Proposta di modifica n. 11.100/9 al DDL n. 1117

11.100/9

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 11.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio'di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui alla lettera a) e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione».