Proposta di modifica n. 1.8 al DDL n. 3047
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1.8 (testo 2)
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Lo Stato assicura il pareggio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il ricorso all'indebitamento è inoltre consentito, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare il pareggio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."».