Proposta di modifica n. 2.0.100/5 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.0.100/5
All'emendamento 2.0.100, al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Comuni», aggiungere, in fine, le seguenti: «I rappresentanti di detto Comitato saranno sostituiti da un rappresentante designato dai Consigli delle autonomie locali di ciascuna Regione di cui all'articolo 123 della Costituzione. Le Regioni che hanno già istituito i Consigli delle autonomie locali, inviano comunque un loro rappresentante presso il Comitato di cui al periodo precedente».