Proposta di modifica n. 6.100/10 al DDL n. 1117
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6.100/10
D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI
All'emendamento 6.100, sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
''g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7''».