Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00285

Atto n. 4-00285

Pubblicato il 8 luglio 2008
Seduta n. 32

CINTOLA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 9, come modificato dalla legge di conversione n. 286 del 2006, inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 48-bis, che prevede l'obbligo delle amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ai 10.000 euro, di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

è stato emanato il regolamento attuativo di detto articolo 48-bis dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008;

l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione Siciliana con circolare n. 1 del 26 marzo 2008 ha ulteriormente esplicato le norme di attuazione di cui al decreto ministeriale n. 40 del 2008, confermandole;

la norma all'origine del regolamento attuativo introduce principi di correttezza, legalità, trasparenza e di tutela, sia dell'erario che dei lavoratori dipendenti da organismi a vario titolo finanziati dalla pubblica amministrazione;

non si può ragionevolmente affermare che chi evade il fisco o non versa i contributi previdenziali possa essere ammesso a godere di contributi da parte delle pubbliche amministrazioni;

le modalità attuative, per il potere assegnato all'agente di riscossione nelle procedure di esecuzione che hanno tempi abbreviati rispetto a quelle previste dal Codice di procedura civile, non consentono un'adeguata eventuale opposizione nel caso in cui non si ritengano dovuti gli addebiti delle cartelle esattoriali;

in Sicilia nella maggioranza dei casi i debiti iscritti a ruolo scaturiscono da ritardi della pubblica amministrazione, e, pertanto, producono grave danno agli organismi finanziati che svolgono la propria attività senza scopo di lucro nella gestione di servizi per conto della stessa pubblica amministrazione ed hanno per lo svolgimento di tali servizi numerosi dipendenti;

nell'ipotesi di una presunta inadempienza, il blocco del finanziamento, o peggio, il pignoramento di somme, si traduce per questi ultimi in mancata o decurtata erogazione degli emolumenti, con ulteriore aggravio della presunta situazione debitoria dell'organismo e con rischio manifesto di un aumento del contenzioso,

si chiede di sapere come il Governo intenda tutelare, nei casi indicati, il rispetto delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e lavoratore dipendente di organismi destinatari di finanziamento pubblico;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di escludere dai pagamenti sottoposti a verifica, di cui al decreto ministeriale n. 40 del 2008, quelli riconducibili al personale dipendente e quelli concernenti trattamenti economici finalizzati a politiche di sostegno al reddito per personale in mobilità.