Proposta di modifica n. 5.100/3 al DDL n. 1117

5.100/3

LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2. AI comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, in coerenza con il principio di semplificazione, con propria legge possono: modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria».