Legislatura 16ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 16 del 09/07/2008
Azioni disponibili
Riferisce il senatore ZANETTA (PdL), relatore sul provvedimento in titolo, facendo presente preliminarmente che l’articolato in titolo dovrebbe confluire in un emendamento di iniziativa governativa al decreto-legge n. 97 del 2008, in materia fiscale e di proroga termini. Richiama quindi l’attenzione sui profili di competenza della Commissione che si incentrano sull’articolo 8 del decreto-legge in titolo, in materia di arbitrati.
Ricorda che l’articolo 3, commi 19 e 20 della legge finanziaria per il 2008, ha riferito ad una serie di soggetti, e precisamente le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici nonché le società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle medesime amministrazioni o enti, il divieto di prevedere nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, clausole compromissorie ovvero di sottoscrivere compromessi, relativamente ai medesimi contratti.
Si è in tal modo posto il divieto di deferire ad arbitri, con deroga alla giurisdizione ordinaria, le eventuali controversie in ordine ai suddetti contratti o quelle già insorte.
La legge disponeva altresì che i responsabili dei relativi procedimenti che fossero incorsi nella violazione del divieto avrebbero commesso un illecito disciplinare, con conseguente assunzione di responsabilità erariale. Le clausole compromissorie ed i compromessi eventualmente stipulati in violazione del divieto sarebbero stati inoltre affetti da radicale nullità.
Si era inteso in tal modo correggere le criticità in termini di costi elevati, ritardi e declaratorie di nullità dei lodi arbitrali – peraltro evidenziate anche dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella sua relazione annuale – emerse nell’esperienza applicativa degli arbitrati per il contenzioso nella materia dei contratti pubblici d’appalto.
Con il decreto-legge n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 – il cosiddetto milleproroghe - si è stabilito che il suddetto divieto trovasse applicazione soltanto a partire dal 1 luglio 2008. Il differimento si rendeva necessario al fine di consentire la devoluzione delle competenze in ordine al predetto contenzioso alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.
Con l’articolo 8 del provvedimento in esame si differisce ulteriormente l’applicabilità delle richiamate disposizioni della finanziaria per il 2008 in tema di arbitrati alla data, non prefissata, di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della preannunciata devoluzione delle competenze alle predette sezioni specializzate.
Anche in tal caso – come si legge nella relazione illustrativa – il differimento si rende necessario per consentire il varo delle norme di legge che sono ancora da predisporre che dovranno dare attuazione alla predetta devoluzione di competenze.
Il differimento disposto con il decreto legge in esame interessa anche le disposizioni di cui al comma 21 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008. Si tratta di norme di carattere transitorio per la regolamentazione delle controversie da deferire o deferite ad arbitri e che sono relative ai contratti di lavori, forniture e servizi sottoscritti entro il 1° gennaio 2008.
Per effetto delle nuove disposizioni, alla data di entrata in vigore della legge che devolverà le competenze alle sezioni specializzate e renderà quindi operante il divieto di arbitrati nella materia considerata, in relazione ai contratti sottoscritti alla data del 1° gennaio 2008, saranno comunque fatti salvi i collegi arbitrali che risulteranno già costituiti alla data, appunto, di entrata in vigore della legge devolutiva delle competenze alle sezioni specializzate.
Rappresenta poi che le disposizioni in esame hanno effetti in ordine all’applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006) che individua l’arbitrato come possibile strumento per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici d’appalto di lavori, servizi e forniture, disciplinando a tal fine la composizione dei collegi arbitrali, il relativo procedimento (articolo 241), la camera arbitrale e l’albo degli arbitri (articolo 242), nonché stabilendo ulteriori norme procedurali per i collegi in cui il presidente è nominato dalla Camera arbitrale (articolo 243).
Segnala da ultimo che l’articolo 253 Codice dei contratti reca al comma 34, lett. a), b), c) e d) norme transitorie in relazione all’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui alle richiamate disposizioni del medesimo Codice.
In considerazione di quanto precede, pur nella consapevolezza che la disposizione in esame del provvedimento in titolo, non stabilisce un termine preciso al differimento, propone che la Commissione esprima un parere favorevole.