Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00200
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Atto n. 1-00200 (procedura abbreviata)
Pubblicato il 12 novembre 2009
Seduta n. 280
FINOCCHIARO , ZANDA , LATORRE , DELLA MONICA , CASSON , MARITATI , CAROFIGLIO , CHIURAZZI , D'AMBROSIO , GALPERTI , ADAMO , ADRAGNA , AGOSTINI , AMATI , ANDRIA , ANTEZZA , ARMATO , BAIO , BARBOLINI , BASSOLI , BASTICO , BERTUZZI , BIANCHI , BIANCO , BIONDELLI , BLAZINA , BONINO , BOSONE , BRUNO , BUBBICO , CABRAS , CARLONI , CECCANTI , CERUTI , CHIAROMONTE , CHITI , COSENTINO , CRISAFULLI , DE LUCA , DE SENA , DEL VECCHIO , DELLA SETA , DI GIOVAN PAOLO , DONAGGIO , D'UBALDO , FERRANTE , FILIPPI Marco , FIORONI , FISTAROL , FOLLINI , FONTANA , FRANCO Vittoria , GARAVAGLIA Mariapia , GARRAFFA , GASBARRI , GHEDINI , GIARETTA , GRANAIOLA , ICHINO , INCOSTANTE , LEDDI , LEGNINI , LIVI BACCI , LUMIA , LUSI , MAGISTRELLI , MARCENARO , MARCUCCI , MARINARO , MARINI , MARINO Ignazio , MARINO Mauro Maria , MAZZUCONI , MERCATALI , MICHELONI , MILANA , MOLINARI , MONGIELLO , MORANDO , MORRI , MUSI , NEGRI , NEROZZI , PAPANIA , PASSONI , PEGORER , PERDUCA , PERTOLDI , PIGNEDOLI , PINOTTI , PORETTI , PROCACCI , RANDAZZO , RANUCCI , ROILO , ROSSI Nicola , ROSSI Paolo , RUSCONI , SANGALLI , SANNA , SBARBATI , SCANU , SERAFINI Anna Maria , SERRA , SIRCANA , SOLIANI , STRADIOTTO , TEDESCO , TOMASELLI , TONINI , TREU , VERONESI , VIMERCATI , VITA , VITALI , ZAVOLI
Il Senato,
premesso che:
la tutela giurisdizionale costituisce uno strumento imprescindibile per assicurare ai cittadini la garanzia e la piena attuazione dei loro diritti ed interessi legittimi, non solo in sede penale ma anche in ambito civile, tributario e amministrativo;
il settore della giustizia amministrativa in particolare è stato oggetto, negli ultimi anni, di modifiche legislative spesso disorganiche, che hanno determinato una significativa espansione del novero di materie soggette alla giurisdizione amministrativa e segnatamente alla giurisdizione esclusiva (si vedano, solo nell’ultimo anno, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, e l'articolo 41 della legge n. 99 del 2009), talora anche in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale sancito dalla Consulta con le sentenze n. 204 del 2004 e n. 140 del 2007;
in quanto prive della necessaria sistematicità, le novelle legislative che hanno interessato questo settore della giustizia, se da un lato sono riuscite a ridurre il tempo di definizione per talune categorie di ricorsi, dall’altro hanno contribuito a rendere più disorganico il sistema della giustizia amministrativa nel suo complesso, alimentando fra l’altro il deprecabile fenomeno dell’”abuso” di processo, moltiplicando i riti processuali;
le disfunzionalità che caratterizzano il processo amministrativo - configurantesi ormai come giudizio sul rapporto oltre che sull’atto - appaiono peraltro ancor più gravi ove si consideri come la sfera della giurisdizione amministrativa si estenda oggi anche alla cognizione di atti amministrativi incidenti su diritti fondamentali della persona, come dimostra in modo paradigmatico la recente sentenza della sezione III del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 26 gennaio 2009, sulla nutrizione e l’alimentazione artificiali nei confronti dei pazienti in stato vegetativo permanente, ove si afferma significativamente che “il giudice amministrativo, in definitiva, detiene nella presente vicenda tutti i poteri idonei ad assicurare piena tutela, per equivalente o in forma specifica, alla lesione dei diritti fondamentali asseritamente sofferta in dipendenza dell’illegittimo esercizio del potere pubblico”;
ritenuto che:
in seguito alla legge n. 205 del 2000 - che ha ridotto i tempi dei procedimenti relativi a materie di rilevanza strategica per l'economia (in particolare: Autorità indipendenti; appalti lavori pubblici) e di notevole impatto per i cittadini (espropriazioni, occupazioni d’urgenza) e per le istituzioni - non si sono registrati altri interventi in tale ambito di giurisdizione tanto che, allo stato, a fronte di controversie (inerenti alle materie incise dalla riforma del 2000) che vengono risolte in un tempo medio pari a circa un anno tra I e II grado di giudizio e che pervengono, quindi, alla definizione del processo in tempi assolutamente ragionevoli, le controversie inerenti a materie non comprese nella novella del 2000 (seppure di numero assolutamente preponderante), vengono risolte in tempi di definizione eccessivamente dilatati; rispetto a tali controversie si avverte pertanto l’esigenza di un intervento tale da garantire la celere definizione del contenzioso e lo smaltimento dell'arretrato pregresso, in una forma diversa da quella prescelta dall’art. 44 della legge n. 69 del 2009 che ha delegato il Governo a riformare il processo amministrativo, sulla base tuttavia di criteri direttivi che non sembrano realmente risolutivi, essendo essi sostanzialmente orientati al riassetto delle norme già esistenti;
occorre garantire l’effettiva autonomia del giudice amministrativo anche attraverso una coerente riforma del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
al fine di contemperare la compresenza nel Consiglio di Stato di funzioni consultive e giurisdizionali, vieppiù dopo la “giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato (si veda la legge n. 69 del 2009), è necessario assicurare adeguate misure organizzative che conducano alla netta distinzione tra attività consultiva e attività giurisdizionale del Consiglio di Stato; introdurre una più rigorosa disciplina dell’assegnazione degli incarichi extragiudiziari, attraverso un regime di massima pubblicità sulla scorta di quanto oggi previsto per i magistrati ordinari; regolamentare con maggiore rigore le modalità e le condizioni per l’assegnazione degli incarichi di gestione presso enti pubblici o presso enti di natura privata, escludendo quantomeno la doppia retribuzione;
al fine di assicurare l’efficienza del servizio della giustizia amministrativa è necessario aumentare l’organico dei magistrati in ruolo, rivedere la disciplina di assegnazione fuori ruolo dei magistrati, predisporre un adeguato sistema di valutazione delle professionalità e del rendimento dei singoli magistrati, aumentare l’organico del personale amministrativo in misura congrua alle reali esigenze degli organi di giustizia amministrativa, assicurare le risorse per un effettivo passaggio al cosiddetto processo telematico;
al fine di ridurre i tempi di definizione dei processi, è necessario predisporre adeguate soluzioni organizzative per realizzare pienamente il decentramento dell’appello sul territorio; razionalizzare il modello di riparto fra giurisdizioni alla luce delle recenti decisioni della Corte costituzionale (si vedano le sentenze n. 204 del 2004; n. 191 del 2006; n. 140 del 2007); prevedere una tendenziale generalizzazione delle forme abbreviate di tutela che hanno consentito di ridurre i tempi di definizione dei processi; risolvere in via legislativa il problema, su cui esiste dissenso fra la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato, della pregiudiziale amministrativa nei giudizi risarcitori, non sussistendo ostacoli di tipo costituzionale ad entrambe le soluzioni proposte, anche sulla base del principio di non contraddizione; attuare la completa informatizzazione e telematizzazione del processo amministrativo; prevedere adeguate misure per la riduzione dell’arretrato;
al fine di migliorare il modello organizzativo italiano incentrato sulla specialità del giudice amministrativo, previsto dall’art. 100 della Costituzione e perciò non disponibile dal legislatore ordinario, è necessario dare attuazione alla previsione programmatica di cui all’art. 18 della legge n. 205 del 2000 che, innovando la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, vi ha premesso "in attesa di un generale riordino dell’ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi legati all’anzianità di servizio"; è necessario, altresì, dare soluzione alle sperequazioni ordinamentali oggi esistenti all’interno delle categorie magistratuali della giustizia amministrativa,
impegna il Governo a sostenere i progetti di legge d’iniziativa parlamentare presentati in entrambi i rami del Parlamento, volti a conseguire il prioritario obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità della giustizia amministrativa e di razionalizzare il processo amministrativo.