Ordine del Giorno n. G/2266-B/3/10 al DDL n. 2266-B
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G/2266-B/3/10
Il Senato,
esaminato il disegno di legge n. 2266-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 105 del 2010;
visto l'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che così recita: " A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico";
considerata la necessità di chiarire la portata del testo in questione, delineando con maggiore precisione i settori nei quali sussistono le incompatibilità prescritte,
impegna il Governo
ad interpretare il comma 13 dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nel senso che le incompatibilità relative all'esercizio diretto o indiretto di attività professionali o di consulenza, di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati o relative alla copertura di uffici pubblici devono intendersi riferite unicamente ai settori energetico ambientali.