Proposta di modifica n. 1.3 al DDL n. 3047

1.3

BALDASSARRI

DECADUTO

Al comma 1, capoverso: "Art. 81.", dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Le spese correnti totali delle pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso superare il 40 per cento del prodotto interno lordo.".