Proposta di modifica n. 2.22 al DDL n. 1117
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2.22 (testo 2)
PRECLUSO
Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
"c-bis) subordinazione dell'applicazione dei costi e fabbisogni standard, come definiti ai sensi della presente legge, all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
c-ter) determinazione dei fabbisogni standard sulla base: della descrizione qualitativa dei servizi essenziali e delle funzioni fondamentali di cui alla lettera c), degli obiettivi quantitativi di copertura stabiliti dalle normative di settore, ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione. Il percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni standard deve essere compatibile con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli comunitari.".