Proposta di modifica n. 5.100/4 al DDL n. 1117

5.100/4

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 5.100, sostituire il punto 2) con il seguente:

        «2) al comma 1, lettera c), sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: ''per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente a tali tributi possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria.''».