Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00599

Atto n. 1-00599

Pubblicato il 3 aprile 2012, nella seduta n. 704

MAZZATORTA , MAURO , BRICOLO , ADERENTI , BODEGA , BOLDI , CAGNIN , CALDEROLI , CASTELLI , DAVICO , DIVINA , FRANCO Paolo , GARAVAGLIA Massimo , LEONI , MARAVENTANO , MONTANI , MONTI Cesarino , MURA , PITTONI , RIZZI , STIFFONI , TORRI , VACCARI , VALLARDI , VALLI

Il Senato,

premesso che:

il 23 marzo 2012 il Consiglio dei ministri ha approvato, salvo intese, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro;

il Governo, prima dell'approvazione, ha dato luogo ad incontri limitati a poche sigle sindacali e datoriali;

in contemporanea nel Paese si sta assistendo a continue discussioni sul tema della riforma del mercato del lavoro, dibattito finora solo mediatico e teorico, non essendoci alcun disegno di legge depositato in Parlamento;

secondo quanto dichiarato dal Governo, la riforma del lavoro sarebbe tesa a creare una maggiore mobilità che protegga il lavoratore ma non renda sclerotico il mercato del lavoro e favorire la distribuzione più equa delle tutele dell'impiego, contenendo i margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent'anni e adeguando all'attuale contesto economico la disciplina del licenziamento individuale;

definire le regole non crea di per sé occupazione e l'organizzazione del mercato del lavoro da sola non basta a determinare lo sviluppo, se mancano investimenti e incentivi;

nell'ordinamento il licenziamento è disciplinato da diverse norme del codice civile e da disposizioni di legge, tra cui l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"), il cosiddetto statuto dei lavoratori, ai sensi del quale "il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento (...) o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro";

l'articolo 18, quindi, tutela i lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti esclusivamente contro i licenziamenti dichiarati dal giudice inefficaci o nulli perché intimati senza giusta causa: in questi casi limitati - e solo in questi - interviene la tutela dell'articolo 18, che prevede il reintegro sul posto di lavoro per il dipendente ingiustamente licenziato; nulla a che vedere, pertanto, con i licenziamenti per crisi aziendale o difficoltà dell'azienda, che sono già previsti e regolamentati da apposita normativa;

il Governo, nelle linee guida predisposte sulla riforma del mercato del lavoro, precisa che rimane immutato il campo di applicazione della disciplina dei licenziamenti individuali, che comprende, di massima e fatte salve situazioni particolari, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, aventi più di 15 dipendenti nell'ambito comunale, o più di 60 nell'ambito nazionale. Questo comporta che il regime applicabile ai licenziamenti illegittimi disposti dalle piccole imprese continua ad essere fissato dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

valutato che:

è necessario riformare lo statuto dei lavoratori in quanto strumento purtroppo inadeguato a realizzare la tutela di tutte quelle figure e fattispecie lavorative via via introdotte e modificatesi nel corso degli anni. Oggi è cambiato il mercato del lavoro ed una grossa fetta di lavoratori non sono tutelati: ad esempio i soci lavoratori delle cooperative, i lavoratori in ritenuta d'acconto (milioni di persone in Italia), gli interinali, i lavoratori assunti con contratti a termine o con contratti di formazione e lavoro; non dimenticando i lavoratori della piccola impresa che sono oltre il 50 per cento dei dipendenti del settore industriale;

il Governo, nelle linee guida predisposte sulla riforma del mercato del lavoro, prevede che il diritto alla reintegrazione nel posto del lavoro debba essere disposto dal giudice nel caso di licenziamenti discriminatori o in alcuni casi di infondatezza del licenziamento disciplinare. Negli altri casi, tra cui il licenziamento per motivi economici, il datore di lavoro può essere condannato solo al pagamento di un'indennità. Precisa inoltre che particolare attenzione verrà riservata all'intento di evitare abusi;

muovendo nella direzione dell'indennizzo del lavoratore licenziato, piuttosto del reintegro, si rischia di passare da un concetto di lavoratore come persona ad un concetto di lavoratore-merce, andando contro i principi del vivere civile;

nei Paesi in cui il licenziamento è più flessibile esiste in cambio un welfare più forte e maggiori sono le tutele per chi perde il posto di lavoro;

considerato che:

il Governo aveva dichiarato di volersi ispirare al modello tedesco nella revisione della normativa in materia di licenziamenti, ma non pare stia perseguendo tale strada: in Germania, infatti, esiste la legge per la tutela dai licenziamenti (Kündigungsschutzgesetz), che prevede che il licenziamento vada comunicato e motivato dal datore di lavoro alla rappresentanza sindacale aziendale, il Betriebsrat, e, se il consiglio aziendale non lo ritiene giustificato, formula un'obiezione scritta, che ha un peso rilevante nel caso si ricorra al giudice. Il lavoratore, dal canto suo, se è convinto di poter dimostrare in tribunale le sue buone ragioni, può sempre impugnare il licenziamento per motivi "soggettivi" o "oggettivi", puntando alla reintegrazione, e, se il licenziamento risulta ingiustificato, viene automaticamente dichiarato nullo, con reintegro nel posto di lavoro, risarcimento e pagamento del salario dovuto per il periodo che va dal licenziamento alla sentenza; l'obbligo di reintegrazione, peraltro, scatta per le aziende a partire da 10 dipendenti;

nell'attuale periodo di crisi economica che il Paese sta attraversando, caratterizzato dalla chiusura di numerose realtà produttive del territorio e dalla perdita di migliaia di posti di lavoro, un irrigidimento della flessibilità in entrata, con il pretesto di combattere la precarietà, ed una contemporanea apertura alla flessibilità in uscita, con la revisione dell'articolo 18, non può che acuire lo scontro sociale e di certo non comporta la creazione di nuovi posti di lavoro;

il costo del lavoro dei vari Paesi europei ed extracomunitari presenta delle differenze significative (nel nostro Paese 24,41 euro all'ora contro 4,20 euro all'ora in Romania o 2,88 in Bulgaria) e quindi le imprese italiane non possono competere con queste realtà e sono obbligate a chiudere e/o delocalizzare;

per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro ed il mantenimento dei livelli occupazionali urge reperire risorse finanziarie per l'abbattimento del costo del lavoro;

si ritiene inoltre utile seguire la strada tracciata con l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, che apre la strada alla contrattazione territoriale oltretutto in sintonia con la lettera della Banca centrale europea, inviata all'Italia nell'agosto 2011, che evidenzia l'esigenza di riformare ulteriormente la contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi a livello di impresa,

impegna il Governo:

1) ad evitare di riformare l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori nel senso di favorire i licenziamenti, e, per contro, a conformare concretamente la revisione dell'articolo 18 al modello tedesco;

2) ad estendere la cosiddetta tutela reale prevista dalla vigente normativa anche ad altre categorie di lavoratori ed alle nuove forme contrattuali, tenendo conto dei diversi contesti produttivi, aziendali e territoriali;

3) ad adottare le dovute iniziative e gli opportuni strumenti per abbattere il costo del lavoro, introducendo sgravi per gli imprenditori che operano sul nostro territorio senza ridurre gli stipendi, ma piuttosto adeguandoli al reale costo della vita a livello territoriale.