Legislatura 16ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 98 del 05/12/2008

EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE 

1209, 1210

 

2.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole "regioni a statuto speciale", sono inserite le seguenti: "e le province autonome di Trento e di Bolzano", e le parole da: "Le modalità di erogazione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i Comuni interessati".

43-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e di 27 milioni pre l'anno 2011.»

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

Ministero degli affari esteri:

2009: - 9.000;

2010: - 13.000;

2011: - 15.000.

 

Ministero della giustizia:

2009: - 1.000;

2010:       0;

2011: - 5.000.

 

Ministero dell'interno:

2009: - 12.000;

2010: - 9.000;

2011: - 7.000.

2.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.»

2.3000

IL RELATORE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Le commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla trasmissione.»

 

2.4000

IL RELATORE

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, all'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, sono soppresse le parole da: "stabilita" fino a: "n. 101";

al comma 2, è soppressa la parola: "contestualmente", nonché le parole: "e sportiva", nonché le parole: "all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni," e nonché le parole: "nei riguardi di soggetti";

al comma 3, le parole: "su base ippica ovvero su base sportiva" sono sostituite con le seguenti: "o di prodotti di gioco pubblici";

al comma 6, dopo le parole: "n. 101", sono inserite le seguenti: ", l'articolo 6 delle convenzioni di concessione approvate con decreti del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 28 agosto 2006";

al comma 7, al terzo periodo, le parole: "elevata al 12,70" sono sostituite dalle seguenti: "elevata al 13,40";

al comma 7, al terzo periodo, dopo le parole: "sono assegnate all'UNIRE", sono inserite le seguenti: ", nella misura del 50 per cento,";

al comma 7, al terzo periodo, dopo le parole: "all'incremento del monte premi" sono aggiunte le seguenti: "e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".

43-ter. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: "e comunque non oltre il 31 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009".»

 

G/1209/119/5

LUSI

La 5a Commissione permanente,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1209,

premesso che,

il disegno di legge finanziaria non reca alcuna misura di proroga delle disposizioni vigenti per l'anno 2008 ovvero di introduzione a regime di una disciplina per la destinazione, su base volontaria, del 5 per mille dell'imposto sul reddito delle persone fisiche a finalità sociali d'interesse generale;

tale displina è stata da ultimo riproposta e finanziata dal governo di centrosinistra per l'anno in corso, nell'ambito della legge finanziaria per l'anno 2008, attraverso una disposizione che prevedeva la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF a finalità di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale e delle associazioni senza scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'istruzione, della formazione, della tutela dei diritti civili, della salvaguardia ambientale, della promozione della cultura e dell'arte. La medesima norma prevedeva, inoltre, la facoltà di destinare la stessa quota di imposta al finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università e alla ricerca sanitaria (articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

considerato che:

la rilevanza di una disciplina legislativa che ammetta a regime la facoltà per il contribuente italiano di destinare alle finalità indicate il 5 per mille delle imposte sul reddito è da anni segnalata, oltre che da ampia parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento, da numerosi ed illustri esponenti della società civile e della cultura nazionali, dalle rappresentanze dell'associazionismo sociale e del non profit e dalla comunità scientifica e accademica, in quanto corrispondente a finalità di primario e indifferibile interesse generale;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative legislative idonee ad introdurre una disciplina legislativa a regime per la destinazione, su base volontaria, del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità sociali d'interesse generale, orientata in particolare ai soggetti già interessati dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, reperendo a tal fine le risorse finanziarie adeguate.

 

G/1209/120/5

BARELLI, ESPOSITO

La 5a Commissione permanente,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1209,

premesso che,

dal 18 luglio al 2 agosto 2009 si svolgeranno a Roma i campionati mondiali di nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto in acque;

l'evento sarà un momento memorabile, che condensa tutti gli sforzi compiuti da Federnuoto, Governo, Enti locali e CONI per portare a Roma una manifestazione di rilevanza eccezionale che coinvolgerà 170 Nazioni, 2.500 atleti, 3.000 volontari, 1.500 tecnici e dirigenti, 1.500 giornalisti e che si stima sarà seguito direttamente da 400.000 spettatori e da 1.000.000.000 di persone attraverso la tv;

il campionato mondiale è un'occasione irripetibile sotto il profilo socio-sportivo, i cui benefici interesseranno tutto il territorio nazionale. L'imponente esposizione mediatica pre e post evento e gli interventi infrastrutturlai che stanno riguardando Roma, il suo hinterland e tutte le città italiane coinvolte direttamente o indirettamente dal Mondiale, sono garanzia di crescita per l'intero movimento e il Paese;

soprattutto in questi mesi che precedono lo svolgimento dei campionati mondali, è necessario mettere a disposizione dell'evento tutte le risorse finanziarie indispensabili per poter soddisfare ogni esigenza organizzativa, ivi compresa, la completa definizione degli interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture;

impegna il Governo

a  preordinare, con la prossima deliberazione CIPE, nell'ambito della programmazione 2007-2013 del FAS, le risorse occorrenti per consentire lo svolgimento dell'evento di cui in premessa.

 

G/1209/121/5

RAMPONI

La 5a Commissione permanente,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1209,

premesso che,

l'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) al comma 12, lettera a) prevede per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative volte a prevedere la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 355, per il personale delle forze armate e delle forze di polizia fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

 

G/1209/122/5

RAMPONI

La 5a Commissione permanente,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1209,

premesso che,

gli operatori delle forze armate e delle forze dell'ordine dello Stato, per la frequenza dei trasferimenti, vivono una difficoltà nel possesso della prima casa superiore a quella di qualsiasi altro operatore dello Stato;

già nel mondo del lavoro civile esiste la disposizione che prevede per i lavoratori la possibilità di richiedere al datore di lavoro, dopo 8 anni, l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di entità pari a quella maturata al momento della richiesta,

impegna il Governo

ad assumere iniziative affinché gli ufficiali, i sottoufficiali ed il personale militare di carriera delle forze armate e delle forze dell'ordine dello Stato, in servizio permanente effettivo, a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di servizio valido ai fini della continuità della carriera, possano chiedere, tramite l'amministrazione di appartenenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, di seguito denominata INPDAP, un'anticipazione sull'indennità di fine servizio per l'acquisto o la costruzione della prima casa;

a prevedere, a tal fine, la istituzione presso l'INPDAP del "Fondo unico per le anticipazioni dell'indennità di liquidazione di fine servizio al personale del comparto sicurezza e difesa", che è alimentato attraverso una quota percentuale del 5 per cento dei versamenti complessivi effettuati nell'anno precedente dalle amministrazioni interessate per le ritenute opere di previdenza a carico dell'amministrazione stessa e del dipendente.

 

G/1209/123/5

GERMONTANI

La 5a Commissione permanente,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1209,

premesso che,

nell'ambito della legge finanziaria 2009, esiste una grave carenza di fondi sul capitolo di spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali relativo ai contributi per la spesa assicurativa in agricoltura (Fondo di solidarietà nazionale);

il sistema delle assicurazioni agevolate opera da lunghissimi anni, e ormai non più soltanto per la garanzia delle colture, ma copre, altresì, il settore zootecnico e quello delle coltivazioni protette. Esso interessa oltre 200.000 aziende agricole italiane per le quali il ricorso all'assicurazione agevolata rappresenta un'importante garanzia di stabilità;

la mancata previsione di fondi non comporterebbe peraltro un reale sollievo per il bilancio pubblico. Se infatti, non dovesse essere previsto alcuno stanziamento che incentivi il ricorso all'assicurazione agevolata, è ragionevole affermare che il sistema subirebbe un'inevitabile implosione, con il probabile ritorno agli interventi ex post e ciò rappresenterebbe una vera e propria inversione di tendenza rispetto al positivo approccio verso il sistema assicurativo che, faticosamente, si è cercato di introdurre e stabilizzare negli ultimi anni;

in tale ottica giova evidenziare che gli orientamenti comunitari privilegiano in maniera assoluta ed esplicita la politica di intervento a sussidio delle spese sostenute dagli imprenditori agricoli per l'acquisto di polizze assicurative a garanzia dei danni provocati da calamità naturali;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere interventi volti ad assicurare un adeguato finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale così come da decreto legislativo n. 102 del 2004, a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

 

G/1209/124/5

GERMONTANI

La 5a Commissione permanente,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1209,

premesso che,

il secondo rapporto sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona pubblicato il 23 ottobre 2007 e coordinato dal Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri evidenzia che il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4, e si trova largamente al di sotto dell'obiettivo finale fissato al 60 per cento nel 2010 ed anche dell'obiettivo intermedio fissato al 57 per cento per il 2005;

dal succitato accordo emerge che una delle ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come testimoniano le differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single, al 55,5 per cento tra quelle con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità. Basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavora svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento tra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i manager;

nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

la legge n. 903 del 1977 prevede una normativa organica volta ad assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, vietando qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assuzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale;

la legge n. 125 del 1991 ha disciplinato le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, cioè le misure aventi lo scopo di rimuovere le disuguaglianze che impediscono la realizzazione della parità stessa;

il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione recita: "la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore"

impegna il Governo

a favorire l'adozione di iniziative legislative che mirino ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro;

a prevedere azioni volte a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne.

 

G/1209/125/5

GERMONTANI

La 5a Commissione permanente,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1209,

premesso che,

i funzionari statali e delle Università che si trovano nelle qualifiche ad esaurimento e quelli ex carriera direttiva negli anni ‘70 venivano reclutati con seri e severi concorsi nazionali per soli laureati, e, con la normativa allora vigente, percorrevano una carriera che li avrebbe portati ai vertici dell'amministrazione della cosa pubblica, cioè alla dirigenza;

queste figure, sia per le conoscenze giuridiche di cui erano in possesso, sia per la loro "neutralità", in quanto vincitori di concorso nazionale e non locale, costituivano una garanzia ai fini dell'attuazione dei principi che devono guidare l'amministrazione pubblica;

una serie di norme sopravvenute, hanno precluso loro, negli ultimi venti anni, di arrivare al vertice della carriera, perché è stato privilegiato il cosiddetto "mansionismo", che andava nella direzione opposta, cioé affidando incarichi dirigenziali, senza concorsi, a persone anche non laureate e poco qualificate;

l'articolo 5, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, recita: "Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale";

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'inquadramento automatico del personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il personale proveniente dalla ex carriera direttiva, che sia risultato idoneo in concorsi a posti di dirigente, nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero ai posti in organico delle singole amministrazioni, comprese le Università.

 

G/1209/126/5

ESPOSITO, LATRONICO

La 5a Commissione permanente,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1209,

premesso che,

le imprese soffrono per i crediti fiscali che vantano dalla Pubblica Amministrazione;

il comma 1 dell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 prevede un limite di compensazione fissato nel massimo di 516.000 euro;

impegna il Governo

ad elevare il limite del suddetto comma a 1.000.000 di euro.

 

3.Tab.A.2 (testo 2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, PASSONI, GHEDINI, ADAMO, MERCATALI, LEGNINI, BLAZINA

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in aumento:

            2009: + 1.500 ;

            2010: + 1.500 ;

            2011: + 1.500.

        Conseguentemente, alla medesima tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2009: – 1.500;

            2010: – 1.500;

            2011: – 1.500.

3.Tab.A.3 (testo 2)

SARO, COLLINO, CAMBER, BLAZINA, MERCATALI, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PEGORER, PERTOLDI

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

        Ministero dell'economia e delle finanze,

            2009: +   500;

            2010: +   500;

            2011: +   500.

        Conseguentemente, alla tabella A

        Ministero dell'economia e delle finanze,

            2009: –   500;

            2010: –   500;

            2011: –   500.

 

3.Tab.A.5 (testo 2)

SARO, COLLINO, CAMBER, MERCATALI, BLAZINA, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, PEGORER, PERTOLDI

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

        Ministero dell'economia e delle finanze,

            2009: +   500;

            2010: +   500;

            2011: +   500.

        Conseguentemente, alla tabella A

        Ministero dell'economia e delle finanze,

            2009: –   500;

            2010: –   500;

            2011: –   500.

 

 

2.Tab.2.100-5

IL RELATORE

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione 1: l'Italia in Europa e nel mondo, programma 6: Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009

u.p.b. 1.6.2 – Interventi

 

CP: + 8.000.000

CS: + 8.000.000

 

u.pb. 1.6.1 – Funzionamento

 

CP: - 7.000.000

CS: - 7.000.000

 

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25: (Fondi da ripartire), programma 2 (Fondi di riserva e speciali):

u.p.b. 25.2.3 – (Oneri comuni di parte corrente)

 

CP: -  1.000.000

CS: -  1.000.000

 

2.Tab.2.200-5

IL RELATORE

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.14: Interventi in materia di istruzione, apportare le seguenti variazioni (in euro):

u.p.b. 1.14.2 – Interventi

2009

 

CP: + 120.000.000

CS: + 120.000.000

 

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 2 – Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni (in euro):

 

u.p.b. 25.2.3 – (Oneri comuni di parte corrente):

2009

 

CP: - 120.000.000

CS: - 120.000.000