Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 96 del 18/05/2010

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 94 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

           

La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2010) 94 def.,

considerato che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM(2009) 135), decaduta a causa della sopraggiunta entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria;

considerato che la proposta di direttiva ricalca sostanzialmente la proposta di decisione quadro, salvo prevedere una gradazione fra i diversi tipi di reato, con pene detentive diversificate, in molti casi più miti rispetto a quelle precedentemente ipotizzate, nonché misure da adottare in caso di circostanze aggravanti non più quantificate in periodi aggiuntivi di pena detentiva, ma lasciate alla legislazione degli Stati membri;

richiamato il parere espresso dalla 14a Commissione permanente, in data 30 luglio 2009, sulla predetta proposta di decisione-quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (COM(2009) 135 def.);

valutato con favore l’accoglimento, nell’attuale proposta, di alcune osservazioni formulate nel predetto parere del 30 luglio 2009, relative in particolare alla definizione di spettacolo pornografico di cui all’articolo 2 della proposta di direttiva, al reato di adescamento di minori per scopi sessuali e alle misure interdittive derivanti dalla condanna;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva appare correttamente individuata nell’articolo 83, paragrafo 1, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono stabilire norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale", tra cui lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori e la tratta degli esseri umani, nonché nell’articolo 82, paragrafo 2, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio possano stabilire norme minime nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quantola rilevante dimensione transfrontaliera dei reati a danno dei minori e la diversità delle discipline nazionali vigenti che ostacola il coordinamento fra le autorità competenti e che alimenta la tendenza a commettere i reati negli Stati membri ove vigono norme meno severe, richiedono un’azione al livello dell’Unione europea;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a prevedere disposizioni minime relative alla definizione dei reati e delle relative sanzioni,

con riferimento alle pene individuate nella proposta di direttiva, in relazione ai singoli reati ivi contemplati, per le quali è previsto che non debbano essere inferiori, nel massimo, a determinate soglie, si ritiene opportuno che per le stesse pene sia stabilito anche un limite minimo inferiore, onde evitare che i singoli Stati membri prevedano pene minime troppo differenti fra loro;

per quanto riguarda le circostanze aggravanti (articolo 9, paragrafo 2), per le quali la proposta di direttiva non stabilisce la misura delle sanzioni applicabili, sarebbe opportuno prevedere che, nel caso in cui ricorra almeno una delle circostanze aggravanti elencate al paragrafo 1 dell’articolo 9, l’aumento della pena debba essere pari ad almeno un terzo della pena prevista per il reato;

per quanto concerne la questione della giurisdizione, particolare attenzione è stata riservata al carattere dell’extraterritorialità che caratterizza molte delle fattispecie di reato contenute nella proposta. In tal senso, il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori necessitano di una risposta sanzionatoria che consenta un allargamento delle ipotesi di soggezione alla legge penale degli Stati membri di siffatti reati, anche attraverso la valorizzazione dei principi della personalità attiva e passiva. Su tale allargamento, previsto dalla proposta della Commissione europea, si esprime pieno consenso. Si segnala la necessità di sostituire, nell'articolo 16, la nozione di residenza abituale con la nozione della presenza dell'autore del reato o della vittima sul territorio dello Stato membro, permettendo così una ulteriore estensione dei casi di giurisdizione degli Stati membri sui reati previsti dalla proposta.