Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08505
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Atto n. 4-08505
Pubblicato il 24 ottobre 2012, nella seduta n. 819
BRICOLO , MAZZATORTA , MURA , ADERENTI , BOLDI , CAGNIN , CALDEROLI , CASTELLI , DAVICO , DIVINA , FRANCO Paolo , GARAVAGLIA Massimo , LEONI , MARAVENTANO , MONTANI , PITTONI , RIZZI , TORRI , VACCARI , VALLARDI , VALLI , VEDANI - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
a seguito dell'instabilità politica generata dalla guerra civile libica del 2011, migliaia di nordafricani sono salpati alla volta delle coste italiane;
ben consci delle prassi umanitarie che, a seguito di convenzioni e accordi internazionali, vengono adottate in caso di riconosciuto conflitto armato, molti cittadini nordafricani e africani, benché per lo più di nazionalità diversa da quella libica e del tutto estranei al conflitto, hanno comunque presentato, una volta giunti in Italia, domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato politico;
a fronte del rifiuto dell'Unione europea di attivare la direttiva 2001/55/CE, recante le norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, accanto alle 10 commissioni territoriali per la protezione internazionale (legge n. 189 del 2002 e decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004) a seguito della nota situazione emergenziale relativa al nord Africa sono state istituite ulteriori 5 commissioni territoriali per procedere all'esame delle domande in tempi rapidi;
in attesa dell'accoglimento o del rigetto della domande avanzate per il riconoscimento dello status di rifugiato, i cittadini stranieri sono stati accolti, assistiti e mantenuti in strutture messe a disposizione da moltissimi Comuni, servizi per i quali le stesse amministrazioni comunali hanno acceduto all'apposito fondo statale del "regime d'emergenza" (artt. 20 e 45 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni) attivato in conseguenza alla crisi umanitaria;
a molti cittadini nordafricani, privi di cittadinanza libica e che non presentavano i requisiti necessari, non sono stati riconosciuti dalle commissioni territoriali, competenti e deputate all'esame della domanda, lo status di rifugiato politico né altra forma di protezione, in particolare sussidiaria e umanitaria, non ricorrendone i requisiti;
il 31 dicembre 2012 sarà interrotta l'erogazione dei fondi statali destinati ai Comuni per il mantenimento dei cittadini stranieri richiedenti asilo;
appreso che diversi esponenti del Governo nazionale hanno dichiarato più volte, anche recentemente, di volere, una volta terminate le risorse di cui il "regime d'emergenza", riconoscere a tutti questi cittadini stranieri, anche se privi dei requisiti stabiliti dalle leggi o destinatari di un diniego da parte delle commissioni territoriali competenti, un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
considerato che la protezione umanitaria è una forma di protezione diversa rispetto allo status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria ed è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione; in particolare l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, recante l'attuazione della direttiva 2005/85/CE sullo status di rifugiato, dispone che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998";
ritenuto che:
il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie a chi oggi è ancora ospitato all'interno delle strutture messe a disposizione dai Comuni potrebbe portare ad una "raffica" di ricorsi da parte dei profughi (o presunti tali) che, invece, hanno già fatto rientro nei Paesi d'origine;
se venisse riconosciuta tale protezione a tutti, si vanificherebbe il lavoro finora svolto dalle commissioni territoriali volto all'accertamento dei requisiti di legge per accedere a tale forma di protezione ed altresì dall'autorità giudiziaria che ha già deciso sui ricorsi confermando la decisione negativa della commissione;
inoltre, tale provvedimento costituirebbe una vera e propria sanatoria, ed incentiverebbe chiunque non solo a venire nel nostro Paese, anche se privo di qualsiasi requisito, ma incrementerebbe fenomeni migratori clandestini, con tutte le conseguenze note;
considerato che:
stante la forte crisi economica che il Paese sta affrontando e le scarse prospettive occupazionali, gli stranieri ai quali verrà presumibilmente riconosciuto il permesso di soggiorno rischieranno di dover vivere di espedienti, andando a gravare ulteriormente sulla spesa sociale, sia in termini assistenzialistici che, è ragionevole supporre, penitenziari;
il conflitto libico si è da tempo concluso,
si chiede di sapere:
se quanto sopra corrisponda al vero;
quanti cittadini stranieri siano stati ospitati nelle strutture allestite ed i costi finora sostenuti;
a quanti di loro sia stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, a quanti sia stato rifiutato, quanti siano ancora in attesa di conoscere l'esito della richiesta o del ricorso;
a quanti dei cittadini stranieri ospitati nelle strutture allestite nei comuni sia stato assegnato (in fase di rinnovo) un permesso di soggiorno che consentisse loro di essere regolarmente occupati e quanti abbiano trovato effettiva occupazione;
quanto il Governo ritenga plausibile che i cittadini stranieri, una volta riconosciuto loro un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possano effettivamente trovare regolare occupazione;
se abbia effettuato stime circa l'impatto in termini di spesa sociale derivante dalla permanenza di questi cittadini nel territorio nazionale;
quali ragionevoli aspettative ritenga che possano essere garantite a chi resterà nel nostro Paese in forza di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
se il Governo ritenga invece più opportuno attivarsi, sia stanziando le adeguate risorse sia avanzando presso gli organi dell'Unione europea istanza di ulteriori risorse strumentali e finanziarie necessarie, per procedere quanto prima al rimpatrio dei cittadini stranieri privi dei requisiti di legge per rimanere nel nostro Paese.