un apposito regolamento, appare insufficiente a garantire un reale contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti;

            questo anche in considerazione delle differenti procedure e modalità previste dal citato articolo 10 legge 575 del 1965 rispetto a quelle, molto più puntuali e significative, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

            indipendentemente, quindi, dalle risultanze del citato regolamento attuativo, risulta indifferibile l'immediata individuazione, con relativo assoggettamento alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, di quelle attività economiche nelle quali le infiltrazioni della criminalità organizzata sono già ampiamente dimostrate;

            tali attività risultano essere, ad esempio, le attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo, la fornitura di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i lavori in terra, il trasporto a discarica; molto spesso i soggetti che operano nelle citate attività si trovano ad agire sul territorio in regime di monopolio naturale, oppure tramite «cartelli», rendendo inevitabile il rapporto tra loro e le imprese che operano in quei territori,

        impegna il Governo:

            nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di garantire l'efficacia dei controlli proprio in quelle attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni malavitose, a prevedere la creazione, presso ogni prefettura, di elenchi a cui devono iscriversi i fornitori e prestatori di servizi per l'esercizio delle attività prima ricordate, assoggettandoli alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998.

G/2226/10/1 e 2

DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

            al fine di prevenire e combattere i casi di infiltrazioni mafiose e di corruzione sia a livello istituzionale nazionale che regionale e locale, e al fine di estendere una parte che riteniamo essenziale delle norme previste dal testo unico degli enti locali in materia di cause ostative alla candidatura anche per le cariche elettive nazionali,

        impegna il Governo:

            ad attivarsi, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nell'ambito delle proprie competenze a favorire l'introduzione di norme che prevedano l'incandidabilità alle elezioni, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di decadenza dal mandato per coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti di produzione, traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter, nonché per tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 e per coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.

G/2226/11/1 e 2

DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

        premesso che:

            la nuova figura di reato di scambio elettorale politico mafioso, previsto dall'articolo 416-ter del codice penale circoscrive all'irrogazione di denaro la controprestazione che chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia effettua a vantaggio di quest'ultima;

            tenuto conto della realtà criminologica e in particolare del fatto che, solitamente, il politico «appoggiato» ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori differenti dal denaro (possono essere appalti, posti di lavoro, agevolazioni di vario tipo),

        impegna il Governo:

            ad attivarsi, nell'ambito delle sue proprie prerogative, e nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, per introdurre norme che prevedano un ampliamento dell'applicabilità della pena stabilita dall'articolo 416-ter del codice penale oltre che alla controprestazione in denaro anche ad altre utilità.

G/2226/12/1 e 2

DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Il Senato,

        premesso che:

            la disciplina dei collaboratori di giustizia, ha trovato limiti nella esperienza attuativa per la particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni, e la pluralità degli impegni processuali ai quali costoro sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima;

            qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o per il fatto che si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, appare necessario prevedere la possibilità della proroga del termine di centottanta giorni per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione;

        impegna il Governo:

            a modificare la disciplina dei collaboratori di giustizia, per evitare che il termine di centottanta giorni sia di ostacolo proprio per le collaborazioni più rilevanti e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia.

 

Art.  1

1.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione). – 1. Il Governo è delegato adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.

        2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornando la e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, Che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all'epoca del decesso e nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegua nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; prevedere che le misure di prevenzione. diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti; prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

            b) prevedere che le misure di prevenzione personali: possano essere applicate:

                1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale, l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

                2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:

                    2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;

                    2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;

                    2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

                    2.4) previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

                3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma l, della legge 16 marzo 2006, n. 146;

            c) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:

                1) ai soggetti di cui alla lettera b) del presente comma, con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino a legittima provenienza;

                2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;

                3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera b), numero 2) o dei suoi partecipanti;

            d) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:

                1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;

                2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, o dei suoi appartenenti;

                3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;

                4) si trovino nelle condizioni di cui alla lettera s) ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento di cui alla lettera p), non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;

            e) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:

                1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

                2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;

                3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi a misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ultima dimora dell'interessato;

                4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;

                5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;

                6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:

                    6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;

                    6.2) ove si trova il bene da confiscare;

                7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) della presente lettera se più sono i beni da confiscare essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;

                8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7) della presente lettera;

            f) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma – da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto;

            g) disciplinare le indagini patrimoni ali nel seguente modo:

                1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;

                3) prevedere che i soggetti titolari dei potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione;

                4) prevedere che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

            h) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:

                1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;

                2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e dei direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di Corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere b), numeri 2) e 3), e c) del presente comma, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera b), numeri 2) e 3), e d), numeri 1), 2) e 3) del presente comma, limitatamente ai reati di competenza distrettuale;

                3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;

                4) prevedere che, quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio detrazione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;

                5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato;

            i) prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:

                1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;

                2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alte procure distrettuali per la trattazione di singoli affari;

            l) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:

                1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;

                2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;

                3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fidejussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;

                4) che, quali misure accessorie alla sorveglianza speciale, il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

                5) che, in caso di in ottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dai sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziari a dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;

            m) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:

                1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;

                2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;

                3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2) del presente comma, o di suoi appartenenti;

                4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

                5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'unione stessa;

            n) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel seguente modo:

                1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza a fini fiscali;

                2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

                3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;

                4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:

                    4.1) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;

                    4.2) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;

                    4.3) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;

                    4.4) la data e la sottoscrizione;

                5) prevedere che l'assenza delle indicazioni di cui al numero 4), punti 4.1), 4.2) e 4.4), determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;

                6) prevedere che, nel termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale e che, avverso l'ordinanza. di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;

                7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che se la Corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;

                8) prevedere che, salvo quanto previsto in casi particolari, il Presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;

                9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed alloro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;

                10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o illegale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;

                11) prevedere che il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;

                12) prevedere che nel corso dell'udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all'udienza;

                13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;

                14) prevedere che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito informativo finalizzato all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

                15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;

                16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;

                17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:

                    17 .1) individuazione delle modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;

                    17.2) disciplina dei casi e dei modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

                    17.3) previsione della possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;

                    17.4) perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la Corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

                    17.5) prorogabilità dei termini di cui al numero 17.4), anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;

                    17.6) non computabilità nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) dei periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;

                    17.7) previsione dell'ipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;

                    17.8) previsione della nullità assoluta e insanabile di tutti:gli atti di disposizione, da parte del proposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, inefficacia del pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva a tutela dei terzi in buona fede;

                    17.9) previsione che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;

                    17.10) previsione che la confisca si trascriva, scriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;

                    17.11) previsione che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;

                    17.12) previsione che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

            o) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;

            p) prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;

            q) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:

                1) il controllo giudiziario, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al successivo punto 2);

                2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:

                    2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;

                    2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;

                    2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;

                3) Il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;

            r) prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera q) del presente comma che:

            1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;

                2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno, il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti contratti indicati o dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;

                3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria, risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;

                4) che, se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera q), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;

            s) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-bis del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera p) del presente comma, si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari; nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di:

                1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a tal una delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2) del presente comma;

                2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);

                3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);

                4) evitare la commissione dei reati indicati alla lettera b);

            t) prevedere, nel caso di cui alla lettera s), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera q);

            u) prevedere la revoca della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:

                1) che essa possa essere richiesta:

                    1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

                    1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

                    1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in moda determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

                2) che la revoca possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;

                3) che la richiesta di revoca sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa lui non imputabile;

                4) che in caso di accoglimento della domanda di revoca, la restituzione dei beni confiscati possa avvenire sola per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

                5) che la revoca non possa comunque essere chiesta da chi, potendo dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;

            v) disciplinare i poteri e i doveri dell'amministratore giudiziario, prevedendo che:

                1) l'amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto, non iscritto all'albo; siano previsti casi di incompatibilità; si stabilita la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente qualificati;

                2) all'amministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:

                    2.1) inventario e stima dei beni;

                    2.2) relazioni periodiche al giudice delegato;

        2.3) custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro;

                    2.4) tenuta della contabilità;

                    2.5) adempimento degli oneri fiscali;

                    2.6) resa del conto di gestione;

                3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre a quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;

                4) avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del testo unico, il pubblico ministero, il preposto e ogni altro interessato possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile; che l'istanza, se rigettata, non possa essere riproposta;

                5) gli atti dell'amministrazione giudiziaria siano coperti da segreto d'ufficio fino al rendiconto di gestione;

            z) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;

            aa) prevedere che nelle controversie concernenti la procedura, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legale;

            bb) prevedere che, dopo la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;

            cc) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

                1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

                2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;

                3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino e norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

                4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima delta sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;

                5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;

            dd) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:

                1) che la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio generale secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

                2) che la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca di esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa l'autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

                3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti di terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione, prevedendo in particolare:

                    3.1) che i titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni e che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano, salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

                    3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nella procedura entro un termine da stabilirsi, comunque non inferiore a sessanta giorni, dalla data in cui a confisca diviene definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

                    3.3) che il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento valore dei beni sequestrati, al netto delle spese della procedura, e che la previa escussione possa essere dimostrata anche tramite verbale di pignoramento negativo o perizia di parte, da equipararsi ad atto pubblico;

                    3.4) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne, costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il flesso di strumentalità e che nella valutazione della buona fede, il tribunale tenga conto, tra l'altro, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore;

                    3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che:preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e a formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

                    3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

            ee) disciplinare i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, prevedendo in particolare:

                1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

                2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70 per cento del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione;

                3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento di prevenzione;

                4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore;

                5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versi in stato di insolvenza;

                6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura dei fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

            ff) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;

            gg) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;

            hh) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;

            ii) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati;

            ll) prevedere le seguenti fattispecie criminose:

                1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di fragranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a unente, lo stesso sia punito con idonea azione amministrativa pecuniarie, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;

                2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi:

                    2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;

                    2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in questa ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;

                3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fatti specie di cui all'articolo 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

                4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia l'unito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;

                5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;

                6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:

                    6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione degli alibi;

                    6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;

                7) prevedere, nei casi di cui di cui ai precedenti numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;

                8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;

                9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:

                    9.1) l'interdizione perpetua dai-pubblici uffici;

                    9.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;

                    9.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;

            mm) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico;

            nn) procedere alla abrogazione di tutta le normativa incompatibile con il testo unico.

        3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma l è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

        4. Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dello stesso testo unico».

1.2

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole da: «un decreto» fino alla fine del comma con le seguenti: ««un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia dì misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria».

        Conseguentemente:

            sopprimere il comma 2;

            al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi».

1.3

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo il comma l inserire il seguente comma:

        «1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 si procederà secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) mantenere l'attuale definizione di «associazione di tipo mafioso» prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, aggiornando le pene edittali nei seguenti termini:

                1) prevedere per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione pene da 10 a 24 anni di reclusione e per gli associati pene da 6 a 12 anni di reclusione;

                2) prevedere circostanze aggravanti nelle ipotesi previste nella attuale formulazione dell'articolo 416-bis del codice penale, con aggravamento delle pene di cui al precedente numero l) anche fino all'ergastolo;

            b) introdurre con una specifica norma di legge l'autonoma ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, consistente nel fatto di chiunque, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a titolo di dolo diretto, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore ovvero articolazione territoriale e sia comunque diretto alta realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; estendere a tale fattispecie le pene previste per gli associati dall'articolo 416-bis del codice penale;

            c) introdurre nell'ordinamento penale l'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» attraverso la previsione della punibilità per i reati di: «riciclaggio» e di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale anche dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, applicando all'autoriciclaggio le corrispondenti pene previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

            d) prevedere regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia; in particolare prevedere:

                1) competenza per le indagini da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale della sede di corte di appello;

                2) competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della sede di corte di appello;

                3) limiti di durata delle indagini preliminari da un minimo di un anno ad un massimo di due anni;

                4) possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari, sulla base di sufficienti indizi di reato, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni per tutta la durata delle indagini preliminari;

                5) possibilità di acquisire tabulati telefonici per i dieci anni precedenti e di disporre videoriprese, anche domiciliari, con decreto motivato del pubblico ministero;

                6) prevedere l'obbligo di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero per ogni reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale».

1.4

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        ''1-bis. L'esercizio della delega di cui al comma l deve attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) mantenere l'attuale definizione di ''associazione di tipo mafioso'' prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, mantenendo distinto il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato e per i soggetti che abbiano assunto il ruolo di «avvicinati», e cioè che pur non compartecipando ancora al patrimonio di conoscenze dell'organizzazione e non disponendo di potere deliberativo, si siano messi a disposizione del sodalizio mafioso e svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione formale;

            b) Confermare la competenza del Tribunale per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso anche se aggravato ai sensi dell'articolo 416-bis, comma quarto,

            c) Adeguare alla gravità dei fatti le pene edittali prevedendo per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione pene da 10 a 24 anni di reclusione e per gli associati pene da 6 a 12 anni di reclusione;

            d) Disciplinare con una specifica norma di legge la figura del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, secondo la formulazione enucleabile dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sanzionando le condotte con le pene previste per gli associati dall'articolo 416-bis del codice penale;

            e) introdurre nell'ordinamento penale l'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» attraverso la previsione della punibilità per i reati di «riciclaggio» e di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita», previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale anche dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, sanzionando le condotte con le medesime pene previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

            f) adeguare la previsione normativa dell'articolo 416 ter del codice penale al fine di colpire tutte le ipotesi criminese di scambio elettorale politico mafioso;

            g) prevedere regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia in particolare mantenendo:

                1) la competenza per le indagini alla Procura Distrettuale Antimafia istituita presso il Tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello;

                2) competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della sede di corte di appello;

                3) la durata delle indagini preliminari fino a due anni;

                4) la possibilità dì compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari, sulla base di sufficienti indizi di reato, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni per tutta la durata delle indagini preliminari;

                5) possibilità di estendere il regime delle intercettazioni di conversazioni comunicazioni di cui al punto 4) per i reati che costituiscono mezzo o fine dell'associazione mafiosa e per i reati connessi o collegati all'attività dell'organizzazione e dei suoi componenti, nonchè per i reati della cd. fascia grigia, in particolare in materia di corruzione;

                6) possibilità di acquisire tabulati telefonici per i dieci anni precedenti e di disporre videoriprese con decreto motivato del pubblico ministero;

                7) prevedere l'obbligo di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo416-bis del codice penale ovvero per ogni reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.«

                8) attribuire la funzione di coordinamento in materia di terrorismo al Procuratore nazionale antimafia tenuto conto delle connessioni con la criminalità mafiosa;

                9) modificare la disciplina dei collaboratori di giustizia, che ha trovato limiti nella esperienza attuativa per la particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni, e la pluralità degli impegni processuali ai quali costoro sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima, per evitare che il termine di centottanta giorni sia di ostacolo proprio per le collaborazioni più rilevanti e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia, oltre ad essere non interamente fruibile''».

1.5

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «di contrasto della criminalità» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di prevenzione della criminalità organizzata».

        Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «leggi antimafia e delle misure di prevenzione» con le seguenti: «misure di prevenzione antimafia».

1.6

D'ALIA, DELLA MONICA

AI comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

        «1-bis) che la proposta di applicazione delle misure di prevenzione sia di competenza alternativa del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia competente per territorio, del direttore della Direzione nazionale antimafia e del Questore competente per territorio».

1.7

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

        «2-bis) che vengano istituite, presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto, delle sezioni specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione».

1.8

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

        «2-bis) che vengano istituite, presso i capoluoghi distrettuali, delle sezioni investigative interforze specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione».

1.9

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

        «2-bis) che sia razionalizzata la materia della competenza all'adozione delle misure di prevenzione patrimoniali, al fine di realizzare un coordinamento e di garantire maggiore snellezza ed efficacia al procedimento di prevenzione».

1.10

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «approvate» con la seguente: «applicate».

1.11

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

        «3-bis) che le garanzie difensive dell'interessato vengano riconosciute sin dalla fase delle indagini, che l'udienza si svolga nel rispetto del principio del contraddittorio ed in forma pubblica, se così richiede l'interessato, che la disciplina del termini per l'impugnazione del decreto in applicazione delle misure di prevenzione risulti adeguato».

1.12

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

        «4-bis) che, in relazione ai procedimenti patrimoniali particolarmente complessi, siano introdotte delle cause di sospensione dei termini di efficacia del sequestro in ragione di peculiari esigenze di acquisizione probatoria o di altre situazioni eccezionali specificamente previste, stabilendo che in ogni caso non possa essere superato il doppio dei termini previsti».

1.13

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

        «5-bis) che i termini di efficacia della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni di cui all'articolo 3-quater della 31 maggio 1965, n. 575 siano della durata di un anno, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi».

1.14

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

        «1-bis) sussista una presunzione di fittizietà del trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, nei confronti degli ascendenti, discendenti, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché parente entro il sesto grado ed affine entro il quarto grado».

1.15

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a tal fine introducendo previsioni normative atte a consentire la formulazione di attività rogatoriali, nella fase delle indagini a fini di prevenzione, volte alla individuazione dei beni da sottoporre a sequestro e confisca.»

1.16

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione».

1.17

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera f), numero 3.1), sostituire le parole: «diritti reali o personali di godimento» con le seguenti: «diritti reali di godimento o di garanzia».

1.18

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera f), dopo il numero 3.1), inserire il seguente:

        «3.1-bis) che, nel caso in cui il creditore sia un istituto bancario si proceda automaticamente a richiedere una verifica delle operazioni di rilascio dei finanziamenti ad opera della Banca d'Italia».

1.19

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, lettera g), al numero 1), premettere il seguente:

        «01) che la tutela dei terzi si fondi sul rispetto del principio della buona fede; che il creditore sia ritenuto in buona fede quando l'atto da cui il credito deriva non è strumentale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di strumentalità».

1.20

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia che rende il proprio parere nei medesimi termini.»

1.21

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo ai cui al comma 1 è trasmesso altresì alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia che rende il proprio parere nei medesimi termini.»

1.22

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma che precede.»

Art.  2

2.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «e comunque nell'ambito del codice di cui all'articolo 1,».

2.2

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

        «a) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, con contestuale previsione di generale necessità di acquisizione di informazioni prefettizie circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, per tutte le imprese interessate a contrattare con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, con gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o con altro ente pubblico e con le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, anche nella forma del subcontratto comunque denominato;» 

2.3

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «familiari», inserire le seguenti: «nonché dei rispettivi».

2.4

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «conviventi», con le seguenti: «anche non conviventi e di coloro che comunque convivano».

2.5

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis). Creazione presso il prefetto territorialmente competente, delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi».

2.6

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «per il procuratore nazionale antimafia», inserire le seguenti: «nonchè per i soggetti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

        Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: «della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo», con le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia nonchè dei soggetti di cui all'articolo».

2.7

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, GARRAFFA, SERRA, DE SENA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», inserire le seguenti: «e per i procuratori distrettuali antimafia».

2.8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «banca di dati medesima», inserire le seguenti: «e previsione con un regolamento di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentati competenti in materia e della Commissione parlamentare antimafia, delle forme di accesso a tale banca dati da parte degli enti pubblici interessati, dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia».

2.9

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera c), inserire in fine le seguenti parole: «e previsione, con regolamento del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri dell'interno e della giustizia, delle forme di accesso a tale banca dati da parte degli enti pubblici interessati, dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia;».

2.10

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

        «e-bis). Istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, di una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli;».

2.11

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nell'attività d'impresa», inserire le seguenti: «in aggiunta a quelle previste dalla lettera f-bis)».

        Conseguentemente dopo la lettera f), inserire la seguente:

        «f-bis) individuazione delle seguenti attività tra quelle suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa ai sensi di quanto previsto dalla lettera f): a) attività di cava; b) noli a caldo; c) fornitura di calcestruzzo; d) fornitura di bitume; e) smaltimento di rifiuti; f) lavori in terra; g) trasporto a discarica».

        Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, lettera f-bis), presso ogni prefettura sono istituti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al secondo periodo comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.

        1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis acquistano efficacia dalla data di efficacia del regolamento di cui al comma 1, lettera f)».

2.13

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «sanzioni» inserire le seguenti parole: «penali ed amministrative,comprensive della reclusione da comprendersi tra un minimo di un anno ed un massimo di sei anni e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione».

2.14

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «comprensive del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;».

2.15

DELLA MONICA, D'ALIA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2- bis. All'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n 8, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine suddetto e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata la eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice perle indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica, sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabiIito nella proroga successivamente intervenuta'';

            b) al comma 9, alle parole: ''Le dichiarazioni'' sono premesse le seguenti: ''Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,''».

2.16

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia che rende il proprio parere nei medesimi termini».

2.17

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

        «3-bis. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì, ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma che precede.

2.0.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 379; primo comma, del codice penale le parole: ''articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-bis'';

        2. L'articolo 648-bis del codice penale e sostituito dal seguente:

        ''Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con a reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

        La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

        La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

        Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.

        3. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

        4. L'articolo 648-quater, al primo comma, le parole: ''dagli articolo 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 648-bis'' e al terzo comma le parole: ''di cui agli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-bis''».

2.0.2

DELLA MONICA, D'ALIA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al terzo comma, le parole: ''e di omertà'' sono sostituire dalle seguenti: ''o di omertà''».

2.0.3

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire  il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al terzo comma, le parole: ''e di omertà'' sono sostituire dalle seguenti: ''o di omertà''.

            b) all'ultimo comma le parole da: ''anche alla camorra'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''a tutte associazioni mafiose comunque denominate''».

2.0.4

DELLA MONICA, D'ALIA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso) – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati''».

2.0.5

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dai seguente:

        ''Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena Stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'organizzazione criminale o di suoi associati''».

Art.  3

3.1

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando» inserire le seguenti: «il divieto d'impiego del contante e».

3.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 9, sostituire le parole da: «che nei contratti sottoscritti» fino a: «nullità assoluta» con le seguenti: «, prima di concedere le eventuali autorizzazioni di sua competenza, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, ove non soggetta a preventiva autorizzazione».

Art.  6

6.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 8» inserire le seguenti: «e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per non meno di 24 mesi»

6.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 5 al 20 per cento» con le seguenti: «dal 15 al 25 per cento».

        Conseguentemente:

            al comma 2, sostituire le parole: «dal 2 al 10 per cento» con le seguenti: «dal 3 al 15 per cento;

            al comma 3, sostituire le parole da: «pari a 500 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «dal 2 al 10 per cento del valore di ciascun accredito;

            dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, nonché l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro».

6.3

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 5 al 20 per cento» con le seguenti: «dal venti al cento per cento».

6.4

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «, nonché l'interdizione per le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, dalla possibilità di concludere contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici per la durata di un anno».

6.5

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate,» inserire le seguenti: «tramite intermediari abilitati ma».

6.6

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 2 al 10 per cento» con le seguenti: «dal dieci al cinquanta per cento».

6.7

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 3, sostituire le parole: «5 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «10 per cento».

6.8

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 4, sostituire la parola: «comporta» con le seguenti: «nonchè l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale comportano».

Art.  7

7.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 30» sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «10.329,14» con le seguenti: «5.000» e sopprimere le parole: «Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani».

7.0.1

VALLARDI, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 12-quinques della legge 7 agosto 1992, n. 356 – "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa")

        Il comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 è sostituito dal seguente: ''1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali di misure cautelari reali previste dal titolo II del libro IV DPR 22.9.88 nr. 447 (CPP) o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni''.».

7.0.2

VALLARDI, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 12-quinques della legge 7 agosto 1992, n. 356 – "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa")

        Dopo il comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 è aggiunto il seguente comma: ''1-bis. Alla stessa pena soggiace colui che, dopo l'attribuzione fittizia ad altri, mantiene la disponibilità di fatto del denaro dei beni o delle utilità di cui al primo comma''.».

7.0.3

VALLARDI, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al comma 2 dell'articolo 12-quinques della legge 7 agosto 1992, n. 356 – "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa")

        Il comma 2 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 è sostituito dal seguente: ''2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e comma 1-bis e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale, ovvero abbia riportato condanna, per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644 e 644-bis, 474 del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 12 comma 3-bis e 3-ter del decreto-legge 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.''».

7.0.4

VALLARDI, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356 – "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa")

        Al primo comma dell'articolo 12-sexies, del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), dopo le parole: ''nonché dall'articolo 12-quinquies, comma 1'' è aggiunto l'inciso ''e 1-bis''».

Art.  8

8.0.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo,inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

        1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

''Art. 371-ter.

(Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni)

        1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

        2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

        3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

        4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

Art. 371-quater.

(Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni)

        1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

        2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

Art. 371-quinquies.

(Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune)

        1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter-e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

        2. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

            a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

            b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

            c) del nominativo del direttore della squadra;

            d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

            e) degli atti da compiersi;

            f) della durata delle indagini;

            g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

            h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 371-sexies.

(Adempimenti esecutivi)

        1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

        2. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

        3. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, In quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-septies.

(Membri distaccati, rappresentanti ed esperti)

        1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

        2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies.

(Utilizzazione delle informazioni investigative)

        1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

        2. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.''

Art. 8-ter.

(Modifiche all'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)

        1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        ''d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;''.

Art. 8-quater.

(Disciplina e direzione dell'attività investigativa).

        1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

Art. 8-quinquies.

(Responsabilità civile per danni).

        1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

        2. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

Art. 8-sexies.

(Clausola di invarianza)

        1. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

Art.  9

9.0.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti)

        1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1995 n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

            a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis;-648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articoIo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

            b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altra delitto non colposo.

        2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale a parziale, dei contributi a dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogaziane.

Art. 9-ter.

(Sospensione delle concessioni o erogazioni)

        1. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni a incentivi:

            a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere a) e b), della presente legge;

            b) l'emissione di un provvedimento provvisario di divieto di ottenere le erogazioni di cui all'articolo 9-bis della presente legge, emessa dal tribunale ai sensi dell'articoIo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

        2. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni a erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dall'articola 9-bis, comma 1, lettere a) e b).

Art. 9-quater.

(Accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione)

        1. La persona a l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-bis e delle cause di sospensione di cui all'articoIo 9-ter della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

        2. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

        3. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui all'articolo 9-bis richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 9-quinquies.

(Norma transitoria)

        1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni degli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater della presente legge non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.2

VALLARDI, MAZZATORTA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

        Al primo comma dell'articolo 648-bis del Codice Penale le parole: ''Fuori dei casi di concorso nel reato,'' sono soppresse.

Art. 9-ter.

        Al primo comma dell'articolo 648-ter del Codice Penale le parole: ''dei casi di concorso nel reato e'' sono soppresse.

Art. 9-quater.

        Dopo l'articolo 649 del Codice Penale è inserito il seguente:

        ''649-bis. - 1.Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per tutti i delitti aventi scopo di lucro è sempre ordinata la confisca (240) dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero di somme di denaro, beni od utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore dell'illecito arricchimento conseguito, salvi i diritti della persona offesa dal reato, alle restituzioni e al risarcimento dei danni''».

 

Art.  10

10.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo la parola: «promesse» inserire le seguenti: «di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare eventuali interessi ed esigenze, o con»;

            b) sostituire la parola: «1.032» con la seguente: «10.320».

10.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, infine, il seguente comma:

        «1-bis. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.032».

10.0.1

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Al fine di sostenere e di incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, sulla base dell'istruttoria operata dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, stipula coperture assicurative in favore delle vittime di richieste estorsive che forniscono all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato un danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

        2. La stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1, ovvero il rimborso dei premi assicurativi, è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, al fine di ristorarli da eventuali danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero da un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione: a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

        3. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono stipulate a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive ai cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44.

        4. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di copertura assicurativa e al recupero delle somme già erogate nel caso in cui i-soggetti indicati al comma 2, in relazione alle denunce presentate, abbiano reso dichiarazioni false o reticenti.

        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

        1. All'articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

            b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali''.

        2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: ''dei casi di concorso nel reato e'' sono soppresse.

Art.  11

11.0.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme in materia di certificazione antimafia)

        1. È istituito l'albo delle imprese qualificate a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione. L'albo, diviso in tre sezioni, una per i lavori pubblici, una per i servizi, una per le forniture, è organizzato secondo un apposito decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, che prevede le modalità d'iscrizione all'albo medesimo al fine di ottenere il certificato di qualità e impermeabilità alla infiltrazione della criminalità organizzata, previa acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciate dal prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa. Le suddette informazioni devono essere acquisite ogni tre mesi e, comunque, rinnovate in concomitanza con i cambiamenti societari.

        2. Nei bandi per l'affidamento degli appalti, la pubblica amministrazione prevede, trai requisiti obbligatori per l'ammissione delle imprese alla procedura concorsuale, l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, la cui consultazione è assicurata attraverso un'apposita rete informatica;-Il decreto di cui al comma 1 prevede altresì le modalità di gestione della rete e l'istituzione preposta alla formazione, gestione e aggiornamento dell'albo.

        3. È istituita una società a prevalente capitale pubblico, il cui funzionamento è regolato da apposito decreto del Ministro della giustizia da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della regge 23 agosto 1998, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che assumerà in carico le attività imprenditoriali delle imprese le quali, a seguito del rilascio di informazione interdittiva, non siano più in grado di ottemperare ad obblighi contrattuali già assunti verso la pubblica amministrazione.

        4. Gli imprenditori che, per aver fornito la propria collaborazione nell'attività di contrasto della criminalità organizzata, sono impossibilitati a gestire direttamente la propria impresa, possono contribuire alla gestione della società di cui al comma 3.

        5. All'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

        ''7. Ai fini di cui al comma 2, gli elementi relativi ai tentativi d'infiltrazione mafiosa sono desunti dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia nonché dalle risultanze del tavolo tecnico di cui al comma 7-bis''.

        6. All'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 7, sostituito dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

        ''7-bis. In ogni prefettura è istituito un tavolo tecnico che prevede la partecipazione dei rappresentanti delle forze di polizia e, ove necessario, di un rappresentante dell'autorità giudiziaria, individuato dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio. Il suddetto tavolo tecnico fornisce, nel rispetto del segreto istruttorio, le informazioni necessarie II tutelare la pubblica amministrazione da tentativi di infiltrazione mafiosa. Il tavolo tecnico è coordinato dal prefetto o da un suo delegato''.

        7. Qualora, prima dell'espletamento di una gara d'appalto, pervengano notizie di tentativi di condizionamento dell'asta da parte della criminalità organizzata, i suddetti tentativi devono essere comunicati dalla stazione appaltante al prefetto competente per territorio che effettua i necessari accertamenti, avvalendosi anche del tavolo tecnico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, inserito dal presente articolo. Qualora i suddetti accertamenti abbiano esito positivo, le procedure di gara sono sospese e si procede alla riapertura dei termini di presentazione dell'offerta. Le imprese risultate condizionate ovvero infiltrate da parte della criminalità organizzata all'esito degli accertamenti disposti dal prefetto, sono espunte dall'albo di cui al comma 1 e non possono presentare istanza di reiscrizione per i cinque anni successivi alla data del provvedimento di espunzione».

11.0.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di confisca, associazione di tipo mafioso, nonché di scambio elettorale politico-mafioso)

        1. All'articolo 240 del codice penale, dopo il comma quarto, è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''È sempre disposto il sequestro del denaro, dei beni, del profitto illecito o delle altre attività di cui la persona fisica o l'ente, anche privo di personalità giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito-dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica''».

11.0.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di confisca, associazione di tipo mafioso, nonché di scambio elettorale politico-mafioso)

        1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            ''a) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''Chiunque, fuori dai casi previsti da questo articolo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, eccedendo i limiti del legittimo esercizio di un'attività politica, economica, professionale o di altra natura, ovvero abusando dei poteri –o violando i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, protegge o comunque agevola un'associazione di tipo mafioso, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.''».

11.0.4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale dopo le parole: ''con finalità di terrorismo'' sono inserite le seguenti: ''o di eversione dell'ordinamento costituzionale''.

        2. All'articolo 371-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: ''51 comma 3-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''51, commi 3-bis e 3-quater''.

        3. All'articolo 70-bis, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: ''51 comma 3-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''51, commi 3-bis e 3-quater,''».

 

11.0.5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)

        1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

        ''5-bis.1. Le persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956,n. 212, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.

        5-bis.2. Il contravventore al divieto dr cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 5-bis.1. Il tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale''».

Art.  13

13.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «regolamento di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e della Commissione parlamentare antimafia».

Art.  14

14.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2. aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 16-ter del decreto legge 15 gennaio 1991; n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

        ''e-bis) alla assunzione, anche a tempo determinato, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità posseduti;'';

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        ''2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, previa valutazione selettiva di idoneità, nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2.e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanare a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate''.

        2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera e-bis) e del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 2, introdotti dal comma 3 del presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica''».

14.2

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8; convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

            ''a) le parole: ''verbale illustrativo'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''verbale riepilogativo'';

            b) all'articolo 16-quater, sono apportate le seguenti modificazioni

            1. al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel caso di particolare rilevanza e complessità delle notizie rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari riscontri, il termine di centottanta giorni di cui al periodo precedente, su richiesta motivata del Procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini preliminari distrettuale, può essere prorogato sino a ulteriori centottanta giorni con provvedimento motivato'';

            2. il comma 3, è sostituito dal seguente:

        ''3. La manifestazione della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato ''verbale riepilogativo dei contenuti della collaborazione'', redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenute dal Procuratore della Repubblica cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni sono state rese e, per estratto; nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale.'';

            3. al comma 7, la parola: ''devono'' è sostituita dalla seguente: ''possono''».

Art.  15

15.1

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) al comma 1, le lettere d), e) e f), g) sono sostituite dalle seguenti:

          ''d) dal Procuratore nazionale antimafia;

            e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

            f) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

            g) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia''».