Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 3047
Azioni disponibili
G/3047/1/1 e 5
AZZOLLINI, VIZZINI, CALDEROLI, MASSIMO GARAVAGLIA, INCOSTANTE, LATRONICO, LEGNINI, LUSI, MAZZARACCHIO, MERCATALI, PASTORE, PICHETTO FRATIN, TANCREDI, VACCARI, ZANETTA
APPROVATO
Le Commissioni riunite,
premesso che:
il disegno di legge A.S. 3047 provvede a disciplinare il pareggio di bilancio prevedendo, tra l'altro, all'articolo 5, comma 1, lettera f), che la legge di cui al nuovo testo dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come novellato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, debba prevedere l'istituzione di un organismo apposito presso le Camere, col precipuo fine di fornire un supporto tecnico alla funzione parlamentare nelle materie delle politiche di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per la valutazione e il controllo circa l'osservanza delle regole di bilancio,
considerato, altresì, che:
il concetto dì "valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio", espressamente indicato al citato articolo 5, comma 1, lettera f), si presenta come un concetto caratterizzato da una certa indeterminatezza nel suo preciso ambito applicativo, che può dar luogo ad interpretazioni di carattere normativo, suscettibile anche di possibili diverse applicazioni in sede giurisdizionale in un ambito in cui la Costituzione già prevede competenze e funzioni in capo ad altri organi;
tenuto conto altresì che non appare congruo che in Parlamento si provveda alla istituzione di appositi organismi con compiti di accertamento di violazioni di leggi da cui potrebbero emergere profili di censura nei confronti dell'attività parlamentare,
considerano opportuno
intendere l'ambito applicativo dell'articolo 5, comma 1, lettera f), nel senso che tale organismo debba operare, nell'espletamento dei suddetti compiti, con esclusivo riferimento alla corretta applicazione delle normative comunitarie e di contabilità nazionale di cui al Sec95 che regolano la disciplina dei bilanci nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita
e impegnano il Governo
a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative atte a disciplinare le modalità e le condizioni per consentire alla Corte dei conti di promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione come novellato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.
G/3047/2/1 e 5 (testo corretto)
CALDEROLI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA
RESPINTO
Le Commissioni riunite,
premesso che
la discussione del disegno di legge costituzionale che reca l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale discende anche da impegni assunti in sede di Unione europea,
impegnano il Governo
ad assolvere in ogni sede i propri compiti istituzionali al fine di difendere la sovranità della nazione e a coinvolgere il Parlamento e il popolo, nelle forme previste dalla Costituzione, nel caso in cui la stessa venga messa in discussione.
emendamenti
G/3047/2/1 e 5
CALDEROLI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA
VEDI TESTO CORRETTO
Le Commissioni riunite,
premesso che
la discussione del disegno di legge costituzionale che reca l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale discende da impegni assunti in sede di Unione europea,
impegnano il Governo
ad assolvere in ogni sede i propri compiti istituzionali al fine di difendere la sovranità della nazione e a coinvolgere il Parlamento e il popolo, nelle forme previste dalla Costituzione, nel caso in cui la stessa venga messa in discussione.
1.1
RITIRATO
Al comma 1, capoverso: "Art. 81.", sostituire il secondo comma con il seguente:
"Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali secondo le regole previste dall'Unione europea e previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.".
1.2
PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO
RITIRATO
Al comma 1, capoverso: "Art. 81.", nel secondo comma, sostituire le parole: "adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti," con le seguenti: "con legge,".
1.3
DECADUTO
Al comma 1, capoverso: "Art. 81.", dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Le spese correnti totali delle pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso superare il 40 per cento del prodotto interno lordo.".
1.4
RITIRATO
Al comma 1, capoverso: "Art. 81.", al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, ove disponga nuovi o maggiori tributi, deve essere approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.".
1.5
RITIRATO
Al comma 1, capoverso: "Art. 81.", nel sesto comma, sopprimere le parole: "approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera" e, al comma 3 dell'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Essa può essere modificata solo in modo espresso e qualora sia stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, può essere modificata solo con il voto della maggioranza assoluta dei suddetti componenti.".
1.6
PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO
RITIRATO
Al comma 1, capoverso: "Art. 81.", nel sesto comma, sopprimere le parole da: "approvata" fino alla fine.
1.7
RITIRATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge costituzionale stabilisce le modalità e condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione degli obblighi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 81."».
1.8 (testo 2)
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Lo Stato assicura il pareggio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il ricorso all'indebitamento è inoltre consentito, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare il pareggio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."».
1.8
VEDI TESTO 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Lo Stato assicura di norma il pareggio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il ricorso all'indebitamento è inoltre consentito, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare il pareggio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."».
2.1
RITIRATO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
1. All'articolo 53 della Costituzione è aggiunto il seguente comma: "La Repubblica, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicura l'equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e la sostenibilità del debito pubblico."».
2.2
RITIRATO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:
"Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano il pareggio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico."».
3.1
PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO
RITIRATO
Al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: "bilanci pubblici", aggiungere le seguenti: "e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".
4.1
RITIRATO
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "il complesso degli" con la seguente: "gli".
5.1
DECADUTO
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e di rispettare il limite del 40 per cento delle spese correnti totali di cui al terzo comma dell'articolo 1.".
5.2
RITIRATO
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "autonomia costituzionale" inserire le seguenti: "e in leale collaborazione con le Regioni e le autonomie locali".
5.3
PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO
RITIRATO
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio".
5.4
DECADUTO
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di verifica e certificazione dei bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni, compreso il bilancio dello Stato".
5.5
PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO
RITIRATO
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81;».
5.6
CALDEROLI, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI
RESPINTO
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.".
5.7
PICHETTO FRATIN, TANCREDI, AZZOLLINI, MAZZARACCHIO
RITIRATO
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
5.8
RITIRATO
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al fine dell'adozione degli atti di propria competenza.".
5.9
RITIRATO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per lo Stato e per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, ai fini del rispetto del disposto dell'articolo 81, primo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale;
b) le modalità di correzione di scostamenti positivi e negativi che, corretti per il ciclo economico, eccedano i limiti massimi da definirsi in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea;
c) la definizione degli eventi eccezionali per i quali, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, è consentito il ricorso all'indebitamento e le corrispondenti modalità di presentazione ed approvazione del relativo piano di ammortamento;
d) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
e) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
f) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera c) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b)la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. L'approvazione della legge di cui ai commi 1 e 2 è condizione per l'approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio 2013.
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.».