Proposta di modifica n. 7.100 al DDL n. 1117

7.100 (Testo corretto)

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

        «e-bis) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard

            alla lettera f), numero 1 sostituire le parole "non partecipano alla ripartizione del fondo" con le altre "non ricevono risorse dal fondo".