Legislatura 16ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 97 del 04/12/2008

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 

1209

G/1209/106/5

IL RELATORE

La 5a Commissione permanente

premesso che:

nel 2011 si festeggerà il 150° anniversario dell'Unità d'Italia con risorse destinate prioritariamente alla realizzazione di interventi ed iniziative su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito della definizione del primo quadro di progetti per la creazione di infrastrutture di qualità e di iniziative a carattere culturale, è stata prestata atttenzione, in particolare, sulle città che hanno avuto maggior rilievo nel processo di unificazione della Nazione;

le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia rappresentano indubbiamente un momento di sviluppo importante anche sul piano organizzativo e finanziario che richiede l'impegno di tutti, a partire dal Governo nazionale, allo scopo di programmare adeguatamente la realizzazione degli interventi della mobilità, della viabilità, dell'accoglienza, della fruibilità dei luoghi dell'assistenza e, più in generale, della pianificazione organizzativa;

trattasi, quindi, di un evento, anche a carattere internazionale, che dovrà portare la realizzazione di opere significative in molte regioni italiane: interventi a carattere culturale, scientifico, ambientale ed infrastrutture destinati a lasciare dei segni importanti nel territorio nazionale, in modo da perseguire anche l'obiettivo di consentire ai visitatori di vivere un'esperienza del passato, del presente e del futuro dell'Italia;

soprattuto in questi anni che precedono lo svolgimento dei festeggiamenti per l'anniversario dell'Unità d'Italia, è necessario mettere a disposizione dell'evento tutte le risorse finanziarie indispensabili per poter soddisfare ogni esigenza organizzativa, ivi compresa la completa definizione degli interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture;

impegna il Governo

a preordinare le risorse occorrenti per consentire lo svolgimento dell'evento di cui in premessa.

 

G/1209/107/5

ALBERTO FILIPPI

La 5a Commissione permanente

 

esaminato il provvedimento in titolo:

 

considerata la grave situazione economica e finanziaria mondiale che sta mettendo in crisi il sistema industriale italiano, in particolar modo il sistema composto dalle micro e piccole imprese, "spina dorsale"del nostro apparato produttivo;

considerato che le previsioni per il 2009 non sono certo ottimistiche e il portafoglio ordini delle nostre imprese è in pericolosa contrazione, già per il prossimo gennaio e che è indispensabile favorire in ogni modo possibile la nascita di nuove iniziative imprenditoriali;

valutato che lo stato generale di crisi penalizza la nascita di nuove imprese, in particolar modo i giovani professionisti, artigiani, commercianti che, dotati del giusto spirito imprenditoriale, vorrebbero mettersi in proprio;

considerato che l'applicazione degli studi di settore penalizza i giovani imprenditori e i giovani professionisti, che nei primi anni di attività difficilmente riescono a rientrare nei parametri fissati;

preso atto che, dal 1993, si sono susseguiti numerosi interventi legislativi a carattere sporadico e non coordinati a modifica della disciplina degli studi di settore, l'ultimo dei quali ad opera del governo Prodi, che ha introdotto gli indici di normalità economica, ma nessuno degli interenti posti in essere ha posto la necessaria attenzione ai giovani imprenditori e ai giovani professionisti;

valutato che, in attesa di un'organica riforma della disciplina degli studi di settore, è possibile intervenire nel breve periodo con strumenti di natura regolamentare;

 

impegno il Governo

 

ad intervenire per esentare dalla disciplina degli studi di settore i giovani professionisti ed i giovani imprenditori che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni.

G/1209/108/5

ALBERTO FILIPPI

La 5a Commissione,

 

preso atto favorevolmente del fatto che, ad esempio, il presente Governo Berlusconi, ha stabilito che gli studi di settore, a partire dall'anno 2009, vengano pubblicati entro il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore, ponendo fine ad una ingiusta retroattività degli studi stessi;

preso atto favorevolmente del fatto che il Ministro Tremonti ha dichiarato in una sede istituzionale che la retroattività della norma che modifica il bonus fiscale del 55% sugli interventi di risparmio energetico verrà eliminata;

impegna il Governo

a porre la necessaria attenzione ai principi fissati nello statuto del contribuente, in particolare al principio di non retroattività delle disposizioni tributarie.

 

G/1209/109/5

ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA

La 5a Commissione,

esaminato l'AS 1209, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2009)";

premesso che:

la sfavorevole congiuntura economica in atto richiede interventi urgenti a favore delle esportazioni delle aziende italiane all'estero nei settori maggiormente coinvolti da contrazioni di mercato;

è necessario favorire lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle nostre imprese;

il sistema fieristico rappresenta la principale piattaforma di promozione del "Made in Italy", anche in relazione ai mercati esteri;

l'efficiente razionalizzazione nell'uso di risorse destinate a tali progetti richiede di individuare nelle fiere a più elevata connotazione di internazionalità i naturali destinatari di tali finanziamenti;

tale connotazione può essere riscontrata nelle manifestazioni di settore riconosciute e certificate di maggiore rilievo internazionale, come quelle dei poli fieristici di Milano, Verona, Vicenza, Bologna e Rimini;

oltre alla promozione degli eventi fieristici di carattere internazionale nel nostro paese è di fondamentale importanza avviare  una nuova strategia di marketing volta a  portare il "Made in Italy" a partecipare ad alcuni selezionati eventi internazionali;

è necessario  valorizzare , quindi,  la vocazione delle Fiere che organizzano eventi fieristici anche all'estero;   

è necessario promuovere lo sviluppo in particolare dei comparti orafo-gioielliero, tessile e alimentare;

impegna il Governo

al fine di sostenere i settori produttivi in recessione e promuovere il "Made in Italy" a valutare positivamente l'opportunità di stanziare specifici finanziamenti finalizzati a potenziare la  vocazione internazionale, i collegamenti già esistenti con i mercati emergenti,  delle Fiere che organizzano eventi fieristici anche all'estero.

G/1209/110/5

ALBERTO FILIPPI

La 5a Commissione,

esaminato l'AS 1209, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2009)";

premesso che:

-          in un farmaco il principio attivo costituisce la componente più importante e farmacologicamente attiva;

-          il nostro Paese svolge il ruolo di vero e proprio leader mondiale nella fornitura dei principi attivi farmaceutici; le ragioni di tale successo sono da ascriversi alla consolidata cultura chimica del Paese, nonché alla dinamicità della relativa industria, confermata dalla presenza in Italia di numerose industrie chimiche farmaceutiche di respiro internazionale; 

-          il tratto identificativo che contraddistingue le industrie chimiche farmaceutiche italiane è rappresentato dalla qualità dei loro prodotti, certificata dalle norme GMP (Good Manufacturing Practices), dal Sistema Qualità e dalla Certificazione in accordo alle norme internazionali ISO 9000; la verifica del rispetto di tali norme da parte del Ministero della salute rappresenta una condizione preliminare per il rilascio alle aziende del settore dell'autorizzazione alla produzione; 

-          il successo internazionale delle aziende chimiche farmaceutiche italiane è confermato dal fatto che l'85% del fatturato proviene da esportazione; 

-          il 5 dicembre 2006 è stata approvata dal Parlamento europeo una Dichiarazione recante richieste risolutive per la tutela dei consumatori finalizzata, in particolare, ad assicurare la tracciabilità dei principi attivi nei medicinali attraverso l'apposizione di una indicazione, sull'etichetta del farmaco, attestante il luogo di provenienza del principio attivo, le relative modalità di produzione e il rispetto degli standard di sicurezza garantiti dalle produzioni europee;

-          la Dichiarazione ha inoltre inteso obbligare produttori e importatori di principi attivi a presentare un "Certificato di buone norme di fabbricazione (GMP)" rilasciato dalle autorità europee a seguito di ispezioni obbligatorie nelle fabbriche e nei laboratori;

-          l'ingresso nel mercato unico europeo di principi attivi provenienti da paesi terzi, ma non coperti dalle medesime garanzie e non sottoposti a misure di tracciabilità, rischia di compromettere i livelli di sicurezza garantiti al consumatore in rapporto alla produzione nazionale; tale problema si pone, in particolare, per paesi come la Cina e l'India, produttori di principi attivi, che ad oggi non devono sottoporre ad ispezione i propri laboratori per poter esportare prodotti farmaceutici in Europa;

-          diversamente avviene con le esportazioni di principi attivi da parte delle imprese nazionali, in quanto un'impresa europea che intenda esportare negli Stati Uniti deve sottoporre i propri laboratori ad ispezioni e soddisfare i criteri di gradimento della FDA;

-          secondo uno studio pubblicato dall'University of Würzburg per conto del Ministero tedesco per la Salute, circa un terzo di tutti gli active ingredients importati sul mercato europeo nel periodo 2002-2003 da parte di Paesi non membri Ue è contraffatto; la maggior parte dei prodotti proviene dall'India e dalla Cina (ove sono concentrati 10000/15000 produttori di principi attivi);

-          i paesi nei quali non esiste una tradizione di norme sulla Qualità nella produzione possono essere fonte di gravi pericoli per gli utenti, in quanto in tali realtà le imprese non sembrano essere preparate all'implementazione delle "norme di buona fabbricazione", da tempo in uso nei paesi occidentali;

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente misure volte a garantire che sulle confezioni dei medicinali prodotti e immessi in commercio nel mercato italiano siano riportati il nome e la nazionalità della società che ha prodotto il relativo principio attivo. 

G/1209/111/5

ALBERTO FILIPPI

La 5a Commissione,

esaminato l'AS 1209, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2009)";

premesso che:

ai sensi dell'articolo 119 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale;

 l'accertamento suindicato, tuttavia, può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

nella precedente legislatura, l'art. 14 del progetto di legge di iniziativa governativa AC 2161, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ma decaduto a causa dello scioglimento anticipato delle Camera, prevedeva una riforma complessiva del suindicato art. 119 del Codice della strada, finalizzato ad ampliare la categoria delle figure professionali autorizzate ad espletare gli accertamenti medici per il rilascio e il rinnovo della patente di guida;

l'art. 14 dell'AC 2161 prevedeva, infatti, di modificare come segue l'art. 119, secondo comma del d.lgs. n. 285 del 1992: «2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna ovvero in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali che non sono in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestato dal quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico con onere a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione abilita all'effettuazione degli accertamenti sopra indicati esclusivamente nelle province nei cui elenchi è stata effettuata l'iscrizione stessa»;

l'ampliamento della categoria delle figure professionali autorizzate all'espletamento degli accertamenti in titolo presenta numerosi profili di criticità, in quanto è necessario garantire che tali funzioni siano esercitate da medici specializzati nel settore, in grado di valutare l'effettiva idoneità del richiedente alla guida;

l'accertamento dei requisiti fisici e psichici dei conducenti dei veicoli rappresenta, infatti, un fondamentale strumento per la tutela della sicurezza stradale, come confermato dai recenti casi di cronaca che vedono protagonisti di incidenti anche mortali soggetti neo-patentati o con problemi psico-fisici spesso legati all'età avanzata;

la revisione dei requisiti professionali per lo svolgimento degli accertamenti medici propedeutici al conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori non sembra, per altro verso, destinata a comportare alcun beneficio agli utenti finali, considerato anche il costo irrisorio delle visite mediche di cui all'art. 119 del codice della strada (circa 21 euro);

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli ha annunciato una revisione organica delle disposizioni relative al Codice della strada;

 

impegna il Governo

 

in sede di revisione del Codice della strada, a garantire elevati standard di sicurezza collettiva nella circolazione stradale, anche attraverso il mantenimento degli attuali requisiti professionali per gli accertamenti medici ex art. 119 del d.lgs. n. 285/1992. 

G/1209/112/5

ALBERTO FILIPPI

La 5a Commissione, esaminato l'A.S. 1209 premesso che:

la funzione istituzionale dellaSIAE consiste nell'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore concedendo le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano;

la legge 9 gennaio 2008, n. 2, ha modificato la configurazione giuridica della Siae, riconoscendone la natura di "ente pubblico economico a base associativa", a fronte dell'attività imprenditoriale retribuita nel campo dell'intermediazione dei servizi esercitata, a scopo di lucro, da questo organismo;

la SIAE è un ente pubblico in quanto la legge le attribuisce l'esclusività dell'attività di riscossione e possiede una rilevanza costituzionale per la promozione della cultura, anche se riscuote denaro dai privati e lo ripartisce, in parte, fra privati operando di fatto come un'impresa;

come si evince dal bilancio della SIAE del 2007, la raccolta per diritto d'autore, comprensiva della copia privata, si aggira intorno ai 630 milioni di euro;

la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe essere informata ai princìpi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto;

i criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla Commissione per la musica interna alla SIAE;

nel tempo, sono stati sollevati diversi dubbi circa la ripartizione di questi proventi, che avviene in maniera proporzionale al numero di vendite delle opere degli iscritti, cioè secondo una percentuale calcolata sul loro fatturato e non su una valutazione reale dell'utilizzo delle opere al di là della vendita nei negozi;

per i locali da ballo con strumenti meccanici, ovvero le discoteche, la SIAE incassa il 5 per cento sui biglietti venduti oltre ad una quota forfetaria sulle consumazioni, che presumibilmente i gestori rincarano sul costo al pubblico di biglietti e consumazioni;

l'attività ricreativa delle discoteche incentiva l'afflusso di turisti e si avverte l'esigenza a livello nazionale di rendere più competitivo il nostro settore della filiera turistica, attraverso una qualità diffusa, non solo delle imprese, ma una qualità di sistema territoriale e anche dell'offerta culturale e ricreativa;

l'eliminazione di questa tassa aggiuntiva che gli esercenti si trovano a pagare, potrebbe comportare la diminuzione del costo del prodotto finale agli utenti o nuovi investimenti da parte degli esercenti per rendere più competitiva e più attraente la loro attività, con i relativi benefici per tutto il settore;

la SIAE distribuisce il 50 per cento di tali incassi non fra gli autori delle musiche effettivamente suonate nelle discoteche, ma sulla base di rilevamenti a campione sui brani più eseguiti nelle discoteche stesse;

l'autore di un brano molto suonato in discoteca, se non inserito nel campione di autori selezionato dalla Siae, non rientra nella ripartizione dei proventi derivanti dal diritto d'autore;

il Collegio giudicante della Terza sezione ter del TAR Lazio, nella sentenza del 10 maggio 2002, ha evidenziato che "la remunerazione degli autori non può in modo diretto provenire, per legge, se non dai proventi ritratti dallo sfruttamento solo delle loro opere di ingegno";

il 50 per cento degli incassi provenienti dalle discoteche alla SIAE vengono quindi distribuiti fra gli autori, cioè coloro che scrivono i testi e le musiche, e gli editori, cioè le case discografiche piccole e anche molto grandi;

l'altro 50 per cento degli incassi provenienti dalle discoteche, viene destinato, per circa la metà, ai dischi più suonati in Italia, a prescindere dal fatto che vengano suonati o meno nelle discoteche, e il rimanente alle balere e in minima parte ai locali;

per i concerti dal vivo, nei quali è prevista la compilazione della lista di tutti i brani suonati, la SIAE incassa il 10 per cento del prezzo del biglietto e provvede a distribuire questo incasso fra tutti gli autori dei brani suonati;

ci sono state numerose lamentele da parte dei musicisti perché la lista dei brani viene compilata a mano, e solitamente alla fine dei concerti a tarda notte, ed è sufficiente un errore di distrazione per invalidare tutta la lista, con la conseguenza di raccogliere i soldi, dovuti agli autori dei brani suonati, in un fondo cassa della Siae che viene poi ripartito fra i soci;

nel caso in cui un concerto sia ad ingresso libero, la SIAE esige il 10 per cento delle sponsorizzazioni e nel caso in cui non ci fossero sponsor, la Siae esige una cifra forfettaria;

un piccolo comune che volesse organizzare una serata di musica in piazza per i propri cittadini, senza biglietti d'ingresso e senza sponsor, chiedendo ai più volenterosi di suonare gratuitamente, sarebbe costretto comunque a pagare una tassa alla Siae;

in media, per ogni compact disc che viene venduto in Italia, ogni casa discografica versa alla SIAE circa il 9 per cento del prezzo per acquistare il diritto d'autore, ma se il cd viene ascoltato in un locale, la Siae esige un ulteriore pagamento;

la tutela del diritto d'autore non deve minacciare la libertà d'espressione di gruppi musicali o teatrali e la libertà di fruizione di tutti quei contenuti che rappresentano il patrimonio culturale della società contemporanea;

i gestori di locali pubblici, che siano supermercati o discoteche, che abbiano una radio o un impianto di diffusione musicale sono soggetti al pagamento di una tassa alla SIAE, che poi probabilmente verrà scaricata sul costo dei prodotti in vendita;

in base ad un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.17 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.640 e successive modificazioni, è affidata alla Siae la collaborazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici Iva nell'accertamento delle imposte che riguardano le attività dello spettacolo e di intrattenimento, e per l'espletamento di questa funzione la SIAE ha diritto ad un compenso;

gli ispettori della Siae hanno il diritto di entrare nei locali pubblici in cui c'è la diffusione musicale, per controllare i brani suonati e per svolgere funzioni erariali per conto dello stato, controllando perfino i registratori di cassa;

sono state raccolte diverse lamentele per i metodi poco professionali utilizzati dagli ispettori della SIAE durante i controlli nei locali pubblici;

il costo degli accertatori esterni della SIAE, pari ad 1,7 milioni di euro, è cresciuto del 18,5  per cento rispetto al 2006, in relazione all'intensificazione dell'attività ispettiva;

sembrerebbe più appropriato che funzioni ispettive e di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, fossero affidate ad ufficiali pubblici, posti in capo alla Guardia di Finanza o all'Ufficio delle Entrate, per i loro ruoli istituzionali di polizia economica finanziaria e di ente preposto alla gestione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi, anche prevedendo che al passaggio di funzioni si accompagni il relativo passaggio della percentuale economica trattenuta attualmente dalla Siae per l'espletamento di questo ruolo;

la SIAE appare imporre tariffe sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate dalle altre società di autori degli altri Stati membri della Unione Europea per l'utilizzo delle opere musicali tutelate dal diritto d'autore e che il menzionato comportamento può configurare un elemento significativo per la sussistenza di un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

a fronte di queste tariffe maggiorate applicate dall'ente italiano, non appare corrispondere una migliore qualità del servizio rispetto al resto dell'Europa;

si avverte l'esigenza di trovare una soluzione volta a razionalizzare l'intero sistema, diminuendo i costi per gli esercenti al fine di rendere più competitive le loro imprese ed apportando un beneficio alla cittadinanza in termini di qualità e trasparenza del servizio.

 

Impegna il Governo:

 

al fine di garantire un mercato concorrenziale ed una pluralità di operatori in direzione di una maggiore efficienza nella gestione dei diritti d'autore e una ripartizione dei proventi fra gli aventi diritto ispirata a principi di trasparenza ed equità, ad intervenire con appositi strumenti normativi per favorire l'ampliamento del mercato delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore e per modificare l'assetto della SIAE, intervenendo al contempo sia sulla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi amministrativi posti in capo ai gestori delle discoteche e dei locali da ballo, anche attraverso l'eliminazione dei compensi attualmente corrisposti per attività non strettamente legate alle esecuzioni musicali e sia sul passaggio delle funzioni di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2008, n.2, dalla Siae al corpo della Guardia di Finanza o all'Ufficio delle Entrate.

G/1209/113/5

RIZZI, VALLI, MASSIMO GARAVAGLIA, MONTANI

La 5a Commissione,

 

Premesso che:

L'articolo 2, comma 2 del provvedimento in oggetto contempla interventi per la salvaguardia della gente di mare;

Ricordato che:

Esiste anche la categoria dei lavoratori frontalieri che necessita di interventi per la salvaguardia del proprio status;

L'entrata in vigore della seconda parte degli Accordi Bilaterali tra Unione Europea e Confederazione Elvetica, infatti, ha completamente rivoluzionato la figura e lo status del Lavoratore Frontaliero, di fatto eliminando la fascia di confine entro cui tale figura era regolamentata;

I meccanismi normativi legati agli accordi succitati hanno creato non poche difficoltà a livello di monitoraggio e rilevazione statistica del fenomeno del "Frontalierato", ormai esteso a tutte le Nazioni;

L'armonizzazione dei sistemi previdenziali all'interno dei Paesi aderenti all'U.E. e, per effetto degli Accordi Bilaterali, anche per Coloro che hanno prestato attività lavorativa in Svizzera, ha provocato non poche divergenze, quali, ad esempio, il blocco del cumulo e della totalizzazione dei Contributi AVS con quelli versati all'INPS e la limitata possibilità di riscuotere il "II° Pilastro" per Coloro che rientrano in Patria;

La progressiva libera circolazione delle Risorse Umane anche all'interno della Confederazione Elvetica, sta provocando notevoli tensioni nei e tra i Cantoni interessati dal fenomeno del "Frontalierato", con ripercussioni economiche e professionali anche per i Nostri Connazionali impiegati in Svizzera, a partire dal gravissimo problema del "Dumping Salariale", con frequenti licenziamenti e successive riassunzioni con decurtazioni stipendiali mediamente attorno al 30%.

Considerato che:

E' stata accertata un'eccedenza del Fondo di Riserva previsto dalla Legge 147/97, a favore di ammortizzatori sociali per i Frontalieri;

Le oggettive difficoltà di monitoraggio del fenomeno e la globalizzazione del "Frontalierato" espresse in premessa inducono la necessità di intraprendere tutte le misure atte ad evitare il rischio di dispersione incongrua e relativo depauperamento delle risorse di cui al Fondo di Riserva,

Tutto ciò premesso e considerato

 

IMPEGNA IL GOVERNO

 

A rivedere i Patti Bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica al fine di:

ripartire il Fondo di Riserva della Legge 147/97 alle Province interessate al fenomeno del "Frontalierato" (Como, Varese, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola), in proporzione al numero di Lavoratori Frontalieri occupati al 31 Dicembre 2007;

utilizzare tali fondi per finanziare opere ed interventi in campo formativo, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del "Frontalierato", al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile;

istituire una Commissione comprendente Rappresentanti delle Province, Parti Sociali ed Associazioni di Categoria, presieduta da un Commissario di nomina governativa, per l'individuazione ed il finanziamento di Progetti di interesse sovra provinciale, utilizzando il 50% del Fondo di Riserva assegnato alle Province, che lo metteranno a disposizione per tale progettualità;

istituire un Gruppo di Lavoro di Esperti del Settore, nominati dalla Commissione di cui sopra, finalizzato alla promozione della Cooperazione Transfrontaliera, usufruendo della linea di finanziamento di cui sopra;

 

G/1209/114/5

DIVINA, ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA

La 5a Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che ancora oggi, la strada rappresenta la forma di trasporto privilegiata rispetto le altre modalità di trasporto. Basti pensare, infatti, che la quota del trasporto stradale, in Italia, è pari al 90% della mobilità totale e che su questa percentuale incide in maniera elevata l'utilizzo dell'automobile privata.;

considerato che negli ultimi anni le città hanno registrato un aumento senza precedenti del traffico automobilistico, anche a causa della scarsa efficienza del settore del trasporto pubblico locale, con la grave conseguenza di un peggioramento dell'inquinamento ambientale e di un deterioramento della qualità della vita nelle aeree urbane;

considerato che, sulla base degli impegni assunti in sede internazionale con l'adesione al protocollo di Kyoto, che vincola l'Unione Europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra al 2010, rispetto ai livelli del 1990, e sulla base di provvedimenti adottati in sede europea, sempre più stringenti per quanto riguarda i valori di emissioni inquinanti consentiti, il Governo italiano ha adottato diverse iniziative legislative volte ad una drastica riduzione di emissioni di gas sena nell'ambiente. Tuttavia, tale obiettivo non è facile da perseguire. Infatti, il trasporto urbano contribuisce in misura significativa alle emissioni complessive dei predetti gas e secondo quanto emerge nel Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di tali gas nel periodo 2003-2010, le sostanze responsabili dell'inquinamento atmosferico sono in continua crescita, tanto da ritenere che le emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra da parte dei trasporti al 2010 saranno superiori di almeno il 10% rispetto ai livelli del 1990, anziché inferiori del 6,5 secondo l'obiettivo prefissato dal Governo italiano;

accertato che soltanto l'innovazione tecnologica è in grado di fornire nel breve termine una risposta concreta ed efficace alla lotta contro l'inquinamento ambientale, aiutando le istituzioni centrali e periferiche a controllare e contenere l'emissione di sostanze inquinanti, nel rispetto degli standard comunitari. In particolare, gli autoveicoli a propulsione ibrida, sfruttando la tecnologia del motore elettrico associato ad un motore termico, a benzina, contribuiscono in modo determinante a ridurre, se non addirittura ad azzerare, durante la marcia a motore elettrico, l'emissione di polveri sottili nell'ambiente;

impegna il Governo

a prevedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, attualmente prevista per i possessori di autoveicoli elettrici, anche per i possessori di veicoli a propulsione ibrida, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale.

G/1209/115/5

ALBERTO FILIPPI

La 5a Commissione,

premesso che:

per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo paragrafo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è disponibile un fondo di 102 milioni di euro per il 2009 volto ad incentivare il consumo dei carburanti gassosi per autotrazioni (GPL e metano) quali carburanti a basso impatto;

gli effetti positivi che l'intervento agevolativo a fin qui prodotto spingono a ritenere opportuno e necessario estendere gli incentivi fino al 2011 per consolidare ulteriormente il ruolo non marginale che i gas per auto hanno nella lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico dei nostri centri urbani grazie alle loro positive caratteristiche ecologiche quali carburanti a basse emissioni climalteranti e inquinanti;

considerato che:

dal 1998 al 2008 tale strumento di incentivazione ha effettivamente consentito di diffondere l'utilizzo del GPL e del metano per autotrazione in Italia, permettendo ad oltre 300 mila utenti di utilizzare tali carburanti ecologici attraverso l'installazione in post-vendita di impianti di alimentazione a GPL o a metano su veicoli già circolanti;

con tali forme di agevolazioni si permette al cittadino di passare, con un investimento iniziale contenuto, ad un carburante più ecologico e meno costoso, aiutandolo a salvaguardare le sue principali esigenze di mobilità privata;

la ricaduta in termini industriali dell'iniziativa in oggetto andrebbe a vantaggio di un comparto soprattutto italiano, leader mondiale del settore, composto sia da grandi e medie imprese impegnate nella costruzione dei sistemi di alimentazione ad autogas sia da piccole e micro imprese artigianali specializzate che svolgono l'attività di rivendita ed installazione di tali apparecchiature;

l'intervento agevolativo ha quindi una portata molto ampia poiché investe tutta la filiera imprenditoriale del settore, così come richiede lo stato di crisi dell'intero sistema economico e finanziario, e completa altre eventuali misure più a favore del ricambio in senso ecologico delle auto, anche in linea con gli orientamenti dell'Unione europea;

l'intervento agevolativo, inoltre, è tale da garantire l'effettuazione di operazioni di trasformazioni dei veicoli in termini numericamente consistenti, con conseguenti introiti rilevanti per l'erario in relazione all'IVA applicata alle suddette operazioni;

 

impegna il Governo:

 

a prevedere - nel primo provvedimento utile - uno stanziamento di 100mln di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 al fine di garantire al programma di incentivazioni una prospettiva temporale più lunga, che dia maggiori certezze ai cittadini e agli operatori del settore, anche al fine di accelerare i processi di innovazione industriale e di innescare economie di scale tali da permettere al mercato di autosostenersi nel lungo periodo.

G/1209/116/5

ALBERTO FILIPPI

La 5a Commissione,

esaminato l'AS 1209, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2009)";

Premesso che:

l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha adottato un'interpretazione restrittiva del combinato disposto dell'art. 1, art. 2, commi 3 e 4, art. 3, comma 1,lett. c), art. 58 e art. 59, comma 1, lett. a) del decreto legislative n. 219/2006 (di recepimento delle direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE - Codice comunitario relative ai medicinali per uso umano), sull'autorizzazione che deve essere conseguita per la produzione dei medicinali sperimentali per uso umano;

l'AIFA ha infatti interpretato la disposizione di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 219/2006 nel senso che ogni singolo prodotto sperimentato è soggetto ad autorizzazione;

tale interpretazione ha prodotto una grave distorsione del mercato e una perdita di competitività a danno dei produttori italiani di principi attivi farmaceutici, che per il rilascio delle suddette autorizzazione e la programmazione delle eventuali ispezioni sono costretti ad attendere tempi molto lunghi, con conseguenti danni economici e, in senso più ampio, aziendali;

l'interpretazione fornita dall'AIFA in relazione alla problematica in esame appare tanto più anomala se si considera se negli altri Paesi dell'Unione europea ed extra-europei tale autorizzazione è prevista solo per i produttori di farmaci finiti che devono effettuare sperimentazioni cliniche sull'uomo di nuovi farmaci per definirne tutti i parametri attesi;

in un mercato sempre più concorrenziale come quello dei farmaci, la mancata armonizzazione dell'Italia alle procedure autorizzative in essere negli altri Paesi si tradurrà in una grave perdita di capacità di ricerca applicata, di crescita scientifica ed infine di produttività economica, con gravi ricadute anche sotto il profilo occupazionale;

 

impegna il Governo

 

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento di interpretazione autentica in relazione al combinato disposto degli artt. 2, 3, 58 e 59 del d.lgs. 219/2006 che, in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, escluda i principi attivi farmaceutici sperimentali ad uso umano dal campo di applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 211/2003 e del titolo IV, capo II del d.lgs. n. 219/2006.

G/1209/117/5

BOLDI, MASSIMO GARAVAGLIA

La 5a Commissione,

premesso che:

con la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004, articolo 4, comma 90, è stato consentito anche ai soggetti colpiti dalle alluvioni del novembre 1994, di definire in via automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, versando il 10% delle somme ancora dovute, a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, analogamente a quanto già previsto dalle finanziarie degli anni precedenti per gli abitanti di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990;

tali agevolazioni tributarie, insieme al decreto ministeriale che permette la rideterminazione dei contributi sui mutui richiesti dalle imprese alluvionate, secondo i danni effettivamente subiti, hanno dato nuove possibilità alle nostre imprese piemontesi tuttora provate finanziariamente a causa degli alti mutui che sono state costrette a contrarre per salvare le proprie attività economiche colpite dall'alluvione straordinaria e distruttiva del 1994;

i soggetti che hanno potuto usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 7-bis, del citato decreto-legge n. 646, del 1994, sono coloro che hanno inoltrato apposita domanda presso gli istituti preposti, Agenzia delle entrate, I.N.P.S., I.N.A.I.L. e altri enti locali;

le interpretazioni che gli enti interessati hanno dato all'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, e all'espresso rinvio all'articolo 9, comma 17, della legge 283 del 2002, sono state molteplici e tutte a sfavore dei contribuenti alluvionati, mentre il parere del Garante del contribuente del Piemonte ha riconosciuto come oggetto delle agevolazioni i tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi, come previsto dal testo di legge;

nonostante il difensore civico del Piemonte, abbia instaurato un interlocutorio con l'istituto I.N.P.S. regionale, con lo scopo di chiarire l'applicazione della norma, a distanza di più di tre anni, i contribuenti che hanno inoltrato domanda per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 350 articolo 4, comma 90, non hanno ricevuto alcuna risposta o delucidazione e sono state poste in essere alcune procedure esecutive dall'ente delegato alla riscossione dei crediti C.A.R.AL.T. S.p.A. di Alessandria;

l'orientamento dell'I.N.P.S. è stato quello di non accogliere le domande presentate all'istituto dai contribuenti, ritenendo che la definizione automatica, prevista dalla legge 350 articolo 4, comma 90, "non può essere applicata al settore previdenziale perché la norma in esame, nel riaprire i termini di presentazione delle domande, richiama sempre disposizioni fiscali";

con il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare con l'articolo 3-quater inserito nel testo a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal Gruppo Parlamentare della Lega Nord Padania, è stato precisato che la proroga del termine di presentazione delle domande concessa dal medesimo comma 3-quater, fino al 31 luglio 2007, era riferito ai contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994;

come dichiarato anche nella sentenza n. 595 dell'8 maggio 2007 (riferita alla causa di lavoro iscritta al n. 232/2006 R.G.L.), della Corte d'Appello di Torino – sezione lavoro – "ogni dubbio circa l'applicazione delle agevolazioni anche in materia previdenziale è pertanto venuto meno";

in tale giudizio, pertanto, è stata riconosciuta l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90, anche ai contributi previdenziali

tale posizione dei giudici è stata confermata successivamente dalla conclusione di tutti i procedimenti aperti per analoghe cause di lavoro e ciò dimostra come l'orientamento dell'INPS di non riconoscere l'applicazione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, crea inutili appesantimenti dei lavori della  sezione lavoro della Corte d'Appello di Torino, aggravando i bilanci pubblici - :

IMPEGNA IL GOVERNO

ad adottare iniziative immediate al fine di procedere all'applicazione dell'articolo 4, comma 90 della legge 350 del 2003 da parte dell'I.N.P.S, a fronte dell'inequivoco chiarimento fornito dal legislatore con l'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

G/1209/118/5

BONFRISCO

La 5a Commissione permanente,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1209,

premesso che,

a seguito della sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa evidenzia esigenze derivanti dalla riforma connessa al nuovo modello delle Forze armate;

in relazione a tali nuove esigenze lo stesso dicastero predispone, ai sensi delle vigenti disposizioni, di cui all'art. 2, comma 627, della legge finanziaria 2008, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;

per attuare tale programma il Ministero della difesa provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 628 della citata legge finanziaria, con diverse modalità tra cui l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di quegli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali;

al fine di rendere più efficiente ed efficace il programma in argomento appare opportuno prevedere la possibilità per il Ministero della difesa di operare mediante ulteriori modalità connesse a strumenti finanziari,

impegna il Governo

a rivedere la vigente normativa in materia, al fine di prevedere la non applicazione dell'art. 2, comma 615 della legge finanziaria 2008 nel caso delle alienazioni di cui alle premesse, nonché la possibilità per il Ministero della difesa di attuare il programma richiamato nelle premesse anche mediante la costituzione di fondi immobiliari, da finanziare con le modalità previste dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ovvero mediante la promozione di nuovi strumenti finanziaari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale.