Proposta di modifica n. 1.3 al DDL n. 3047
Azioni disponibili
1.3
DECADUTO
Al comma 1, capoverso: "Art. 81.", dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Le spese correnti totali delle pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso superare il 40 per cento del prodotto interno lordo.".