Proposta di modifica n. 3.100/3 al DDL n. 1117
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3.100/3
All'emendamento 3.100, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, designati dai rispettivi Presidenti» aggiungere le seguenti: «nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».