Proposta di modifica n. 8.2 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
8.2 (testo 2)
RESPINTO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente: "1) dei tributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) e del tributo regionale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4".
Sopprimere la lettera c);
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base dei fabbisogni standard e in coerenza con i principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni standard."