Proposta di modifica n. 10.100/1 al DDL n. 1117

10.100/1

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) la legge regionale, previo parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali, può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali e demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività».