Legislatura 16ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 91 del 02/12/2008
Azioni disponibili
BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2008
91ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Casero.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1230) Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)
Il relatore Alberto FILIPPI (LNP) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nell'articolo 1 – modificate nel corso dell’esame in prima lettura - autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze, con un limite temporale fissato al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, il rappresentante del Governo ha sottolineato che esso non reca alcun intervento immediato a favore delle banche, ma intende precostituire una serie di strumenti che il Governo potrebbe utilizzare per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Il comma 7 del medesimo articolo prevede che le risorse a tal fine necessarie siano individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso: riduzioni lineari, con alcune limitazioni (afferenti sostanzialmente a voci di spesa di carattere obbligatorio) delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero (lettera a); riduzioni di singole autorizzazioni legislative di spesa (lettera b); utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo (lettera c); emissione di titoli del debito pubblico (lettera d).
A tal riguardo, osserva che la norma attribuisce ad un atto di carattere non legislativo, la facoltà di modificare disposizioni di legge allo scopo di individuare le risorse finanziare necessarie per coprire gli oneri derivanti dalle operazioni, sia pur di carattere straordinario, a favore delle banche; tali oneri, come segnalato del Servizio bilancio, potrebbero assumere una connotazione quantitativa rilevante, proprio in relazione alla gravità della situazione di emergenza che il provvedimento in esame intende fronteggiare. Corrispondentemente le modalità di copertura individuate dalla norma in esame sono suscettibili di attivare risorse finanziarie di entità potenzialmente rilevante. Pur tenuto conto del carattere del tutto particolare ed eccezionale delle motivazioni sottostanti al provvedimento, si ricorda che l'eventualità di ricorrere al mercato finanziario (lettera d) non è contemplata dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale, tra le forme di copertura finanziaria delle leggi specificamente elencate nell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e determina un aumento dello stock del debito. Si tenga conto che, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, è stato inserito il comma 7-bis, conformemente a quanto richiesto dal parere della Commissione bilancio, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tale comma prevede che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati da relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.
Un altro punto cardine dell'apparato di misure predisposto a tutela e rafforzamento del sistema bancario nazionale è rappresentato dal complesso di garanzie la cui concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze viene autorizzata dal presente decreto-legge. A fronte di disposizioni che prevedono la concessione di garanzie a carico dello Stato si porrebbe in teoria il problema della quantificazione dei relativi oneri e della loro copertura, trattandosi di interventi potenzialmente suscettibili di determinare un impatto sui conti pubblici. Dal punto di vista metodologico occorrerebbe quindi in primo luogo affrontare il problema di quantificare i potenziali oneri correlati alla concessione di garanzie, sottolineando comunque che ex ante gli oneri non corrispondono all'intero importo garantito ma ad una sua frazione, da calcolare sulla base di una funzione le cui variabili sono costituite dagli importi garantiti e dalla probabilità che i debitori principali non adempiano le obbligazioni sottostanti. Per quanto attiene ai profili di copertura, ricorda che una consolidata prassi richiede per la concessione di garanzie statali l’attivazione di mezzi di copertura ex articolo 81 Costituzione (sia pure non per l'intera entità del credito garantito ma per un ammontare rapportato al rischio di escussione). La copertura finanziaria viene individuata dal presente provvedimento nel ricorso alle risorse iscritte in bilancio nel citato Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine. Sottolinea peraltro che il Fondo in questione è configurato dalla normativa contabile come strumento per integrare ex post risorse rivelatesi insufficienti rispetto allo stanziamento di bilancio prestabilito e limitatamente a spese obbligatorie. In concreto va osservato che dalla mancata indicazione degli oneri attesi scaturisce altresì la difficoltà di valutare la congruità dello stanziamento recato dal capitolo 3000 del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Va comunque ricordato che la descritta modalità di copertura è stata frequentemente utilizzata per provvedimenti legislativi che hanno disposto garanzie a carico dello Stato. Inquadrando il provvedimento in esame in tale prassi, vanno comunque segnalate l'assenza di stime - sia pur di massima - degli importi garantiti (essendo l'onere da coprire comunque una frazione di detti importi), data la natura particolare dell’intervento, e la presumibile rilevante entità dell'impegno finanziario statale qualora si registrasse la necessità di attivare i previsti meccanismi di garanzia. Il decreto-legge in esame peraltro non dispone direttamente garanzie a favore di soggetti terzi (limitandosi ad autorizzare il Ministero dell’economia e delle finanze a compiere tali operazioni), mentre l’attivazione vera e propria delle garanzie è rinviata a successivi decreti del Presidente del Consiglio o a decreti ministeriali. Ne deriva che anche per l’attivazione delle garanzie, come già osservato sopra in relazione alle operazioni di ricapitalizzazione delle banche, gli elementi caratterizzanti la decisione finanziaria non sono determinati o determinabili sulla base delle disposizioni in esame, ma sono rimessi a successivi atti amministrativi.
Illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, in relazione al parere da rendere sul testo, che occorre valutare le proposte 1.1 (che prevede un meccanismo alternativo a quello del testo in esame di intervento a favore delle banche), 1.5 e 1.22. Con riferimento, in particolare, alle proposte 1.12, 1.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4, occorre valutarne gli effetti finanziari in relazione al testo, atteso che le proposte appaiono suscettibili di compromettere il programma di stabilizzazione delle banche, quale presupposto per essere acquisite dallo Stato). In relazione agli emendamenti 3.1 e 3.2, occorre verificare la sussistenza di risorse sul Fondo per la finanza d’impresa. Analogamente per le proposte 3.0.5 e 3.0.7, occorre valutare se sussistono le risorse sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e sul risparmio postale. Occorre, poi, valutare l’emendamento 4.0.2 in quanto consente l’accesso di privati ad interventi da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La proposta 5.0.4 (limitatamente alla lettera e) appare suscettibile di determinare minori entrate.Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il presidente AZZOLLINI, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (n. 36)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame e rinvio)
Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), in sostituzione del relatore Latronico, illustra l'atto del Governo in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la legge finanziaria per l’anno 2007 (articolo 1, comma 605) ha previsto interventi per il rilancio della scuola pubblica quali: misure per la formazione delle classi per incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4, la riduzione degli organici ATA, un piano di assunzioni triennali, la trasformazione di graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Al riguardo fa presente che la legge finanziaria per l’anno 2008 (articolo 2, commi 411 e 412) ha poi previsto misure strutturali quali incrementi del numero delle classi, ed il completamento del piano di riconversione del personale docente in soprannumero sull’organico provinciale. Rileva che il comma 412 della stessa legge finanziaria ha quantificato i risparmi di tali misure in 535 milioni per l’anno 2008, 897 milioni per l’anno 2009, 1.218 milioni per l’anno 2010 e 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011. Fermo restando tali risparmi, rileva che il decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo 64) ha poi previsto l’incremento di un punto del rapporto alunni/docenti, la riduzione del 17 per cento del personale ATA nel triennio 2009-2011 ed il piano programmatico in esame. I risparmi associati a tali misure sono quantificati in misura non inferiore a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dal 2012. A ciò si aggiungano i risparmi stimati dall’introduzione del maestro unico (decreto-legge n. n. 137 del 2008). Nell’ambito di questa cornice finanziaria, rileva che il piano programmatico si inserisce dando conto degli interventi e dei tagli di personale considerando sia quelli previsti dalla legge finanziaria per l’anno 2008, sia quelli previsti dal decreto-legge n. 112 citato. Osserva, innanzitutto, come rilevato durante il dibattito presso l’altro ramo del Parlamento, che il piano risulta al momento sprovvisto della verifica della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica. Rileva, poi, che nella relazione tecnica allegata è indicato soltanto il numero di personale da ridurre, anche indicando i tagli previsti dalla legge finanziaria per l’anno 2008. Elementi di quantificazione sono riportati nella relazione tecnica al decreto-legge n. 112 del 2008 ma limitatamente alle norme del decreto stesso. Tuttavia, posto che il piano dà conto anche di alcuni effetti della legge finanziaria per l’anno 2008 e che successivamente è stato emanato il decreto-legge n. 137 citato, informa che sarebbe opportuno disporre di una relazione tecnica integrata con elementi di quantificazione dei risparmi (e non solo delle unità di personale) associati a ciascun intervento normativo (legge finanziaria per l’anno 2008, decreti-legge n. 112 e n. 137) al fine di consentire la verifica delle economie scontate a legislazione vigente e di far chiarezza sui singoli effetti addizionali di risparmio dei diversi provvedimenti legislativi. Inoltre, sarebbe opportuno chiarire quanta parte delle riduzioni di personale derivi dal turn over e se si tratti di riduzioni di posti relativi a personale effettivamente in servizio. Come segnalato, poi, dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati, in relazione alla determinazione dell’organico della scuola primaria (punto 2), segnala che occorre acquisire chiarimenti circa il dato di 14.003 riduzioni stimate, tenuto conto che esso sembrerebbe basarsi sull’ipotesi che tutte le classi a tempo normale vengano ricondotte ad un orario di 24 ore settimanali, mentre il piano prevede che potrà essere realizzato anche un tempo scuola di 27 e 30 ore. Viene poi indicato come obiettivo il perseguimento di un rapporto complessivo alunni/classe pari a 0,40 mentre il decreto-legge n. 112 ha associato risparmi all’incremento di punto del rapporto alunni-docente: andrebbero forniti chiarimenti sul raccordo tra i due parametri. Andrebbero poi chiariti i criteri in base ai quali viene mantenuta la previsione di un tempo scuola articolato su 27, 30 e 40 ore settimanali a fronte di un’articolazione in 24 ore settimanali che deve essere privilegiata e dalla quale conseguono risparmi. Rileva che occorrerebbe poi acquisire elementi di quantificazione rispetto agli oneri relativi alla formazione linguistica obbligatoria prevista dal piano per i docenti della scuola primaria, anche al fine di valutarne la compatibilità rispetto alle risorse disponibili in bilancio, preordinate alla formazione dei docenti, a cui rinvia la relazione tecnica. Quanto infine alla riduzione del personale ATA, il piano prevede che si proceda alla "costituzione dell’organico di area C, nell’ambito delle risorse finanziarie e di organico" previste dal piano stesso: occorrerebbe acquisire una quantificazione dell’onere e acquisire indicazioni sulle risorse attualmente stanziate.
Il presidente AZZOLLINI, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
Il PRESIDENTE, stante l’assenza del rappresentante del Governo, propone di sospendere la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16,15
IN SEDE REFERENTE
(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati
- (Tabb. 1 e 1-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tabb. 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza)
(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 27 novembre scorso.
Il presidente AZZOLLINI, ad ulteriore specificazione dei criteri di inammissibilità, per quanto riguarda gli emendamenti al bilancio precisa che, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 129,comma 3, R.S.,quando una parte di una u.p.b. risulti modulata dalla legge finanziaria gli emendamenti relativi alla u.p.b. stessa debbono essere presentati al ddl finanziaria. Poiché, però, con la nuova struttura del bilancio le u.p.b. hanno subìto un processo di ampliamento circa la propria portata e d'altra parte si è avuta una proliferazione del numero dei capitoli, ciò può aver implicato in molti casi che una parte quantitativamente poco significativa di una u.p.b. risulti modulata in legge finanziaria, mentre la restante, cospicua parte rimanga fissata con legge di bilancio. Data anche la difficoltà a ricostruire in ogni caso le quote in cui questa diversa sede di modulazione trova sviluppo, per un motivo di economicità si è inteso non dichiarare inammissibili emendamenti presentati al ddl bilancio nell'ipotesi in considerazione, fermo rimanendo che con Nota di variazioni si avrà il completo allineamento contabile tra i diversi strumenti legislativi.
Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 2.Tab.2.25-5, 2.Tab.2.26-5, 2.Tab.2.30-5, 2.Tab.2.43-5, 3.Tab.3.1-5, 8.1, 8.2, 8.3.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti presentati relativamente al disegno di legge n. 1210.
Il sottosegretario VEGAS, nell’illustrare gli emendamenti governativi 2.TAB.2.22-5, 2.TAB.2.23-5, 2.TAB.2.28-5, 2.TAB.2.29-5 e 2.1, evidenzia che gli stessi non recano alcuna modifica sostanziale agli stanziamenti previsti, limitandosi ad apportare mere correzioni di errori materiali. Precisa inoltre che l’emendamento 2.TAB.2.29-5 accoglie una specifica richiesta della Presidenza della Repubblica, finalizzata alla riduzione delle risorse finanziarie destinate a tale organo costituzionale.
Tutti i restanti emendamenti vengono dati per illustrati.
Si passa all’espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati.
Il relatore SAIA (PdL) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per le proposte emendative governative 2.TAB.2.22-5, 2.TAB.2.23-5, 2.TAB.2.28-5, 2.TAB.2.29-5 e 2.1, sulle quali il parere è favorevole.
Il sottosegretario VEGAS dichiara di conformarsi al parere testé espresso dal relatore, evidenziando che la connotazione restrittiva e rigorosa del bilancio, prospettata per l’anno 2009, rende inopportuna qualsivoglia ipotesi di nuova modulazione degli stanziamenti, che comporterebbe inevitabilmente una sottrazione a taluni settori di risorse indispensabili.
In riferimento all’emendamento 2.TAB.2.58-5, relativo al finanziamento delle istituzioni scolastiche non statali, sottolinea che l’articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, consente un margine di elasticità del bilancio, con la conseguente possibilità di risolvere i nodi problematici relativi alle scuole private in via amministrativa, per l’anno 2008. Per l’anno 2009 il Governo individuerà le opportune misure per garantire il finanziamento delle istituzioni scolastiche private, che in molte aree territoriali del Paese assolvono a un ruolo essenziale e importante.
Il PRESIDENTE fa presente che, in allegato al resoconto della seduta odierna, sarà pubblicata la riformulazione dell’emendamento 1.0.1, nominata 1.0.1 (testo 2), che sostituisce il testo originario, e la nuova proposta 2.3730.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1230) Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio del seguito dell’esame degli emendamenti. )
Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa, dall’inizio dei lavori della seduta odierna, dei chiarimenti da parte del Governo in ordine ai profili del testo del provvedimento.
Il senatore MORANDO, intervenendo incidentalmente osserva che si sta verificando sempre più frequentemente l’assenza del rappresentante del Governo nel corso dell’esame in Commissione, che impedisce lo svolgimento dei lavori in termini utili per l’espressione del parere della Commissione bilancio prima dell’inizio della discussione in Assemblea. Rileva, dunque, la necessità che si intervenga in tal senso, con un richiamo al Governo, posto che il dibattito presso la Commissione bilancio ed il conseguente parere che ne scaturisce è volto a sottolineare aspetti particolarmente qualificanti del provvedimento e costituisce un elemento di chiarezza necessario anche al fine dell’esame in Assemblea.
Il PRESIDENTE, dichiara di concordare con le osservazioni del senatore Morando, impegnandosi quindi al pieno rispetto dell’ordinario svolgimento procedurale dei lavori, con l’espressione del parere della Commissione bilancio prima dell’inizio della discussione in Assemblea. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per i chiarimenti richiesti.
Il sottosegretario CASERO dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti, nella quale si evidenzia che il provvedimento non reca oneri immediati ma solo eventuali, in quanto precostituisce gli strumenti per l’attivazione di interventi a garanzia del sistema bancario, tenuto conto, peraltro, della straordinarietà ed urgenza della situazione economica anche sul piano internazionale.
Il senatore MORANDO (PD) evidenzia come il testo del provvedimento ponga numerose questioni problematiche in ordine ai profili di copertura finanziaria. E’ dunque particolarmente necessario che, almeno in sede di discussione sul provvedimento, si metta in dovuta evidenza il contesto di straordinarietà della situazione economica e congiunturale nella quale il provvedimento viene adottato, posto che in situazioni di ordinario esame del provvedimento lo stesso risulterebbe meritevole di esplicite censure, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Il testo del decreto-legge prevede, infatti, apposite garanzie da parte dello Stato a favore del sistema bancario in relazione alle quali dovrebbero essere iscritte risorse in bilancio anche considerando la natura eventuale dell’escussione di tali garanzie. Dopo aver richiamato i provvedimenti già adottati in passato in materia di prestazione di garanzie pubbliche, nei quali si è ricorso ad un razionale calcolo di probabilità delle successive escussioni, al fine della stima degli oneri, sottolinea quindi la necessità che in sede di parere della Commissione bilancio sia evidenziata, con particolare enfasi, l’assoluta straordinarietà posta a base del decreto-legge, che altrimenti potrebbe costituire un pericoloso precedente in ordine ai profili di copertura finanziaria. Si sofferma, poi, sul previsto ricorso all’emissione di titoli di debito pubblico previsto dal testo del decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera b), che risulta non accettabile in quanto comporta un aumento dello stock del debito pubblico, nonché un incremento in termini di deficit. La legge n. 468 del 1978 vieta, inoltre, espressamente la previsione, nell’ambito di leggi di spesa, del ricorso al mercato, atteso che i limiti di tale ricorso sono fissati nella risoluzione relativa al DPEF e poi nell’ambito della legge finanziaria annuale. Esprime, quindi, una posizione di contrarietà su tale specifico punto del testo, che risulterebbe meritevole di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Dopo aver richiamato il dibattito svolto in ordine ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, ed in particolare l’intervento del senatore Rossi, in ordine alla possibile emissione di titoli finalizzati al pagamento di crediti d’imposta, sottolinea che l’ipotesi in tal senso profilata dalla propria parte politica risulterebbe più coerente in quanto si ricorrerebbe ad un aumento del debito solo per il pagamento del debito pubblico e non già per il pagamento delle escussioni a carico delle banche. Rileva, inoltre, che con il provvedimento in esame si consente l’impegno di ingenti risorse di bilancio in via successiva e con mero atto amministrativo, ciò costituendo un profilo contrario al quadro contabile in materia di decisione di bilancio, nonché ai profili costituzionali. La condizione in tal senso posta nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, ove sia prevista la sottoposizione dei provvedimenti amministrativi di rimodulazione del bilancio al parere delle competenti commissioni parlamentari non risulta idonea a superare i dubbi di costituzionalità e conformità al sistema contabile posti dalla disposizione, per la quale è dunque necessario formulare una rigorosa osservazione in sede di espressione del parere.
Il relatore Alberto FILIPPI (LNP) illustra una proposta di parere sul testo che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.
La Commissione osserva che il testo fonda la propria straordinaria connotazione, sia per quanto riguarda i profili di copertura che per quanto concerne l'attuazione della spesa attraverso provvedimenti di natura amministrativa - difficilmente inquadrabile nei normali parametri di giudizio della legge di contabilità di Stato - sulla eccezionalità della congiuntura internazionale che ha registrato anche in altri Paesi europei interventi del medesimo segno.".
Il senatore MORANDO (PD), in dichiarazione di voto sulla proposta di parere testé illustrata, pur prendendo atto delle osservazioni formulate nella medesima, ribadisce la necessità di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla previsione di cui alla lettera d) dell’articolo 1.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione, risultando pertanto non accolta la proposta di parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’articolo 1, comma 1, lettera d).
Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
La seduta termina alle ore 17,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1209
NICOLA ROSSI, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA
Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:
«Art. 1-bis.
(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";
b) il comma 2 è abrogato».
Art. 1-ter
(Detassazione del salario da contrattazione aziendale e di secondo livello)
1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 2.
2. A decorrere dal periodo di imposta 2009, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.
3. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.
«Art. 1-quater.
(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.
Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)
1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.
2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.
3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:
a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefìci anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.
«Art. 1-quinquies.
(Pagamento dell'IVA per cassa)
1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvolgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo, da adottarsi entro il 31 marzo 2009, sono determinate, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo.
«Art. 1-sexies.
(Deducibilità interessi passivi)
1. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento".
«Art. 1-septies.
(Riduzione trasferimenti in conto capitale alle imprese)
1. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009.
«Art. 1-octies.
(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)
1. A decorrere dal 1° marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.
2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle societa` a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui al all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione e` ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
3. In caso di incapienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo.
«Art. 1-nonies.
(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
''1-quinquies. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:
1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.
2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.
4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:
43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola:"5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento.
43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis (Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)
1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei princìpi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.
11. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.
12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:
a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;
b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;
c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;
d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;
e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti;attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;
f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;
g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.
13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).
16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
All'articolo 2, comma 41, lettera f, dopo l'aggiunto comma 21-bis, inserire il seguente comma 21-ter:
"21-ter. La disposizione di cui al comma precedente non si applica altresì agli enti locali il cui mancato rispetto del patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 sia dovuto a pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sulla base di erogazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239.