Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2569
Azioni disponibili
1.1 (testo 3)
PASTORE, relatore
APPROVATO
Al comma 2, sostituire le parole da: «per la festività soppressa del 4 novembre», fino alla fine del comma con le seguenti: «per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità dell'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi».
1.1 (testo 2)
PASTORE, relatore
Al comma 2, dopo le parole: «4 novembre», inserire le seguenti: «, ovvero per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54» e sostituire le parole: «non si applicano a tale ricorrenza ma,» con le seguenti: «non si applicano a una di tali ricorrenze ma,».
1.1
PASTORE, relatore
Al comma 2, dopo le parole: «4 novembre», inserire le seguenti: «, ovvero, ove non esplicitamente prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nei diversi settori, per una delle quattro festività soppresse civili o religiose regolate dai contratti collettivi nazionali medesimi» e sostituire le parole: «non si applicano a tale ricorrenza ma,» con le seguenti: «non si applicano ad una di tali ricorrenze ma,».
1.2
Al comma 2, dopo le parole: «4 novembre», inserire le seguenti: «, ovvero, ove non esplicitamente prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nei diversi settori, per una delle quattro festività soppresse civili o religiose regolate dai contratti collettivi nazionali medesimi» e sostituire le parole: «non si applicano a tale ricorrenza ma,» con le seguenti: «non si applicano ad una di tali ricorrenze ma,».
x1.0.1 (testo corretto)
BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione
e della Indivisibilità della Repubblica)
1. E' istituita la «Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione e della Indivisibilità della Repubblica» al fine di celebrare il valore dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, attraverso la promozione della conoscenza della storia risorgimentale nazionale ed europea. La festa di cui al presente comma ricorre il giorno 17 del mese di marzo di ogni anno a partire dall'anno 2012 e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della Giornata di cui al comma 1, promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale dell'unità della Nazione e della indivisibilità della Repubblica, come solennemente sanciti nella Carta costituzionale.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della giornata di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche di cui ai commi 1 e 2.».
Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, aggiungere le seguenti parole: «Istituzione della Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione e della Indivisibilità della Repubblica».
x1.0.1
BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione
e della Indivisibilità della Repubblica)
1. E' istituita la «Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione e della Indivisibilità della Repubblica» al fine di celebrare il valore dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, attraverso la promozione della conoscenza della storia risorgimentale nazionale ed europea. La festa di cui al presente comma ricorre il giorno 17 del mese di marzo di ogni anno a partire dall'anno 2012 e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della Giornata di cui al comma 1, promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale dell'unità della Nazione e della indivisibilità della Repubblica, come solennemente sanciti nella Carta costituzionale.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della giornata di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai temi di cui ai commi 1 e 2.».
Conseguentemente, nel titolo, aggiungere le seguenti parole: «nonché istituzione della Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione e della Indivisibilità della Repubblica».