Proposta di modifica n. 11.100/1 al DDL n. 1117

11.100/1

PROCACCI

All'emendamento 11.100, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

            «a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, e dal fondo perequativo che le regioni determinano in favore degli enti locali a fronte delle funzioni da questi esercitate in virtù di leggi regionali. La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo alle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119, comma 4,della Costituzione, in misura uguale alla differenza tra il totale delle entrate standardizzate per le funzioni e il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 10, esclusi i contributi di cui alla lettera d) ed e) del medesimo articolo ed esclusi i contributi di cui all'articolo 14».