Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00257
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Atto n. 1-00257 (procedura abbreviata)
Pubblicato il 11 marzo 2010
Seduta n. 351
SACCOMANNO , BUTTI , GASPARRI , QUAGLIARIELLO , BIANCONI , TOMASSINI , ALICATA , ALLEGRINI , AMATO , AMORUSO , BALBONI , BALDASSARRI , BENEDETTI VALENTINI , BETTAMIO , BEVILACQUA , BONFRISCO , BORNACIN , CALABRO' , CALIGIURI , CARRARA , CASOLI , CASTRO , CENTARO , CIARRAPICO , COLLI , COMPAGNA , CURSI , DE LILLO , DELL'UTRI , DI GIACOMO , DI STEFANO , DIGILIO , DE ECCHER , ESPOSITO , FASANO , FAZZONE , FERRARA , GALLO , GALLONE , GERMONTANI , GHIGO , GRAMAZIO , LAURO , LICASTRO SCARDINO , LONGO , MASSIDDA , MAZZARACCHIO , MORRA , NANIA , NESSA , ORSI , PASTORE , PICCIONI , PONTONE , RIZZOTTI , SAIA , SARO , SCARPA BONAZZA BUORA , SCIASCIA , SPEZIALI , STANCANELLI , TOTARO , VALENTINO , ZANETTA , ZANOLETTI
Il Senato,
premesso che:
con l'istituzione della Giornata mondiale dei disabili (3 dicembre), dell'anno dei disabili (1981) e del decennio dei disabili (1983-1992) l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha focalizzato l'attenzione della comunità internazionale sulla questione del riconoscimento dei diritti dei disabili, esortando i Governi degli Stati membri a coordinare i loro sforzi e ad attuare adeguate politiche a sostegno della disabilità;
nel corso degli anni l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato alcune importanti risoluzioni - quali la «Dichiarazione sui diritti dei portatori di handicap» (1975), il «Programma di azione mondiale riguardante le persone disabili» (1982), le «Regole standard per le pari opportunità delle persone disabili» (1993);
la formazione, l'integrazione nel mondo del lavoro e la salute delle persone disabili sono state e sono al centro di diversi programmi elaborati nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms);
il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la "Convenzione sui diritti delle persone con disabilità";
la convenzione e il suo protocollo opzionale sono stati aperti per la firma il 30 marzo 2007 e l'Italia è stato uno dei primi Paesi firmatari;
nel preambolo di detta convenzione, al punto X, gli Stati si dichiarano "Convinti che la famiglia è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità";
la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", dà piena ed intera esecuzione a quanto previsto dalla convenzione e istituisce, presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
considerato che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni, rappresenta il principale riferimento normativo dell'ordinamento italiano in materia di disabilità;
detta legge prevede che siano le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze, a definire le priorità locali e le forme concrete di attuazione degli interventi dell'azione pubblica, aventi come fine ultimo l'autonomia sostanziale del disabile, attraverso l'integrazione sociale e il pieno sviluppo personale;
nel dare attuazione alle politiche avviate dalla legislazione dello Stato, le Regioni hanno sviluppato i principi innovatori che la citata legge e le successive modificazioni hanno introdotto: tra questi vi è il principio che la persona diversamente abile debba essere assistita, laddove sia possibile, dalla famiglia e che quest'ultima debba essere aiutata ad accettare l'handicap al fine di consentire che la persona diversamente abile abbia una vita con standard qualitativi accettabili;
il 3 marzo 2010 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge 1167-B (in corso di pubblicazione), recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
ai sensi dell'articolo 23 del citato disegno di legge: "Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: (...) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico";
l'articolo 24, inoltre, riforma le regole per l'assegnazione dei permessi per l'assistenza dei diversamente abili e prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano un familiare con grave handicap possano fruire di permessi speciali entro il secondo grado di parentela anche se non conviventi;
tale possibilità viene estesa ai parenti di terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti;
rilevato che:
la tematica dei permessi, sia per i dipendenti pubblici portatori di grave handicap che per i dipendenti pubblici che devono assistere familiari con handicap, è di estrema delicatezza e di assoluta rilevanza poiché coinvolge sia la sfera privata degli interessati, sia la correttezza dei rapporti con i datori e con i colleghi di lavoro;
l'intento del legislatore, con l'approvazione del disegno di legge 1167-B, è di razionalizzare il troppo frequente ricorso ai permessi per motivi familiari e avere maggiore controllo sui riconoscimenti di invalidità al fine di evitare eccessi e abusi;
tale riforma è stata realizzata a costo zero e nulla toglie alle cure cui ciascun disabile ha diritto;
preso atto che:
il Presidente della Federazione per il superamento dell'handicap ha spiegato che "i permessi non sono e non possono essere considerati un risarcimento o una compensazione per la presenza di una persona disabile in famiglia, ma un'opportunità in più per poter consentire a queste persone di vivere bene la propria quotidianità";
la famiglia, pertanto, dovrebbe essere considerata un'importante risorsa per le persone diversamente abili poiché assicura loro l'affetto e le cure di cui hanno bisogno in un ambiente protetto e familiare che è in grado di stimolare o, quantomeno, migliorare la qualità della vita dei portatori di handicap;
preso atto, inoltre, che in Italia le persone con disabilità sarebbero circa 3 milioni;
preso atto, infine, che:
l'articolo 3 della Costituzione italiana recita "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";
l'articolo 4 della Costituzione italiana recita: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto";
l'articolo 38 della Costituzione italiana recita: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. (...) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale";
la società contemporanea, talora, ha mostrato di essere, nei singoli comportamenti, insensibile alle problematiche delle persone con handicap, relegandole, talvolta, in ruoli marginali o privandole della possibilità di godere degli stessi servizi garantiti alle persone cosiddette "normali";
il grado di civiltà di un Paese è dato anche dal modo in cui vivono gli anziani, i bambini e le persone portatrici di handicap o diversamente abili,
impegna il Governo:
ad intervenire, nei modi e con i mezzi più opportuni, al fine di garantire il pieno rispetto degli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione italiana con riguardo particolare alle persone disabili;
ad intervenire al fine di garantire che i decreti da emanare secondo il disposto dell'articolo 23 del disegno di legge 1167-B tengano nel dovuto conto le reali necessità delle persone disabili e dei loro familiari per ciò che concerne, in particolare, l'utilizzo delle ferie, dei congedi, dell'organizzazione del lavoro;
ad intervenire, nelle sedi competenti, al fine di avviare un concreto dialogo con le parti sociali finalizzato alla definizione puntuale delle necessità dei disabili e dei loro familiari;
a verificare, con ogni mezzo e in tutte le sedi di lavoro, la corretta applicazione delle disposizioni del disegno di legge 1167-B in favore delle persone con handicap e dei loro familiari realmente bisognosi;
a valutare la possibilità di estendere i benefici previsti dal disegno di legge 1167-B ai lavoratori disabili o ai lavoratori familiari di disabili con contratti a tempo determinato o, comunque, non tradizionali;
ad intraprendere una campagna di sensibilizzazione, a partire dalle scuole fino ai luoghi di lavoro, al fine di diffondere la cultura della tolleranza e della convivenza con le problematiche legate alla disabilità;
a facilitare, ove possibile, l'accesso delle persone disabili e dei loro familiari agli sportelli degli uffici pubblici e privati, ai servizi di trasporto, agli avvenimenti culturali, agli avvenimenti sportivi, eccetera;
a tradurre la "solidarietà familiare" in effettiva "solidarietà sociale" attraverso riconoscimenti ufficiali e sostanziali sia alle persone disabili che ai loro familiari;
ad introdurre un sistema di valutazione che premi quelle istituzioni locali, provinciali e/o regionali che promuovano politiche in favore delle persone disabili e dei loro familiari e procedano all'abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche;
a promuovere ogni iniziativa utile a facilitare l'accesso delle persone disabili alle discipline sportive;
a promuovere ogni iniziativa utile a favorire l'accesso delle persone con disabilità e dei loro familiari ai servizi turistici;
ad intervenire, con i mezzi e nei modi che riterrà più opportuni, al fine di garantire che la famiglia, in qualità di luogo privilegiato per la cura delle persone disabili, abbia le giuste e necessarie tutele indispensabili per svolgere il ruolo di protezione e di assistenza cui sono deputate.