Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2429

NT1

IL RELATORE

Equo compenso nel settore giornalistico

 

Art. 1.

(Finalità, definizioni e ambito applicativo)

    1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

 

    2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

 

Art. 2.

(Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico)

    1. È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».

  

    2. La Commissione è istituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;

f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).

    3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione di cui al comma 1, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

a) definisce il compenso equo dei giornalisti iscritti all'Albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con i quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.

 

    4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.

 

    5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

 

Art. 3

(Accesso ai contributi in favore dell'editoria)

    1. Al decorrere dal 1° Gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore ad un anno comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.

 

    2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione del compenso equo è nullo.

 

Art. 4

(Relazione annua)

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.

 

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

    1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


1.1

PICHETTO FRATIN, SPADONI URBANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai titolari di un rapporto di lavoro non subordinato presso periodici locali a diffusione provinciale e intraprovinciale».


1.2

CARLINO, LANNUTTI

RITIRATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonchè della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definisce il compenso equo dei giornalisti iscritti all'Albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con i quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonchè in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;».


1.3

VITA, PASSONI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, ROILO, TREU, CRISTINA DE LUCA, CARLINO, CASTRO, BIANCHI, FASANO, GASPARRI, MORRA, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, SBARBATI, POLI BORTONE

APPROVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «nonchè dei trattamenti» con le seguenti: «nonchè della coerenza con i trattamenti».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nonchè ai trattamenti» con le seguenti: «nonchè in coerenza con i trattamenti».

 


1.4

CARLINO

RITIRATO

Al comma 2, sostituire le parole: «nonchè dei trattamenti» con le seguenti: «nonchè nel rispetto dei trattamenti».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «nonchè ai trattamenti» con le seguenti: «nonchè nel rispetto dei trattamenti».


2.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) un rappresentante della Federazione italiana liberi editori (File).»


2.2

SPADONI URBANI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «che garantiscono» con le seguenti: «che, avendo accesso al contributo pubblico in favore dell'editoria, devono garantire».


2.3

SPADONI URBANI

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».


3.1

CARLINO, LANNUTTI

RITIRATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonchè da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione».


3.2 (testo 2)

VITA, PASSONI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, ROILO, TREU, ARMATO, CARLINO, CASTRO, BIANCHI, FASANO, GASPARRI, SPADONI URBANI, MORRA, SCARABOSIO, PONTONE

APPROVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «ad un anno» con le seguenti: «a sei mesi»


3.2

VITA, PASSONI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, ROILO, TREU

Al comma 1, dopo le parole: «1° gennaio 2013» inserire le seguenti: «ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «per un periodo superiore ad un anno».


3.3

CARLINO, LANNUTTI

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai contributi pubblici all'editoria disposti ai sensi della legislazione vigente è subordinato all'esibizione da parte dei datori di lavoro di un documento di certificazione della regolarità contributiva rilasciata dall'ente previdenziale competente».


3.4

VITA, PASSONI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, ROILO, TREU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai contributi pubblici all'editoria disposti ai sensi della legislazione vigente è subordinato all'esibizione da parte dei datori di lavoro di un documento di certificazione della regolarità contributiva rilasciata dall'ente previdenziale competente».

 


4.1

SPADONI URBANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Il Governo».