Proposta di modifica n. 9.100/3 al DDL n. 1117
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9.100/3
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
All'emendamento 9.100, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;».