Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00681

Atto n. 1-00681

Pubblicato il 13 settembre 2012, nella seduta n. 794
Esame concluso nella seduta n. 798 dell'Assemblea (20/09/2012)

ADERENTI , BOLDI , MARAVENTANO , BRICOLO , CAGNIN , CALDEROLI , CASTELLI , DAVICO , DIVINA , FRANCO Paolo , GARAVAGLIA Massimo , LEONI , MAZZATORTA , MONTANI , MURA , PITTONI , RIZZI , TORRI , VACCARI , VALLARDI , VALLI , VEDANI

Il Senato,

premesso che:

nonostante il riconoscimento di fondamentali diritti civili, sociali e culturali a favore delle donne, la violenza fisica, psicologica e sessuale è ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e più diffusa nel mondo. Numerosi sono gli episodi di violenza commessi nei confronti di donne molestate, minacciate, violentate, stuprate, uccise, vittime di ogni tipo di violenza per il loro rifiuto a sottoporsi ad irragionevoli dettami fanatico-religiosi, a matrimoni forzati, alle mutilazioni genitali, alla tratta di esseri umani;

la situazione nel Paese, secondo le stime Istat, registra che quasi il 32 per cento delle donne italiane (6.743.000) ha subito forme di violenza fisica o sessuale; quasi il 5 per cento (oltre un milione) ha subito uno stupro tenuto conto che, sempre secondo l'Istat, il 91 per cento degli stupri non viene denunciato;

la violenza sulle donne, purtroppo, non è un fenomeno tipico degli ambienti degradati e poveri, ma è trasversale a tutte le classi sociali e ciò richiede puntualmente e costantemente la realizzazione di azioni concrete di prevenzione e sostegno alle donne vittime di violenza affinché neanche una sia lasciata sola;

di recente la Corte di cassazione con sentenza del 1° febbraio 2012 ha deciso che non è obbligatoria la custodia cautelare in carcere per coloro che, anche in gruppo, hanno stuprato o picchiato una donna in quanto la Corte costituzionale, con sentenza del 21 luglio 2010, n. 265, ha definito incostituzionale la disposizione approvata dal Parlamento con la legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (cosiddetto decreto sicurezza), perché ritenuta limitativa del campo d'azione della magistratura;

tali sentenze (Cassazione e Corte costituzionale) appaiono avulse rispetto al Comune sentire dei cittadini che, anche sollecitati dalla politica, ritengono correttamente che siano particolarmente odiosi ed esecrabili i reati consumati ai danni delle donne e dei minori;

i temi della violenza contro la persona, quella nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle case, così come il tema dell'assistenza alle vittime ed a corollario anche quello della prevenzione soprattutto sul fronte culturale sono stati affrontati dal precedente Governo attraverso una serie di provvedimenti che hanno coinvolto e messo in sinergia più Ministeri anche con l'appoggio, in parecchie circostanze unanime, del Parlamento;

considerato che:

l'aumento esponenziale del fenomeno dell'immigrazione da Paesi con radici culturali diverse da quelle cristiano-giudaiche ha messo a dura prova le politiche di integrazione e nel contempo ha evidenziato l'improcrastinabilità di interventi giuridici e culturali forti volti a garantire il rispetto della legalità da parte di tutte le comunità con radici culturali diverse presenti sul territorio nazionale;

i diritti delle donne costituiscono parte integrante di quel patrimonio di diritti universali nei quali si riconoscono le moderne società democratiche e pertanto non sono negoziabili;

le uccisioni selvagge di ragazze come Hiina, o i pestaggi di figlie e madri, avvenuti negli ultimi anni nel nostro Paese, per mano dei loro stessi familiari, padri e fratelli, che ritengono di avere il diritto di emettere ed eseguire sentenze di morte in nome dell'appartenenza religiosa o a particolari tradizioni culturali, confliggono con la Costituzione e con il diritto italiano;

l'inadeguatezza della concessione della cittadinanza secondo il requisito temporale della residenza nel nostro Stato appare superata contestualmente al manifesto rifiuto da parte di cittadini stranieri presenti in Italia a rispettare le norme vigenti e ad adeguarsi alle regole comportamentali e culturali che contraddistinguono i cittadini italiani, specie quelle afferenti alla sfera femminile;

l'inclusione delle comunità straniere nel nostro Paese, a qualunque etnia, religione e cultura appartengano, passa inevitabilmente attraverso la forza delle donne di aprirsi al confronto ed alla loro capacità di trasmettere ai figli le nuove sensibilità acquisite. Per questo motivo le donne straniere diventano vittime di repressione all'interno della loro stessa famiglia e della loro stessa comunità;

dunque non vi è garanzia di sicurezza per tutte le donne residenti nel Paese senza la preventiva accettazione, da parte di tutti i cittadini stranieri con differenti radici culturali, delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza anche per le donne e le bambine,

impegna il Governo:

1) a proseguire con l'azione repressiva nei confronti dei reati di violenza sessuale promuovendo interventi normativi che ripropongano le finalità recate nel decreto-legge n. 11 del 2009, superando le ragioni di illegittimità costituzionale rilevate dalla Consulta nella citata sentenza;

2) a promuovere costantemente l'adeguamento della normativa vigente in favore della tutela delle donne in tutti i campi;

3) a mettere in atto iniziative, volte a promuovere la conoscenza e l'applicazione effettiva della normativa vigente in tema di tutela dei diritti umani e civili delle donne, in particolar modo attraverso la promozione di un programma di educazione e formazione ai diritti umani per tutti gli ordini di scuole;

4) a definire nuove fattispecie di reato connotate da maggior rigore sanzionatorio nei confronti di chi se pur per motivi di appartenenza culturale o religiosa, istiga a mettere in atto comportamenti compromettenti il principio della parità di genere e della libertà personale;

5) a mettere in atto iniziative, nella fase applicativa dell'accordo di integrazione per il rinnovo e rilascio del titolo di soggiorno introdotto ex art. 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", volte a promuovere programmi mirati alla sensibilizzazione e alla consapevole informazione sulle tematiche relative alla sopraffazione e violenza sulle donne motivata da convinzioni culturali e religiose;

6) a considerare, nel processo di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, interventi mirati a dare piena attuazione al disposto della convenzione di cui al capitolo III, art. 13, punto 5:" Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".