Proposta di modifica n. 5.100/5 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
5.100/5
ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
All'emendamento 5.100, sostituire il punto 2) con il seguente:
«2) al comma 1, lettera c), sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: ''per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente ai tributi di cui alla lettera b), numero 1) possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria.''».