Ordine del Giorno n. G/2266-B/2/10 al DDL n. 2266-B
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G/2266-B/2/10
Il Senato,
considerato che:
l'articolo 1-quater del del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 al comma 1 recita : "Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
il citato articolo disciplina in termini tecnici l'intervento del Governo in materia di impianti fotovoltaici autorizzati in ottemperanza a leggi Regionali che abbiano permesso l'utilizzo della DIA per avviare la costruzione e l'esercizio di Produzioni fino ad 1 Mw in difformità con i limiti imposti dalla legge n. 387 del 2003,
impegna il Governo
a esplicitare, con apposita circolare ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, gli elementi qualificanti per l'applicabilità della norma al fine di limitare gli effetti retroattivi su iniziative pienamente efficaci e già in costruzione la cui finalizzazione venisse a dipendere dall'operatività dei soggetti terzi, tali da rendere non raggiungibile la data ultima riportata nell'articolo 1-quinquies del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105 ed in particolare a prevedere nella circolare ministeriale che:
1. Siano fatti salvi i diritti derivanti da impianti che non dovessero entrare in esercizio per cause di forza maggiore e/o dall'impossibilità del Gestore locale di rete di completare le opere e attività a proprio carico e/o per l'insorgere di limitazioni di esercizio della rete stesse che impedissero il completamento delle opere di connessione;
2. Siano fatti, altresì, salvi i diritti derivanti da impianti per i quali il soggetto Proponente abbia richiesto la realizzazione in proprio delle opere necessarie alla connessione, entro i tempi previsti dal Gestore locale di Rete, così come indicati nel preventivo di connessione rilasciato dallo stesso ed accettato dal proponente.
3. Siano fatti salvi i diritti derivanti da sistemi complessi di impianti, aventi un punto di raccolta per la connessione in Alta Tensione, in aree in cui il Gestore di rete abbia preventivamente dichiarato la necessità di implementare le infrastrutture e per i quali il soggetto Proponente, dimostrato di avere espletato per conto del medesimo Gestore locale di rete in pieno ed in proprio l'iter autorizzativo, possa garantire e certificare l'entrata in esercizio della/e cabina/ e di trasformazione e/o altra infrastruttura delegata necessaria entro il limite temporale imposto dal decreto ministeriale.