Legislatura 16ª - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 76 del 16/06/2010
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Il presidente BERSELLI(PdL), relatore per la 2a Commissione, riferisce sul provvedimento in titolo soffermandosi dapprima sull'articolo 6, il quale reca una serie di sanzioni amministrative, tutte riferibili a violazioni delle disposizioni dirette al controllo di flussi finanziari riconducibili all'attività della criminalità organizzata di cui all'articolo 3. In particolare la norma stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore per le transazioni effettuate da imprese appaltanti o subappaltanti o concessionari di finanziamenti pubblici senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a. Il comma 2 introduce poi una sanzione amministrativa dal 2 al 10 per cento del valore per le transazioni relative a lavori, servizi o forniture pubblici effettuate su un conto corrente non dedicato o senza ricorrere al bonifico bancario o postale, ovvero omettendo l'indicazione del codice unico di progetto (CUP), introdotto dal comma 5 dello stesso articolo 3. E' prevista poi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per la mancata comunicazione da parte degli appaltatori o concessionari di finanziamenti pubblici delle generalità o del codice fiscale dei soggetti delegati a operare sui conti dedicati.
Dà conto poi dell'articolo 8 il quale modifica la disciplina in materia di operazioni sotto copertura.
L'articolo è diretto da un lato a configurare una disciplina unitaria in una materia che oggi è regolata da normative di settore in maniera non sempre coerente, e dall'altro a estenderne l'ambito di operatività, estendendo la disciplina quadro di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, ai reati di estorsione, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina anche nelle ipotesi non aggravate, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reati in materia di stupefacenti, per i quali ultimi si prevede anche la possibilità di disporre direttamente di operazioni sotto copertura da parte della direzione centrale per i servizi antidroga.
Segnala quindi la lettera b) del comma 1 che, al predetto articolo 9 della legge n. 146 del 2006, inserisce un comma 1-bis che estende la causa di non punibilità anche agli ausiliari di cui si avvalgono gli ufficiali di polizia giudiziaria. Si sofferma poi sulla novella del comma 10 del predetto articolo 9 della legge n. 146 del 2006, recata dalla lettera m), che riformula ed amplia la fattispecie di reato di rivelazione o divulgazione indebita dei nomi di ufficiali o agente di polizia giudiziaria che effettuano operazioni sotto copertura.
Segnala altresì le modifiche al codice di procedura penale introdotte dal comma 3 dirette ad assicurare idonee garanzie all'ufficiale, all'agente, all'ausiliario o all'interposta persona chiamate a deporre nel corso di un procedimento penale, in modo da evitare la loro riconoscibilità. Passa ad illustrare l'articolo 9, il quale modifica l'articolo 353 del codice penale in materia di turbata libertà degli incanti aumentando la pena edittale, attualmente fino a due anni, che viene portata da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni.
Si sofferma sull'articolo 10 il quale introduce il nuovo reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, consistente nel comportamento di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. La pena, evidentemente mutuata dalle nuove sanzioni dell'articolo 353, è della reclusione da 6 mesi a 5 anni e della multa da euro 103 a euro 1.032.
Osserva al riguardo che la quantificazione della sanzione pecuniaria appare decisamente inadeguata, proprio perché mutuata da quella relativa alla turbata libertà degli incanti: tale multa infatti sconta il ritardo con cui il Governo sta provvedendo all'esercizio della delega recata dal comma 65 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009 in materia di sicurezza pubblica, delega che imponeva all'Esecutivo di adeguare entro sei mesi le vigenti multe, ammende e sanzioni amministrative ai nuovi limiti introdotti dai precedenti commi da 60 a 64.
Riferisce poi sull'articolo 11, che reca modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione.
In particolare il primo comma inserisce il reato di attività organizzata per traffico illecito di rifiuti fra quelli di competenza del pubblico ministero presso il cosiddetto tribunale distrettuale ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, mentre il comma 2 modifica l'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito, prevedendo l'esame dibattimentale a distanza per i collaboratori di giustizia ammessi al programma provvisorio di protezione o alle misure speciali di protezione.
Illustra infine l'articolo 14, il quale interviene sui ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti della Commissione centrale di modifica o revoca delle speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia, limitando al periodo di pendenza della decisione relativa alla richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21 della legge sul T.A.R. la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. La norma estende inoltre a favore dei testimoni di giustizia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 44 del 1999, per le vittime delle richieste estorsive, in materia di modalità e termini per la presentazione della domanda per l'elargizione per i mancati guadagni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.